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Parere su uno schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 - 18 dicembre 2013 [2896494]

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[doc. web n. 2896494]

Parere su uno schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall´Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 - 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 585 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero degli affari esteri;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il Ministero degli affari esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall´Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

Il provvedimento reca la sola ratifica e l´ordine di esecuzione della Convenzione, in assenza di specifiche norme di adeguamento dell´ordinamento interno.

Ai sensi della Convenzione per "sparizione forzata" si intende "l´arresto, la detenzione, il sequestro o qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l´autorizzazione, il sostegno o l´acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto" (art. 2).

Ogni Stato adotta, poi, le misure necessarie affinché la sparizione forzata costituisca un reato in base alla legge penale nazionale (art. 4), per affermare la responsabilità penale di determinati soggetti (art. 5) e per sanzionare il predetto reato con una pena adeguata (art. 7).

Premesso che nessun individuo può essere detenuto segretamente, l´articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione stabilisce che ciascuno Stato debba stabilire, attraverso la propria legislazione, a quali condizioni e da quali autorità un ordine di privazione della libertà possa essere emesso, garantendo, altresì, che la persona privata della libertà sia detenuta in luoghi ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vigilanza, nonché sia autorizzata a comunicare con familiari, legali, altre persone o se straniero, con le proprie autorità consolari. Inoltre, ciascuno Stato Parte stabilisce, sempre attraverso la propria legislazione, da un lato l´accesso delle autorità competenti ai luoghi in cui le persone sono private della libertà, dall´altro, che questi ultimi (o nel caso di sospetta sparizione forzata le persone con un legittimo interesse) abbiano il diritto di iniziare un procedimento giudiziario.

RITENUTO

Profili di particolare interesse in materia di protezione dei dati personali si rinvengono negli articoli 17, 18, 19 e 20 della Convenzione; segnatamente, la Convenzione obbliga gli Stati firmatari ad adottare alcune misure volte a garantire la conoscibilità, da parte dei soggetti legittimati, del procedimento di esecuzione delle misure privative della libertà personale, al fine di prevenire ogni forma di detenzione segreta e di accertare eventualmente le relative responsabilità.

Sotto tale profilo, gli obblighi convenzionali non rivestono carattere particolarmente innovativo rispetto alla disciplina processuale e penitenziaria vigente e pertanto non si ravvisano incompatibilità con la normativa di protezione dei dati personali.

La Convenzione prevede, inoltre, che le informazioni personali, compresi dati sanitari o genetici, raccolte o trasmesse ai fini della ricerca di una persona scomparsa, non possano essere utilizzate o messe a disposizione per scopi diversi, salvo ovviamente l´utilizzo ai fini dell´accertamento delle eventuali responsabilità, sotto il profilo civile e penale, per la sparizione forzata.

Tale disciplina prefigura un trattamento di dati personali conforme ai principi sanciti dal Codice, che dovrà ovviamente essere anche ricondotto, in sede di attuazione, a quanto previsto in materia dalla legge 30 giugno 2009, n. 82, di adesione al Trattato di Prüm e istitutiva della banca dati del DNA.

IL GARANTE

a) esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall´Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006;

b) assicura sin d´ora la più ampia disponibilità per ogni ulteriore forma di collaborazione che dovesse essere ritenuta utile.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2896494
Data
18/12/13

Tipologie

Parere del Garante