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Diritto di accesso - Documentazione fotografica e dati personali - 8 novembre 2001 [38909]

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 [doc web n. 38909]

Diritto di accesso - Documentazione fotografica e dati personali - 8 novembre 2001

L´interessato che richieda ad una società di assicurazioni, nella qualità di titolare del trattamento, il rilascio di copia delle fotografie scattate a seguito di un incidente -causato dalla caduta di un albero su di un fondo di proprietà dell´interessato- e riproducenti lo stato dei luoghi, deve fornire elementi di riscontro, se la circostanza è negata dalla controparte, utili ad ipotizzare che nella documentazione fotografica siano riportate informazioni che possano essere considerate come suoi dati personali.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Teresa Orlando nei confronti di Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. La ricorrente, proprietaria di un fondo su cui è caduto un albero situato nel terreno di un condominio confinante, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto a Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A., compagnia presso la quale è assicurato il predetto condominio, la conferma dell´esistenza di propri dati personali e la comunicazione in forma intelligibile di "tutti gli accertamenti svolti in occasione del sinistro e delle conclusioni che sono state formulate".

Nel ricorso presentato a questa Autorità, ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha precisato di voler ottenere copia di tutti gli accertamenti e delle fotografie scattate a seguito del sinistro che ritrarrebbero l´immobile dove la stessa vive con i propri familiari.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, la società ha trasmesso una memoria nella quale ha sostenuto che:

  • i dati anagrafici della ricorrente sono stati utilizzati in funzione dell´esecuzione del contratto di assicurazione e "non sono stati trattati per altra finalità che non fosse quella strettamente necessaria ai rilievi del caso";
  • gli accertamenti, consistenti anche in fotografie, sono stati circoscritti alla sola documentazione dei danni causati dall´incidente e sarebbe pertanto escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento della sfera personale della ricorrente e dei relativi familiari.

La ricorrente ha fatto presente di non essere ancora entrata in possesso di quanto richiesto alla società ed ha insistito nelle richieste volte ad ottenere copia degli accertamenti, incluse le fotografie.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un´istanza volta ad ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali detenuti da una società assicurativa a seguito di un sinistro, nonché ad avere accesso al complesso dei dati medesimi.

3. La Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. ha fornito idoneo riscontro all´interessata per quanto concerne la richiesta volta ad ottenere la conferma dell´esistenza dei dati. Il titolare ha infatti precisato di detenere informazioni anagrafiche relative all´interessata raccolte in funzione della sola esecuzione del contratto di assicurazione stipulato con il condominio nel cui ambito si è prodotto il sinistro.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per la predetta richiesta.

4. Il ricorso deve invece essere accolto per quanto concerne la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali dell´interessata detenuti dalla società di assicurazione.

Il titolare del trattamento ha infatti indicato solo la tipologia dei dati conservati, senza comunicarli integralmente come invece necessario ai sensi degli artt. 13 della legge n. 675/1996 e 17 del d.P.R. n. 501/1998. In base a tali norme il titolare del trattamento deve infatti comunicare per scritto alla ricorrente tutti dati relativi alla stessa, mettendo "in chiaro" le informazioni di carattere personale oggetto di trattamento.

Il titolare del trattamento dovrà quindi consegnare all´interessato i dati richiesti entro un breve termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2001.

5. Per quanto riguarda invece la richiesta specifica dell´interessata volta ad ottenere copia degli accertamenti e dei rilievi fotografici effettuati a seguito della caduta di un albero su un terreno di sua proprietà, vanno preliminarmente richiamate alcune considerazioni più volte ribadite dal Garante nelle sue decisioni circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti, che peraltro l´ordinamento (e in particolare la legge n. 241/1990) non riconosce nel caso di specie in ragione della natura del soggetto destinatario della richiesta.

Ciò premesso, nel caso di specie non risulta in alcun modo dimostrato che nelle fotografie in questione siano riportate informazioni che possano essere considerate alla stregua di dati personali dell´interessata ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 675/1996. Né la stessa ha fornito altri elementi di riscontro in proposito, mentre la resistente ha appunto precisato che la documentazione fotografica non può essere ricondotta alla sfera personale della ricorrente o dei suoi familiari.

Va quindi dichiarata sul punto l´inammissibilità del ricorso nella parte attinente all´anzidetta richiesta dell´interessata.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per quanto concerne la richiesta dell´interessata volta ad ottenere la conferma dell´esistenza dei propri dati personali nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso per quanto riguarda la richiesta di conoscere i dati personali detenuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. e ordina al titolare di corrispondere alle richieste dell´interessata entro la data del 30 novembre 2001, dando conferma all´Autorità entro la stessa data dell´avvenuto adempimento;

c) dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda la richiesta dell´interessata di ottenere copia dei rilievi fotografici eseguiti dal titolare del trattamento.

Roma, 8 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli