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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Happy Fit s.r.l. - 11 settembre 2014 [3512573]

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[doc. web n. 3512573]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Happy Fit s.r.l. - 11 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 404 dell´11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione datata 10 maggio 2011, con la quale è stata lamentata la ricezione, in data 22 aprile 2011, di una comunicazione telefonica promozionale indesiderata sulla propria utenza cellulare da parte di Happy Fit s.r.l., P.Iva: 04395930268, con sede in Villorba (Tv), G.G. Fellisent n. 43, l´Ufficio, n. prot. 739/74347 dell´11 gennaio 2012, ha richiesto, ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), elementi alla predetta società, senza che la stessa fornisse alcun riscontro, impedendo, pertanto, la definizione dell´istruttoria in ordine alla vicenda segnalata, in violazione di quanto previsto dal citato art. 157 del Codice;

RILEVATO, altresì, che, al fine di definire l´istruttoria relativa alla citata segnalazione, il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza ha effettuato, giusta richiesta di informazioni formulata dall´Autorità n. 12499/74347 del 14 maggio 2012, un´attività di controllo nei confronti della società in argomento. La citata attività di controllo e la successiva nota del 28 giugno 2012 inviata da Happy Fit s.r.l., hanno consentito di accertare che la società ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un trattamento di dati personali finalizzato all´esecuzione di una telefonata promozionale su utenza mobile, senza rendere la prevista informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza aver acquisito il consenso previsto dall´articolo 23 del Codice stesso;

VISTO il verbale n. 12498/74347 del 14 maggio 2012 con il quale è stata contestata alla Happy Fit. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il verbale n. 22874/74347 del 14 settembre 2012 con il quale sono state contestate alla Happy Fit. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13 e 23 del Codice rispetto al trattamento di dati personali della segnalante, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATI i rapporti dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativi ai verbali di contestazione per violazioni amministrative nei confronti di Happy Fit s.r.l. e rilevato dai predetti rapporti che non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

TENUTO CONTO  della nota datata 28 giugno 2012 con la quale la società, a scioglimento delle riserve formulate nel verbale di operazioni compiute del 13 giugno 2012 e con riferimento alla sola contestazione di cui all´art. 164 del Codice, ha precisato che "Si precisa infine che Happy Fit. S.r.l. è in rapida crescita, negli ultimi tempi sono state aperte più filiali nel territorio veneto e si è provveduto a un repentino ampliamento dell´organico. Ciò ha cagionato il ritardo con il quale si provvede a dare riscontro alla richiesta di informazioni della on. Autorità, non essendo state consegnate tempestivamente allo scrivente le iniziali richieste di informazioni, oltre alla personale e ragionevole convinzione che le generalità fornite ai Carabinieri della stazione di Treviso in data 11 gennaio 2012 fossero mezzo per rispondere alla richiesta di informazioni e non un procedimento del tutto distinto" e rilevato che, riguardo la distinta contestazione afferente gli articoli 161 e 162, comma 2-bis del Codice, la società non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in ordine alla violazione di cui all´art. 164 del Codice. Non si rileva, infatti, alcun elemento volto a sostanziare i requisiti dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la società non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice e  ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) effettuando una chiamata promozionale, senza rendere la dovuta informativa alla segnalante ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali gli artt. 23 e 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 157 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, con esclusivo riferimento alle violazioni di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle sanzioni pecuniarie: con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila) diminuita a 2/5 per effetto dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento); con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis  deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) diminuita a 2/5 per effetto dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila); con riferimento alla violazione di cui all´art. 164 deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.400,00 (sedicimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Happy Fit s.r.l., P.Iva: 04395930268, con sede in Villorba (Tv), G.G. Fellisent n. 43, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 16.400,00 (sedicimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161, 162, comma 2-bis e 164, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.400,00 (sedicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia