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Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta dalla società Palazzo Grassi S.p.A. - 8 marzo 2012 [1891026]

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[doc. web n. 1891026]

Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta dalla società Palazzo Grassi S.p.A. - 8 marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 95 dell´8 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante in data 8 aprile 2010;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata ai sensi dell´art. 17 del Codice dalla società Palazzo Grassi S.p.A. relativa all´allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate presso le due sedi museali di San Samuele e Punta Dogana site in Venezia;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1.1. La società Palazzo Grassi S.p.A., che promuove a Venezia esposizioni permanenti o temporanee di collezioni pubbliche o private, mostre, manifestazioni, convegni, congressi, simposi, spettacoli e rappresentazioni nel sito espositivo di Campo S. Samuele -denominato "Palazzo Grassi"- e nel complesso demaniale di Punta della Dogana, in data 5 aprile 2011 ha inoltrato al Garante una richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice) al fine di poter conservare "per un periodo di due settimane" le immagini registrate attraverso i sistemi di videosorveglianza attualmente in uso nelle predette sedi museali.

Secondo la società istante, tale esigenza deriverebbe "dal fatto che Palazzo Grassi nelle due sedi di San Samuele e di Punta della Dogana, durante le manifestazioni museali, custodisce ed espone al pubblico opere di inestimabile valore che sono ad altissimo rischio di atti vandalici e furti. Tali atti illeciti potrebbero non essere rilevati nell´immediatezza, ma solo dopo un lasso di tempo tale per cui si rende necessario avere a disposizione dell´autorità investigativa le registrazioni delle rilevazioni delle immagini per un tempo maggiore (più di una settimana) per ricostruire l´evento a tutela del patrimonio custodito".

1.2. A seguito di una richiesta dell´Autorità volta a verificare l´esistenza dei presupposti dell´istanza (l´effettiva necessità di conservare tali informazioni per un periodo di tempo superiore alla settimana e la concreta impossibilità di avvalersi di strumenti alternativi), la società, con nota del 30 giugno 2011, ha rappresentato che "durante l´apertura al pubblico possono avvenire degli illeciti che necessitano dell´identificazione dell´attore del reato in tempi maggiori della settimana". Circostanza, questa, che, secondo la società, si sarebbe verificata nel 2009 in occasione di un furto di opere d´arte avvenuto presso la sede museale di Punta della Dogana, quando "il reperimento dati nonché la procedura di segnalazione alle Forze dell´Ordine del fatto" aveva "necessitato più di sette giorni" (v. citata nota del 30 giugno 2011).

2. In via generale, la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevede che il trattamento di dati personali svolto attraverso sistemi di videosorveglianza avvenga nel rispetto del principio di liceità del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).

Riguardo ai musei statali, poi, esiste una specifica normativa (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 recante Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali) che prevede la possibilità di installare appositi sistemi di videoripresa per effettuare un controllo continuo sui beni esposti o raccolti presso i musei, le biblioteche statali e gli archivi di Stato, al fine di prevenire azioni criminose e danneggiamenti.

Benché il legislatore, come detto, abbia inteso disciplinare l´attività di videosorveglianza soltanto con riferimento alle sedi museali pubbliche, nondimeno la necessità di tutelare i beni di valore culturale ed artistico sussiste anche qualora essi siano conservati ed esposti presso i siti museali privati esistenti in Italia, con la conseguenza che, anche in tal caso, si deve ritenere lecito ricorrere ad un´attività di videosorveglianza per prevenire azioni criminose e danneggiamenti, da svolgersi in conformità ai principi posti dal Codice e ulteriormente specificati dal Garante con il provvedimento generale adottato in data 8 aprile 2010.

Ciò premesso, in relazione ai tempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza, si rileva che gli stessi devono essere conformi al principio di proporzionalità del trattamento ai sensi dell´art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, secondo cui i dati personali oggetto di trattamento "possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti o successivamente trattati"; ed è proprio in linea con tale principio che il Garante con il provvedimento generale in materia di videosorveglianza, ha ribadito che nelle richieste di allungamento dei tempi di conservazione, "la congruità di un termine più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità" (punto 3.4. del citato provv.).

3. Con specifico riferimento alla richiesta avanzata dalla Società Palazzo Grassi S.p.A., volta ad ottenere una positiva valutazione da parte dell´Autorità circa l´allungamento dei tempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza installati all´interno e lungo il perimetro esterno dei siti museali di San Samuele e Punta della Dogana in Venezia, non può non tenersi conto del fatto  che presso tali sedi si svolgono mostre permanenti e temporanee che prevedono l´esposizione di opere d´arte di particolare pregio storico, artistico e culturale, aventi anche un notevole valore di mercato.

In tale contesto, non solo si può ritenere sussistente il rischio concreto che le opere esposte possano subire furti o danneggiamenti, ma può anche risultare difficile una immediata individuazione di eventuali comportamenti illeciti a causa delle dimensioni delle sale d´esposizione, del numero delle opere esposte e dei visitatori presenti; a ciò deve poi aggiungersi che non sempre l´eventuale danneggiamento di un´opera d´arte risulta immediatamente percepibile dall´occhio umano, rendendosi in molti casi necessario un più approfondito accertamento tecnico sull´opera al fine di appurare l´esistenza e la causa di un danno.

Per quanto riguarda, poi, il tempo di conservazione delle immagini, si evidenzia che, rispetto al termine massimo di una settimana previsto dal provvedimento generale, la società richiede un allungamento di ulteriori sette giorni, un lasso temporale, quindi, non particolarmente esteso, tale da escludere che possa comportare "rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità [degli interessati]".

4. Con riguardo alle implicazioni connesse ad una teorica possibilità di controllo a distanza del personale presente presso le sale espositive, la società ha dichiarato (assumendo ogni responsabilità al riguardo ai sensi dell´art. 168 del Codice) che una parte di esso "non è dipendente di Palazzo Grassi s.p.a. (…) bensì di aziende terze alle quali è stato assegnato il servizio di guardiasala"; ne consegue che, per tale quota, non si pone il problema dell´osservanza delle prescrizioni poste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, fermo restando che le videoregistrazioni devono operare solo per il controllo delle opere d´arte.

Invece, riguardo al c.d. "personale fisso" della società, sono stati prodotti gli specifici accordi intercorsi tra Palazzo Grassi S.p.a. e le organizzazioni sindacali (rispettivamente datati 25 settembre 2007 e 2 settembre 2010), con i quali sono state regolamentate le procedure e le modalità di accesso alle immagini registrate dal sistema.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che  la richiesta avanzata dalla Società Palazzo Grassi S.p.A. di poter allungare sino a due settimane i tempi di conservazione delle immagini in questione possa essere accolta in ragione del concreto rischio del verificarsi di condotte illecite −in molti casi accertabili solo a distanza di tempo−, delle caratteristiche delle sedi espositive e del ridotto lasso temporale richiesto di allungamento dei tempi di conservazione dei dati. La società dovrà assicurare che, una volta scaduto tale termine, operino meccanismi di cancellazione automatica delle immagini.

6. In aggiunta a quanto sopra esposto, si richiama l´attenzione di Palazzo Grassi S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, al rispetto degli adempimenti previsti nel provvedimento adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, con particolare riferimento all´osservanza degli obblighi concernenti l´informativa (punto 3.1.del cit. provv.to), all´adozione di idonee misure di sicurezza e alla designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento (punto 3.3. del cit. provv.to).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

accoglie la richiesta di verifica preliminare relativa all´allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate dall´impianto di videosorveglianza di Palazzo Grassi S.p.a., già in uso presso le sedi espositive di Campo S. Samuele e di Punta della Dogana a Venezia; per l´effetto, ai sensi dell´art 17 del Codice, ammette la conservazione delle immagini registrate per un periodo massimo di due settimane, da effettuarsi nel rispetto delle modalità indicate nelle note della società del 31 marzo 2011, 30 giugno 2011 e 15 febbraio 2012.

Roma, 8 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli