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Provvedimento del 18 aprile 2013 [2553226]

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[doc. web n. 2553226]

Provvedimento del 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 210 del 18 aprile

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il Garante il 28 febbraio 2013 presentato da XY nei confronti di Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione a carattere promozionale al proprio indirizzo di posta elettronica certificata,  non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte a conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, le finalità e le modalità  su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente si è altresì opposto al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione e ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota anticipata via fax il 26 marzo 2013 con la quale il titolare del trattamento, nel chiarire all´interessato che "l´indirizzo e-mail è stato reperito sulla rete (…) per la presentazione di un servizio e non è stato divulgato ad altri", ha dichiarato che lo stesso "è stato cancellato dai nostri archivi";

VISTA la nota datata 29 marzo 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto e nel sottolinearne la tardività, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Istituto Stenodattilo Professional s.r.l. nella misura di euro 250, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento la liceità, sotto il profilo della protezione dei dati personali, del complesso trattamento di dati svolto dalla resistente a fini promozionali, anche attraverso l´utilizzo di indirizzi di posta elettronica certificata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia