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Trattamento eccedente dell’immagine di dipendenti pubblici

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[doc. web n. 2247923]

Trattamento eccedente dell´immagine di dipendenti pubblici - 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il reclamo del 28 maggio 2012 presentato dalla Sig.ra XY, con il quale si lamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla diffusione di una fotografia che la riguarda a corredo di un articolo pubblicato sull´edizione del Corriere della Sera del 4 gennaio 2012;

VISTA la nota di risposta dell´8 agosto 2012 depositata da R.C.S. Media Group s.p.a. anche in nome e per conto del dott. Ferruccio De Bortoli e le controdeduzioni presentate dalla reclamante il 24 settembre u.s.;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con reclamo del 28 maggio 2012, preso in considerazione a titolo di segnalazione, la Signora XY ha lamentato la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di una fotografia che la rappresenta posta a corredo di un articolo dal titolo "HH", sull´edizione del Corriere della Sera del 4 gennaio 2012.

2. La reclamante, in particolare, ritiene che la pubblicazione di una "immagine fotografica ripresa all´interno dell´Aula di KW che [la] ritrae […] nello svolgimento della propria attività lavorativa", in quanto associata al predetto articolo, abbia comportato l´esposizione a "contumelie e accuse da parte di estranei e di appartenenti alla propria cerchia di conoscenti vedendo così ingiustamente messa in discussione e ferita la propria dignità di donna e di integerrimo dipendente dello Stato". La riproduzione della fotografia in tale contesto, senza aver provveduto "a oscurare l´immagine della Signora XY […], nonostante non vi fosse alcuna necessità, in ossequio al diritto di cronaca, di offrire al pubblico dei lettori la chiara visione del suo volto" (reclamo cit., p. 2), si sarebbe risolta nella decisione di "mostrare alla collettività il viso di qualcuno quale personificazione dei presunti sprechi che lo Stato compie in tempo di crisi" (controdeduzioni del 24 settembre cit., p. 3), violando così la disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare i principi di essenzialità dell´informazione, di pertinenza e di necessità, anche alla luce del fatto che la reclamante "non è, né è mai stata, un personaggio «pubblico» o altrimenti noto alle cronache" (reclamo cit., p. 5). Conclusivamente, è stato chiesto all´Autorità di voler disporre, in via principale, "il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento della fotografia che riproduce la Signora XY e di ogni altra immagine relativa alla stessa eventualmente detenuta dalla RCS MediaGroup S.p.a." (cfr. reclamo cit., p. 9).

3. R.C.S. Media Group s.p.a., rilevato che "l´articolo, pur risultando critico nei confronti dei parametri utilizzati per l´erogazione degli emolumenti agli stenografi, non pone in capo agli interessati alcuna responsabilità per un beneficio loro dovuto", ritiene che la diffusione dell´immagine della reclamante "risulta pertinente all´informazione fornita, trattandosi di soggetto ripreso nell´esercizio delle sue funzioni pubbliche, sul posto di lavoro, insieme ad altri colleghi, anch´essi facilmente identificabili". La società, peraltro, "ritiene […] di aderire spontaneamente alla richiesta dell´interessata, bloccando l´ulteriore trattamento della foto e rendendola inaccessibile dall´esterno" (nota 8 agosto cit.).

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Al caso sottoposto all´attenzione dell´Autorità si applica la particolare disciplina posta in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 -139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all´informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell´interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare, quello dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, riportato nell´allegato A1 del Codice. In particolare, l´articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie che assumano le caratteristiche del " rilevante interesse pubblico o sociale" possono essere divulgate, "quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".

5. In questo quadro, la raccolta di foto riferite alla reclamante, ritratta mentre attende al proprio compito di stenografo parlamentare nel corso di una seduta dell´Aula del KK, non è di per sé illecita (né tale valutazione risulta controversa, posto che la reclamante stessa ha dichiarato che "nessuno ha mai contestato come o dove è stata fatta la foto", cfr. controdeduzioni 24 settembre cit., p. 2), anche alla luce del particolare regime di pubblicità previsto dall´ordinamento relativamente alle sedute di ciascuna camera del Parlamento (in primo luogo dall´art. 64 della Costituzione).

6. Per quanto riguarda la successiva pubblicazione di detta immagine, questa Autorità rileva che ciò è avvenuto a corredo di un articolo pubblicato sul quotidiano  Corriere della Sera nell´ambito del quale, accanto ad alcune informazioni, sono state espresse valutazioni critiche sui costi complessivi – gravanti sul bilancio pubblico – derivanti dal mantenimento di "burocrazie" e "apparati" collegati agli organi di rappresentanza politica, sia nazionali che locali. In tale contesto, la foto oggetto di reclamo individua nell´ambito di una seduta d´Aula alcune persone (insieme alla reclamante sono identificabili altri colleghi, oltre ad alcuni membri del KK) appartenenti ad una delle categorie – definite peraltro "professionalità di eccellenza" – dei dipendenti di organi che beneficiano della contribuzione pubblica, ritenuti beneficiari di "progressioni di carriera inimmaginabili" e "assurdi automatismi", con riferimento al regime retributivo nonché al complessivo trattamento corrisposto. Ciò in assenza di ulteriori specifiche valutazioni circa la natura e la qualità del lavoro svolto.

Posto che rientra nella libertà di manifestazione del pensiero il diritto di critica giornalistica (beninteso, nei limiti previsti dall´ordinamento) riferita, come nel caso specifico, alle politiche pubbliche in materia di retribuzioni del personale, e che il dibattito su tali politiche soddisfa un "rilevante interesse pubblico" che può avere ad oggetto informazioni anche dettagliate (cfr. codice deontologico cit., art. 6, comma 1), le immagini – purché lecitamente raccolte – di coloro che fanno parte di tali categorie di dipendenti non sono diffuse illecitamente se, anche in associazione a eventuali commenti, non risultino, come nel caso di specie, lesive della dignità, identità e riservatezza della persona ritratta. Ciò fatta salva la possibilità da parte del giornalista di valutare eventuali motivi legittimi di opposizione al trattamento rappresentati dagli interessati.

7. A seguito della presentazione del reclamo, peraltro, R.C.S. Media Group s.p.a. ha dichiarato (assumendone la relativa responsabilità anche ai sensi dell´art. 168 del Codice) di aver spontaneamente provveduto a bloccare l´ulteriore trattamento della foto riferita alla signora XY.

Il Garante pertanto – impregiudicati eventuali ulteriori profili relativi alla tutela dell´onore e della reputazione che devono, se del caso, esser fatti valere nelle sedi competenti – non ritiene vi siano i presupposti per promuovere l´adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio richiesti.

Alla luce di quanto sopra

IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali ritiene non vi siano gli estremi per adottare provvedimenti di carattere inibitorio per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia