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Conservazione delle immagini raccolte dal "Sistema di videosorveglianza dell'area archeologica di Pompei. Verifica preliminare richiesta dalla Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei - 3 ottobre 2013 [2724840]

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[doc. web n. 2724840]

Conservazione delle immagini raccolte dal "Sistema di videosorveglianza dell´area archeologica di Pompei. Verifica preliminare richiesta dalla Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei - 3 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 428 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

Vista la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei del 20 agosto 2013 (Prot. n. 0026094);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO:

La Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ha chiesto al Garante di poter allungare la durata del periodo di conservazione delle immagini raccolte dal "Sistema di videosorveglianza dell´area archeologica di Pompei".

A supporto della richiesta la Soprintendenza ha precisato che:

- il progetto di implementazione dell´attuale sistema di videosorveglianza ha ottenuto, nell´ottobre del 2012, un finanziamento del Ministero dell´Interno pari a 3.8 milioni di euro, a valere sui fondi del PON Sicurezza;

- le telecamere dedicate rientranti nel progetto in questione sono solo quelle dirette a sorvegliare i cantieri e le aree di stoccaggio del "Grande Progetto Pompei", nonché i varchi di accesso riservati al transito del personale e dei mezzi diretti ai cantieri medesimi;

- i lavori in tali cantieri hanno già avuto inizio e il Ministero dell´Interno ha rilasciato l´autorizzazione in data 5 luglio 2013 allo stralcio di tale parte dal progetto complessivo al fine di poter installare in tempi brevi le suddette telecamere che, diversamente da tutte le altre -destinate a proteggere il patrimonio archeologico dell´area-, sono finalizzate a supportare l´attività della Prefettura volta a controllare, soprattutto a fini di prevenzione antimafia, la regolarità degli accessi e delle presenze in cantiere, secondo quanto previsto dall´art. 9 del Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Prefettura di Napoli e dalla stessa Soprintendenza;

- il progetto prevede 20 telecamere wireless destinate alla sorveglianza dei cantieri del "Grande Progetto Pompei" e delle relative aree di stoccaggio, nonché 4 sistemi LPR (telecamere per la lettura delle targhe) da porre a presidio dei varchi di accesso riservati al transito di personale e mezzi delle imprese coinvolte nella realizzazione del "Grande Progetto Pompei";

- la Direzione investigativa antimafia – Centro operativo di Napoli- ha rappresentato alla competente Prefettura –Ufficio territoriale del Governo- di Napoli l´esigenza di un allungamento dei tempi di conservazione delle immagini rilevate dalle predette telecamere (nota 125/NA/I Sett./H7 prot. 6684 del 16 luglio 2013);

- nel periodo di tempo in cui saranno conservate le immagini videoregistrate, le Forze di Polizia potranno "verificare se il personale ed i mezzi rilevati nei cantieri corrispondano a quelli delle ditte autorizzate ad operare nei cantieri medesimi e, in caso contrario, dovranno accertare se appartengano ad imprese per le quali sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all´art. 67 del dlgs. 159/2011, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all´art. 84 del medesimo decreto legislativo";

- l´allungamento dei tempi di conservazione per la durata di XX giorni riguarda le immagini prodotte dalle sole telecamere previste nel progetto in esame, mentre le immagini provenienti dalle telecamere preesistenti rimangono memorizzate per il tempo attualmente previsto, pari a sette giorni.

OSSERVA:

La normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che la conservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato, non superi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).

In linea generale, speciali disposizioni di legge, entrate peraltro in vigore prima della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevedono la possibilità di installare impianti audiovisivi presso i musei statali per il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati, con finalità di prevenzione e di tutela da azioni criminose e danneggiamenti (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4).

Il Garante, con provvedimento di carattere generale dell´8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, ha fornito ai titolari del trattamento specifiche indicazioni circa il corretto utilizzo di sistemi di videosorveglianza, al fine di rendere il trattamento dei dati personali effettuato mediante l´uso di tali sistemi conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In tale provvedimento generale, l´Autorità ha evidenziato, in particolare, che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l´eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita.

Più precisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non superi comunque la settimana. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. Tale congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall´autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un´attività investigativa in corso (punti 3.2.1. e 3.4. del citato provvedimento generale dell´8 aprile 2010).

La Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ha sottoposto al Garante la possibilità di allungare il periodo di conservazione delle immagini registrate mediante talune telecamere dedicate, dirette a sorvegliare i cantieri e le aree di stoccaggio del "Grande Progetto Pompei", nonché i varchi di accesso riservati al transito del personale e dei mezzi diretti ai cantieri medesimi, per un periodo di almeno XX giorni, presentando, a supporto di tale istanza, una richiesta della Direzione investigativa antimafia – Centro operativo di Napoli.

Al riguardo, la citata Direzione investigativa antimafia ha valutato che la durata di XX giorni "appare adeguata in considerazione dei tempi occorrenti per il restauro dei diversi siti archeologici che, sebbene possano protrarsi per mesi, le relative fasi di forniture di materiali o il noleggio di mezzi, normalmente si esauriscono nell´arco di XX giorni"; "inoltre, tale periodo di tempo può stimarsi congruo in relazione alle singole fasi di lavorazione dei principali siti".

La Soprintendenza Speciale ha dichiarato che l´attività di videosorveglianza interessata dalla verifica preliminare è volta "a supportare l´attività della Prefettura volta a controllare, soprattutto a fini di prevenzione antimafia, la regolarità degli accessi e delle presenze in cantiere" e non è quindi finalizzata al controllo dell´attività dei lavoratori. Va precisato, in ogni caso, che qualora tale attività di sorveglianza dei cantieri possa realizzare, pur non essendovi preordinata, un controllo a distanza dell´attività lavorativa, resta ferma l´esigenza che venga rispettato il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, con particolare riferimento alle garanzie previste al riguardo per i lavoratori (punto 4.1.; art. 114 del Codice; art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300).

Allo stato degli elementi forniti, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Direzione investigativa antimafia – Centro operativo di Napoli, emerge una specifica esigenza di sicurezza, in relazione ad una concreta situazione di rischio riguardante eventi realmente incombenti. Pertanto, con riferimento alla richiesta presentata dalla Soprintendenza, un allungamento dei tempi di conservazione delle immagini per un periodo di XX giorni può ritenersi congruo, in quanto rispettoso del menzionato principio di proporzionalità, che prevede la conservazione dei dati personali oggetto di trattamento, in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice; punto 3.4. del citato provvedimento).

Si ritiene, inoltre, che tale allungamento dei tempi di conservazione delle immagini deve essere limitato al periodo di tempo in cui permane tale eccezionale necessità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive che, in relazione alle specifiche esigenze riconducibili a circostanze obiettive, considerate dalla Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, anche sulla base di documentate valutazioni effettuate dal Direzione investigativa antimafia – Centro operativo di Napoli, è possibile conservare, per le sopraindicate finalità di sicurezza perseguite e per un periodo che non superi i XX giorni, le immagini raccolte attraverso il "Sistema di videosorveglianza dell´area archeologica di Pompei", mediante le telecamere dedicate alla sorveglianza dei cantieri e delle aree di stoccaggio del "Grande Progetto Pompei", nonché dei varchi di accesso riservati al transito del personale e dei mezzi diretti ai cantieri medesimi, limitatamente al periodo in cui permanga la suddetta eccezionale necessità e nel rispetto del provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, con particolare riferimento alle garanzie previste in materia di controllo a distanza dell´attività lavorativa.

Roma, 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2724840
Data
03/10/13

Argomenti


Tipologie

Verifica preliminare


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