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Reti telematiche ed Internet - E-mail promozionali e consenso - 19 giugno 2002 [30008]

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L´invio di messaggi promozionali presso indirizzi di posta elettronica, se non è preceduto dal consenso informato dell´interessato, è illecito. Il consenso non è necessario qualora l´indirizzo e-mail provenga da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e contenenti, pertanto, dati liberamente utilizzabili dai terzi.

[doc. web. n. 30008]

Reti telematiche ed Internet - E-mail promozionali e consenso

L´invio di messaggi promozionali presso indirizzi di posta elettronica, se non è preceduto dal consenso informato dell´interessato, è illecito. Il consenso non è necessario qualora l´indirizzo e-mail provenga da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e contenenti, pertanto, dati liberamente utilizzabili dai terzi.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giuseppe Torelli

nei confronti di

Associazione Adm Italia, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Boem presso il cui studio in Brescia ha eletto domicilio;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;


PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dall’Associazione Adm Italia tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro da parte dell’associazione medesima in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 maggio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Adm Italia ha risposto con un fax in data 6 giugno 2002, sostenendo:

  • che “Adm Italia non è e non è mai stata entità commerciale” e che pertanto il ricorso sarebbe “infondato e pretestuoso, oltre che diretto a speculare su di una modestissima ed inconferente irregolarità”;
  • che il trattamento effettuato sarebbe lecito in quanto inteso non a “perseguire un qualche interesse di natura commerciale o di lucro”, ma ad informare il ricorrente circa lo svolgimento di un convegno gratuito che avrebbe costituito piuttosto “un sicuro beneficio” per i partecipanti.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto da un’associazione di categoria attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza l’acquisizione di un previo consenso dell’interessato.
Il ricorso è fondato.

L’Associazione Adm Italia non ha anzitutto fornito riscontro in relazione all’eventuale designazione del responsabile del trattamento. La stessa dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 19 luglio 2002, l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8, legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornire, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda poi la richiesta con cui il ricorrente si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, analogamente a quanto stabilito in altre occasioni da questa Autorità (vedi Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39), va rilevato che l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente non risulta provenire da “pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque” e contenenti dati che possono quindi essere utilizzati anche in mancanza del consenso informato dell’interessato (art. 12, comma 1, lett. c), legge 675/1996).

L’associazione resistente che, a prescindere dalla circostanza che svolge attività senza fini di lucro, riveste comunque, ai sensi della predetta legge n. 675/1996, la posizione di titolare del trattamento, non ha fornito alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio della e-mail promozionale in questione oppure che operasse uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall’art. 12 della legge 675/1996.

Pertanto, deve ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l’utilizzazione dei dati che lo riguardano. La resistente deve cancellare i dati dello stesso ed astenersi, per il futuro, dall’utilizzare per finalità promozionali l’indirizzo e-mail suddetto.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all’Associazione Adm Italia di comunicare all’interessato i dati riferiti all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento entro il 19 luglio 2002;

b) ordina alla resistente di procedere entro la medesima data alla cancellazione dei dati del ricorrente e di astenersi dalla loro ulteriore utilizzazione per finalità promozionali, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell’Associazione Adm Italia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 19 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
30008
Data
19/06/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso