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Provvedimento del 9 ottobre 2014 [3668631]

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[doc. web n. 3668631]

Provvedimento del 9 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 460 del 9 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 giugno 2014 con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Bucciero, ribadendo le richieste contenute nelle istanze ex art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), datate 4 novembre 2013 e 1° aprile 2014, ha chiesto ad Unicredit Management Bank S.p.A. (la quale aveva condotto un´attività di recupero crediti nei propri confronti su mandato di Unicredit S.p.A.), di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o possono venirne a conoscenza, opponendosi anche al trattamento degli stessi per fini pubblicitari; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 21 luglio 2014 con la quale Unicredit Management Bank S.p.A., facente parte del Gruppo bancario Unicredit S.p.A, ha sostenuto di non essere titolare del trattamento dei dati della ricorrente, bensì mera responsabile, avendo svolto semplicemente attività di recupero del credito per conto di Unicredit S.p.A. che è il legittimo titolare del trattamento nonché titolare del credito (peraltro l´esatta distinzione di ruoli tra le due società risulta esplicata dalla stessa ricorrente nell´atto di ricorso); la resistente, nel sostenere la liceità e la correttezza del proprio operato svolto nel rispetto delle norme del Codice e dello stesso provvedimento del Garante del 30 novembre 2005 in materia di attività di recupero crediti, ha comunque dichiarato di aver già dato riscontro all´istanza datata 4 novembre 2013 precisando di aver agito su incarico della mandante Unicredit S.p.A. alla quale ogni richiesta avrebbe dovuto essere rivolta; quanto alla seconda istanza ex art. 7, datata 1° aprile 2014, la resistente ha dichiarato di non averla mai ricevuta; per tali motivi, la stessa ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta per e-mail  il 28 luglio 2014 con la quale la ricorrente ha dichiarato di aver fornito copia degli avvisi di ricevimento di entrambe le istanze ex art. 7 inviate alla resistente, diversamente da quest´ultima che non avrebbe fornito alcuna prova della spedizione dell´asserito tempestivo riscontro, non esibito nemmeno in copia; pertanto, avendo ricevuto risposta alle proprie richieste solo nel corso del procedimento, la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle relative spese ;

VISTA la nota pervenuta in data 5 agosto 2014 con la quale la controparte ha fornito copia della nota dell´11 dicembre 2013 inviata presso l´indirizzo indicato dalla stessa ricorrente nell´istanza dell´interpello del 4 novembre 2013;

VISTE le note del 7 e del 20 agosto 2014 con le quali rispettivamente la ricorrente e la resistente hanno ribadito quanto già dichiarato nei precedenti scritti difensivi;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 147 comma 1 del Codice, il ricorso al Garante può essere proposto esclusivamente nei confronti del titolare del trattamento;

RILEVATO che, nel caso di specie, la ricorrente ha proposto ricorso con riferimento ai  dati personali che la società resistente (delle cui dichiarazioni rese l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), risulta trattare esclusivamente in qualità di responsabile del trattamento; rilevato che, pur non avendo la parte resistente fornito prova della ricezione da parte della ricorrente della nota di riscontro dell´11 dicembre 2013, dal tenore dell´atto di ricorso si evince che quest´ultima era già a conoscenza della posizione di semplice mandataria per l´attività di recupero crediti svolta dalla resistente per conto di Unicredit S.p.A. a cui, in quanto titolare del trattamento, ogni istanza avrebbe dovuto essere rivolta;

RILEVATO quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia