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Diritto di accesso - Accesso a documenti amministrativi - 3 settembre 2001 [38933]

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[doc web n. 38933]

Diritto di accesso - Accesso a documenti amministrativi - 3 settembre 2001

Non costituisce valido esercizio del diritto di accesso ai dati, con conseguente inammissibilità del successivo ricorso proposto al Garante, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, che attiene ad un diverso diritto tutelato dalla legge 241/1990.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

INAIL, Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Centro operativo territoriale di Rho;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto completo riscontro ad una istanza di accesso, asseritamente formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto al titolare del trattamento di acquisire "copia autenticata" di tutti i documenti relativi ad un infortunio occorso alla sua persona.

In risposta a tale istanza, il responsabile della sede di Rho dell´INAIL, con nota del 25 giugno 2001, avrebbe risposto "fornendo solamente documenti prodotti…" dall´interessato (relativi alla vicenda in questione), omettendo di mettere a disposizione anche i referti di altri "medici presenti".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

L´atto in esame difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della predetta legge. Il procedimento previsto da tale disposizione ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della medesima legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante. Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dallo stesso art. 13, comma 1) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675 deve quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai propri dati personali, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di tale evenienza non vi è alcun cenno nel ricorso in questione. Al ricorso è allegata esclusivamente un´istanza qualificata "richiesta d´accesso alla documentazione amministrativa/personale" che (pur contenendo nell´intestazione un generico e marginale riferimento alla legge n. 675) è inequivocabilmente configurata come istanza di accesso ad una molteplicità di documenti amministrativi detenuti dall´INAIL. In essa si fa puntuale riferimento alla volontà di ottenere "copia autenticata" dell´intero contenuto di uno specifico fascicolo, diffidando in proposito "il responsabile del procedimento d´accesso" a motivare l´eventuale rifiuto e ricordando la tempistica specifica, nonché le conseguenze giuridiche espressamente previste dalla legge n. 241/1990.

L´INAIL ha poi preso in considerazione la predetta istanza proprio quale richiesta di accesso alla documentazione amministrativa, rispondendo alla stessa con nota del 25 giugno 2001 riferita appunto alla legge n. 241.

La citata richiesta di accesso a documenti amministrativi prodotta dal ricorrente non può pertanto essere presa in considerazione quale valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675, essendo, come si è detto, chiaramente configurata quale esercizio di un distinto diritto (tutelato appunto dalla legge n. 241) che deve essere tenuto distinto dal differente diritto di accesso ai dati personali di cui alla legge n. 675 del 1996.

L´inammissibilità del presente ricorso non preclude la possibilità per il ricorrente di proporre nei confronti del citato titolare del trattamento un´eventuale istanza di accesso ai propri dati personali eventualmente posseduti dallo stesso, formulata, espressamente ed inequivocabilmente, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, come pure di tutelare dinanzi al giudice amministrativo il menzionato diritto di accesso ai documenti amministrativi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 3 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli