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Parere su uno schema di provvedimento recante il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE - 6 novembre 2014 [3515450]

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Comunicato stampa

[doc. web n. 3515450]

Parere su uno schema di provvedimento recante il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell´ISEE - 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 495 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di provvedimento recante il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell´ISEE.

Il provvedimento è adottato ai sensi del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell´Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19, sul cui schema il Garante ha fornito, a suo tempo, il parere di competenza (parere del 22 novembre 2012, reperibile sul sito internet dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web 2174496).

Il d.P.C.M. prevede che l´ISEE debba essere calcolato sulla base delle informazioni, relative al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, fornite dal dichiarante attraverso un apposito modello di dichiarazione ("dichiarazione sostitutiva unica" – DSU), e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell´INPS e dell´Agenzia delle entrate, acquisite dal sistema informativo dell´ISEE (artt. 2, comma 6, e 11).

In particolare, l´articolo 10 del regolamento ("Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)") prevede, tra le altre cose, che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell´economia e delle finanze, su proposta dell´INPS, sentita l´Agenzia delle entrate e il Garante, sia approvato il modello tipo della DSU e dell´attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione (comma 3).

Il suddetto modello deve contenere l´informativa di cui all´articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (infra: Codice).

Con il medesimo provvedimento si definiscono altresì le modalità con cui l´attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell´ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell´articolo 11, comma 4, del d.P.C.M. n. 159 del 2013.

Il suddetto comma 4 dell´articolo 11 prevede che "…l´attestazione riportante l´ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall´INPS al dichiarante mediante accesso all´area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell´acquisizione dei dati dell´anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l´attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all´articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell´articolo 10, comma 6…" . Quest´ultima disposizione, a sua volta (art. 10, comma 6, d.P.C.M. n. 159/2013), prevede che la DSU sia presentata "ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall´articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all´amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell´INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all´INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l´INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU".

Infine, il medesimo articolo 11, al comma 7, stabilisce che "il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell´INPS e dell´Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell´INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all´articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l´attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall´anagrafe tributaria e dall´INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all´articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell´ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell´attestazione definitiva".

Per completezza, si sottolinea che ai sensi dell´articolo 12 del regolamento, spetta all´INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l´Agenzia delle entrate e il Garante, approvare il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza per il funzionamento del sistema informativo dell´ISEE, in linea con quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice, al fine di garantire "la riservatezza dei dati trattati nell´ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso" (art. 12, comma 2, d.P.C.M. n. 159 del 2013).

Non risulta all´Autorità che tale disciplinare sia stato stato adottato; il Garante coglie l´occasione del presente parere per richiamare l´attenzione di tutte le amministrazioni interessate e, in particolare, dell´INPS sulla necessità che tale importante adempimento sia assolto prima che entri in funzione il sistema, al fine di assicurare le dovute garanzie agli interessati anche sul piano della sicurezza.

RILEVATO

In applicazione dell´articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. n. 159 del 2013, l´articolo 1 approva il modello tipo della DSU, dell´attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all´allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai sensi dell´articolo 11, comma 4, del medesimo regolamento, l´articolo 2 dello schema disciplina le modalità di rilascio dell´attestazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all´acquisizione dei dati dell´anagrafe tributaria.

Nello specifico, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU (comma 2), l´INPS rende disponibili al dichiarante l´attestazione riportante l´ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi mediante accesso all´area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalità idonee a garantire l´identificazione dell´interessato (comma 1) nonché mediante posta elettronica certificata il cui indirizzo è indicato dal dichiarante in apposita sezione all´atto della sottoscrizione della DSU.

Inoltre, nella medesima sezione il dichiarante conferisce eventualmente mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU (comuni, centri di assistenza fiscale, enti erogatori ai quali è richiesta la prima prestazione, sede dell´INPS competente per territorio) a ricevere le predette informazioni ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso; nell´ipotesi in cui il mandato sia stato conferito, il dichiarante richiede all´INPS di rendere disponibili le predette informazioni presso l´ente al quale è stata presentata la DSU (comma 2).

Ai sensi dell´articolo 11, comma 7, del decreto n. 159 del 2013, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell´attestazione dell´INPS, il dichiarante, nel caso di inesattezze negli elementi non auto dichiarati nella DSU acquisiti dagli archivi amministrativi dell´INPS e dell´Agenzia delle entrate, può autocertificare l´oggetto delle inesattezze mediante la sottoscrizione del modulo integrativo (Modulo FC.3) che compone la DSU di cui all´allegato A, corredato, eventualmente, da documenti comprovanti le predette inesattezze (es. copia della dichiarazione dei redditi). Tale modulo può essere compilato e sottoscritto anche dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati (art. 3, comma 1, dello schema).

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei dati del modulo integrativo nel sistema informativo dell´ISEE, il modulo è presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente  all´ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell´INPS competente per territorio ovvero all´INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante.

L´ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i relativi dati al sistema informativo dell´ISEE, mentre l´INPS e l´Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione dello stesso.

Infine, per quanto riguarda i tempi per la comunicazione al dichiarante dell´attestazione definitiva, l´INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo all´esito delle verifiche rende disponibile la predetta attestazione mediante accesso all´area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti o mediante posta elettronica certificata (art. 3, comma 2).

Qualora, in seguito alle verifiche negli archivi dell´INPS e dell´Agenzia delle entrate, permanga una discordanza, l´attestazione dovrà riportare "anche i dati acquisiti dall´anagrafe tributaria e dall´INPS". In tal caso l´attestazione definitiva è valida ai fini dell´erogazione della prestazione "fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo". Ad ogni modo, in caso di discordanze, i nominativi dei dichiaranti sono comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione delle verifiche di cui all´articolo 11, comma 13, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (art. 3, comma 3).

CONSIDERATO

Il parere è reso su di una versione dello schema di provvedimento che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggerite dall´Ufficio del Garante al competente ufficio dell´Amministrazione interessata nel corso di riunioni di lavoro e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a renderlo conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, in relazione alle operazioni di raccolta delle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario di una prestazione sociale, nonché di consegna da parte degli enti legittimati dell´attestazione dell´ISEE, del contenuto della DSU e di eventuali ulteriori informazioni comunque necessarie al calcolo dell´ISEE.

In particolare, le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato:

1) l´informativa agli interessati. In particolare, al fine di agevolarne la visione da parte degli interessati prima della compilazione del modello di DSU, l´informativa è stata formalmente inserita nella parte iniziale dello stesso. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, è stato precisato che le informazioni indicate nella DSU come  facoltative perseguono finalità di accesso a determinate prestazioni sociali ovvero di contatto con il dichiarante. Infine, è stato evidenziato all´interno dell´informativa che i controlli sulle informazioni rese dal dichiarante avranno ad oggetto anche i dati personali dei componenti il nucleo familiare;

2) alcune delle informazioni raccolte attraverso la DSU, in relazione alle quali è stata evidenziata la natura facoltativa del conferimento delle stesse, riportando tra parentesi in modo esplicito la relativa indicazione (es. numero di telefono, e-mail);

3) le modalità per rendere le DSU disponibili ai dichiaranti. Al riguardo, è stato specificato che questi ultimi possono eventualmente conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU (centri di assistenza fiscale o enti erogatori) a ricevere, ai soli fini del rilascio ai dichiaranti stessi, l´attestazione contenente l´ISEE e le altre informazioni usate per il calcolo e, in tal caso, richiedere contestualmente all´INPS di rendere disponibili le medesime informazioni e attestazioni.

Le indicazioni rese dall´Ufficio del Garante sono state integralmente recepite nello schema che, pertanto, non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Ciò premesso, il Garante non ha osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell´ISEE, ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia