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Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazioni politiche a fine di propaganda elettorale - 10 ottobre 2001 [39404]

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 [doc. web n. 39404]

Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazioni politiche a fine di propaganda elettorale - 10 ottobre 2001

Nell´ambito del procedimento avanti al Garante, va dichiarato non luogo a provvedere sull´istanza dell´interessato volta a conoscere l´origine dei dati personali utilizzati per l´invio di comunicazioni politiche a fine di propaganda elettorale e sull´opposizione all´ulteriore inoltro di analoghi messaggi, ove il titolare del trattamento (nella specie, un candidato alle elezioni politiche) dia riscontro alle richieste precisando di aver estratto il nominativo del destinatario della comunicazione da elenchi pubblici (in particolare, dalla guida telefonica) e si impegni a depennarlo da ogni indirizzario in suo possesso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 25 luglio 2001 dalla sig.a Erika Schliese nei confronti della sen. Maria Chiara Acciarini, per il mancato riscontro all´istanza in data 6 luglio 2001 con la quale aveva chiesto di conoscere l´origine dei propri dati personali utilizzati da quest´ultima nella precedente qualità di deputato, per inviare una lettera che indicava il relativo gruppo parlamentare; rilevato che la sig.a Schliese ha altresì manifestato l´opposizione al futuro, eventuale invio di missive dello stesso tipo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 9339 del 30 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 3 agosto 2001 con la quale la sen. Acciarini:

  • ha precisato che la selezione dell´indirizzo in questione "è derivata da una campionatura casuale compiuta su elenchi ufficiali, tra i quali la guida telefonica di Roma";
  • si è comunque impegnata a depennare il nominativo della ricorrente da ogni indirizzario in suo possesso;

VISTA la nota di replica dell´interessata in data 7 agosto 2001 (nonché il verbale dell´audizione tenutasi il 4 ottobre 2001) nella quale è stato sottolineato l´asserito disagio che sarebbe stato causato dall´invio di una comunicazione da parte di una formazione politica opposta ai propri convincimenti;

CONSIDERATO che, rispetto alle istanze a suo tempo formulate dall´interessata ai sensi dell´art. 13, il titolare ha fornito un riscontro, comunicando l´origine dei dati trattati e aderendo alla richiesta di non utilizzarli ulteriormente; considerato altresì che eventuali richieste di risarcimento del danno possono essere fatte valere solo dinanzi al giudice ordinario, non avendo la legge n. 675 attribuito competenze al riguardo a questa Autorità;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 10 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli