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Dati sensibili - Le commissioni mediche potrebbero documentare la diagnosi relativa all'AIDS in un documento riservato - 31 luglio 1998 [39172]

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[doc. web. n. 39172]

Dati sensibili - Le commissioni mediche potrebbero documentare la diagnosi relativa all´AIDS in un documento riservato - 31 luglio 1998

Ai fini della trasmissione dei risultati delle analisi dell´AIDS, le commissioni mediche competenti ad accertare lo stato di inidoneità all´impiego devono osservare le garanzie previste dalla legge n. 135/1990 a tutela della riservatezza della persona assistita, evitando di indicare i risultati di tali analisi nei verbali previsti dal d.m. 8 maggio 1997, n. 187.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto il ricorso pervenuto il ... ..... 1998, presentato da ..................., rappresentata e difesa dall´Avv. .................., elettivamente domiciliata presso il relativo studio in ............. nei confronti di Ospedale .......
Commissione medica per gli accertamenti sanitari ai sensi del d.m. 8 maggio 1997, n. 187;
Visti gli atti d´ufficio;

OSSERVA:

a) l´interessata è stata sottoposta il 10 luglio 1998 ad un accertamento sanitario presso l´Ospedale .................., in relazione alla sua richiesta di essere dispensata per inidoneità fisica dall´impiego di collaboratrice scolastica presso una scuola media statale;

b) l´interessata medesima, essendo affetta da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ha invitato con apposita istanza la commissione medica di cui al d.m. 8 maggio 1997, n. 187, a non divulgare la diagnosi di tale malattia e a comunicare al competente provveditorato agli studi il solo giudizio sull´idoneità all´impiego anziché la copia integrale del verbale di accertamento medico;

c) l´interessata ha fatto presente che il responsabile della commissione medica avrebbe preannunciato verbalmente il rigetto dell´istanza e la comunicazione al provveditorato della copia integrale del verbale di accertamento medico, inclusivo della predetta diagnosi; l´interessata ha chiesto quindi al Garante di ordinare anche in via provvisoria all´Ospedale .................. di non divulgare la diagnosi riscontrata a uffici amministrativi, in particolare al provveditorato agli studi.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA ULTERIORMENTE CHE:

a) il regolamento approvato con d.m. 8 maggio 1997, n. 187, prevede che la commissione medica competente ad accertare lo stato di inabilità a svolgere un´attività lavorativa, secondo quanto previsto dai vari ordinamenti previdenziali, debba redigere un processo verbale per descrivere gli accertamenti eseguiti, comprensivo del "giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate con l´indicazione della menomazione complessiva che compromette l´efficienza psico-fisica". La commissione deve trasmettere poi all´amministrazione o all´ente che ha richiesto l´accertamento, entro sessanta giorni, il verbale comprensivo delle notizie indicate nell´art. 6, comma 1, del medesimo d.m., ivi incluso, quindi, il predetto giudizio diagnostico;

b) il regolamento approvato con il d.m. n. 187/1997, in quanto fonte normativa secondaria, deve essere applicato in conformità alle norme aventi forza di legge, in particolare a quelle che tutelano la riservatezza, l´identità personale e la dignità delle persone interessate;

c) la legge 31 dicembre 1996, n. 675, permette ai soggetti pubblici di trattare dati sensibili - quali quelli attinenti allo stato di salute - nel rispetto di precise garanzie che dovranno essere pienamente operanti entro l´8 novembre 1998 (art. 41, comma 5, come modificato dall´art. 1 del d.l. 8 maggio 1998, n. 135). Tuttavia, la legge n. 675 ha fatto salve alcune specifiche disposizioni di legge previgenti e tra esse ha confermato la vigenza, nella misura compatibile con la medesima legge n. 675, delle disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS;

d) tra le vigenti disposizioni della legge n. 135/1990 figura anche una norma che sancisce l´obbligo per "gli operatori sanitari che, nell´esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV" di adottare "tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita" (art. 5, comma 1) e di comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti" (art. 5, comma 4);

e) le citate disposizioni della legge n. 135 del 1990 prevalgono certamente sulle norme regolamentari contenute nel richiamato d.m. n. 187/1997. Ne consegue che la commissione medica, in diretta applicazione dell´art. 5, comma 1, di tale legge, deve adottare ogni misura necessaria per tutelare la riservatezza della persona interessata;

f) in particolare, la commissione potrebbe documentare la diagnosi relativa all´AIDS o all´HIV in un documento riservato anziché nel verbale di cui all´art. 6 del medesimo d.m., dovendosi applicare tale disposizione tenendo conto di prevalenti norme speciali quali quelle relative all´AIDS. La commissione potrebbe altrimenti redigere il verbale di accertamento comprensivo anche della predetta diagnosi, ma trasmettendo al provveditorato non una copia integrale o parziale del verbale stesso, ma un diverso attestato che riassuma le notizie indicate nell´art. 6 del d.m., configurato in maniera tale da evitare che la diagnosi relativa all´AIDS o all´HIV sia desumibile con relativa facilità, anche in maniera indiretta. Deve ritenersi infatti che la trasmissione al provveditorato di una copia del verbale depurata del solo giudizio diagnostico, risulterebbe astrattamente conforme a quanto previsto dal regolamento ma violerebbe la previsione di cui all´art. 5 della legge n. 135 del 1990, in quanto il caso di AIDS o l´infezione da HIV risulterebbe comunque immediatamente, sebbene in maniera indiretta, essendo tale caso l´unico, allo stato della legislazione vigente, nel quale il verbale di accertamento medico non può essere comunicato integralmente all´esterno;

g) le soluzioni pratiche indicate nel punto precedente sembrano comunque provvisorie, apparendo necessario ed urgente che i competenti Ministeri armonizzino con sollecitudine il regolamento approvato con il d.m. n. 187 alla legge n. 135 del 1990, tenendo conto anche di eventuali altre patologie meritevoli di speciale considerazione per la tutela della riservatezza e della dignità degli interessati;

h) in conformità alle precedenti decisioni adottate dal Garante, le doglianze della ............... sono prese in considerazione anche in assenza del regolamento di cui all´art. 33, comma 3, della legge n. 675/1996, come "reclamo" ai sensi dell´art. 31 della medesima legge (cfr. decisione del Garante del 16 ottobre 1997);

i) la natura dei dati trattati e la necessità di prevenire discriminazioni rendono manifesta la sussistenza del concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante a danno dell´interessata, che va evitato attraverso un provvedimento di divieto di comunicazione;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) visto l´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all´Ospedale ..................- Commissione medica per gli accertamenti sanitari ai sensi del d.m. 8 maggio 1997, n. 187, di comunicare a soggetti diversi dalla ricorrente i dati relativi all´accertamento dell´AIDS e all´infezione da HIV;

b) visto l´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, segnala all´Ospedale ..................- Commissione medica per gli accertamenti sanitari ai sensi del d.m. 8 maggio 1997, n. 187, la necessità di conformare il trattamento dei dati alle indicazioni di cui alle lettere d), e) ed f) del presente provvedimento;

c) visto l´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 invita l´Ospedale ..........-Commissione medica per gli accertamenti sanitari ai sensi del d.m. 8 maggio 1997, n. 187 a trasmettere entro il 4 settembre ogni informazione utile per la compiuta valutazione del caso e delle misure adottate per adeguare il trattamento alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Roma, 31 luglio1998

IL PRESIDENTE