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Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 1 settembre 2001 [38993]

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 [doc web n. 38993]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti solo dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 1 settembre 2001

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di POCSI, Computer Science Technology S.r.l., in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessato aveva chiesto di accedere a determinati dati personali detenuti dalla società;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 8614 del 18 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 26 luglio 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, fornendo copia dei documenti richiesti, contenenti i dati personali dello stesso;

VISTA la nota di replica del ricorrente in data 30 luglio 2001 con la quale lo stesso ha confermato che la società POCSI ha fornito i documenti richiesti;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico di POCSI Computer Science Technology S.r.l. in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli