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Procedimento relativo ai ricorsi - Istanza inoltrata al destinatario 'per conoscenza' - 21 novembre 2001 [39668]

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 [doc web n. 39668]

Procedimento relativo ai ricorsi - Istanza inoltrata al destinatario ´per conoscenza´ - 21 novembre 2001

L´istanza rivolta al titolare del trattamento dei dati personali non può essere considerata validamente proposta anche nei confronti di un altro soggetto al quale venga indirizzata "per conoscenza"; tale dizione, infatti, non consente l´inequivoca identificazione di quest´ultimo quale effettivo destinatario della richiesta contenuta nell´istanza. Il conseguente ricorso presentato nei suoi confronti è quindi inammissibile.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dai Sig.ri HK ed XZ;

nei confronti di

Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "LA NAZIONE", rappresentata e difesa dagli avv.ti WZ, presso il cui studio in HJ ha eletto domicilio;

Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "IL TIRRENO", rappresentata e difesa dagli avv.ti ZW presso il cui studio in HJ ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. I ricorrenti lamentano che in data 19 luglio 2001 i quotidiani "IL TIRRENO" e "LA NAZIONE" abbiano pubblicato nelle pagine della cronaca di YX la notizia relativa ad una sentenza emessa dal locale Tribunale nei confronti dei ricorrenti, in relazione ad un episodio verificatosi alcuni anni prima, sempre nella città di YX, che aveva coinvolto un gruppo di turisti (fra cui i due interessati) ed alcuni vigili urbani.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sulla professione giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all´essenzialità dell´informazione. Ciò, soprattutto, in riferimento all´asserito utilizzo di alcuni dati dei ricorrenti ritenuti eccedenti rispetto alle finalità di cronaca (indicazione delle generalità, dell´età e della città di provenienza). Al tempo stesso, non sarebbero stati evidenziati alcuni particolari elementi che avrebbero potuto inquadrare in modo diverso la vicenda (precisando ad esempio che si trattava solo di una sentenza di primo grado).

Con il ricorso in questione i ricorrenti chiedono che il Garante accerti la violazione della sfera privata e l´illegittimità del trattamento svolto dalle citate testate giornalistiche, nonchè i "conseguenti danni morali e non" lamentati. Con il medesimo ricorso gli interessati intendono altresì "proporre querela" per diffamazione avverso i giornalisti autori degli articoli, nonché nei confronti dei direttori dei quotidiani.

2. Con nota n. 11455 dell´8 ottobre 2001, questa Autorità ha chiesto agli interessati di regolarizzare il ricorso, ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501, essendo stato rilevato che allo stesso era allegata un´istanza datata 6 settembre 2001, indirizzata al quotidiano "LA NAZIONE" ed inoltrata al quotidiano "IL TIRRENO" solo per conoscenza; istanza che risultava peraltro inviata dal solo sig. HK, mentre il ricorso era stato presentato anche dalla sig.a XZ.

In risposta i ricorrenti facevano pervenire tre lettere, parimenti datate 6 settembre, con le quali riscontravano positivamente le richieste formulate dall´Autorità.

All´invito ad aderire, inoltrato dal Garante con nota n. 12142 del 24 ottobre, Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "IL TIRRENO", ha risposto con le memorie del 31 ottobre e del 5 novembre 2001 con le quali ha eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti, avendo il citato quotidiano ricevuto "solo per conoscenza" una lettera datata 6 settembre 2001 firmata poi esclusivamente dal sig. HK. Finegil Editoriale S.p.A. ha comunque contestato nel merito la richiesta del ricorrente, ritenendo che la pubblicazione in questione sia stata "effettuata nel legittimo esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito" e nel rispetto dei limiti posti all´esercizio di tale diritto.

Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "LA NAZIONE", ha dal canto suo risposto con note del 31 ottobre e del 5 novembre 2001 rilevando anzitutto l´inammissibilità delle richieste di risarcimento dei danni e di proposizione di querela per diffamazione avverso i giornalisti autori degli articoli. Quanto al merito, ha sostenuto l´integrale infondatezza delle doglianze dei ricorrenti, ritenendo che "la pubblicazione effettuata…è del tutto conforme alle norme ed ai principi a tutela della privacy e dell´esercizio del diritto/dovere di informazione e di cronaca". Il medesimo titolare ha inoltre precisato che "per meri fini conciliativi e senza alcun riconoscimento di responsabilità" era disponibile a far pubblicare un articolo di uguale rilievo tipografico per permettere agli interessati di esporre la loro versione dei fatti.

Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni nell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante l´8 novembre scorso.

3. In ordine al previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675, questa Autorità ha poi richiesto ai titolari del trattamento, con nota n. 12541 del 6 novembre 2001, di dare prova dell´avvenuta ricezione delle lettere datate 6 settembre 2001 inviate in copia all´Autorità a seguito della citata richiesta di regolarizzazione (lettere alle quali i titolari non avevano fatto alcun cenno in sede di memorie di riscontro).

Tali comunicazioni, come emerso anche nel corso della predetta audizione, per ammissione dello stesso sig. HK, sarebbero state inviate ai titolari del trattamento per la prima volta solo a fine ottobre, e quindi successivamente alla richiesta di regolarizzazione del ricorso in oggetto, con l´indicazione però della data del 6 settembre che non sarebbe stata modificata, a detta dell´interessato, atteso l´identico contenuto della nota inviata.

Sulla vicenda sono infine pervenute, a conferma delle posizioni già rappresentate, alcune note conclusive in data 12 novembre 2001 (Poligrafici Editoriale S.p.A. e Finegil Editoriale S.p.A.) ed in data 14 novembre (sig.ri HK e XZ).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Vanno dichiarate inammissibili le richieste dei ricorrenti finalizzate ad ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti, nonché la contestuale proposizione di una querela per diffamazione nei confronti dei giornalisti autori degli articoli in questione. Si tratta infatti di richieste che non rientrano fra quelle proponibili con il particolare procedimento di cui agli artt. 13 e 29 della legge n. 675 e per le quali la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in riferimento alle istanze fatte valere dai sig.ri XY ed XZ nei confronti del quotidiano "IL TIRRENO" ed anche per le richieste avanzate dalla sig.a XZ nei confronti del quotidiano "LA NAZIONE".

Per quanto riguarda specificamente la sig.a XZ, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento e dalle dichiarazioni delle parti in sede di audizione, è emerso che la stessa non abbia presentato alcuna previa istanza di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti dei titolari del trattamento.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge deve infatti avanzare le proprie richieste, con riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile", evenienza di cui non vi è alcun cenno nel ricorso.

Le note a firma della sig.a XZ, datate 6 settembre, ma in realtà inviate solo il mese successivo ai due titolari del trattamento, così come la lettera di uguale contenuto inoltrata al quotidiano "IL TIRRENO" dal sig. HK, non possono costituire valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge, non essendo stata rispettata le tempistica di cui al suindicato art. 29. Anzi, l´indicazione di una data non corrispondente a quella di effettivo invio delle citate lettere ha creato una situazione di oggettiva incertezza sulla legittima utilizzabilità delle stesse nel procedimento in esame potendo indurre in errore anche l´Autorità, facendo erroneamente supporre alla stessa che tutti gli adempimenti formali prescritti per l´ammissibilità del ricorso fossero stati correttamente adempiuti.

Ugualmente inammissibile è la richiesta, datata 6 settembre 2001 ed effettivamente inoltrata in tale data, formulata dal sig. HK, solo per conoscenza, nei confronti del quotidiano "IL TIRRENO".

La legge n. 675 ed il d.P.R. n. 501 del 1998 hanno previsto modalità semplificate per l´esercizio dei diritti riferiti ai dati personali di cui all´art. 13. Condizione indispensabile per un efficace esercizio dei citati diritti (secondo quanto già precisato da questa Autorità nella decisione del 24 settembre 2001 in corso di pubblicazione) è, però, la precisa identificazione del titolare del trattamento e la connessa, inequivoca individuazione di quale sia, all´interno di una eventuale pluralità di soggetti, l´effettivo destinatario di una istanza ex art. 13. Ciò per consentire a tale soggetto di percepire senza ombra di dubbio di essere destinatario di una richiesta formulata ai sensi di una normativa specifica, quale quella sulla protezione dei dati personali, che richiede un riscontro in termini estremamente ravvicinati.

Una lettera indirizzata ad un determinato titolare e comunicata ad un altro soggetto solo per conoscenza (oltre che ad una terza persona il cui ruolo nella vicenda de qua non era in alcun modo precisato) non può costituire valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti del soggetto che riceva appunto tale lettera per mera conoscenza.

6. Può pertanto essere utilmente presa in considerazione ai fini dell´esame nel merito esclusivamente la richiesta formulata dal solo sig. HK in ordine all´articolo pubblicato il 19 luglio 2001 dal quotidiano "LA NAZIONE".

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità in ordine a tale articolo, apparso sulle pagine locali di un quotidiano, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

L´articolo trae anzitutto spunto da una decisione giudiziaria conoscibile e per la cui conoscibilità nel caso concreto non constano violazioni delle regole sul segreto previste dal codice di rito.

A tale tipo di trattamento si applicano inoltre le particolari norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa ed all´acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d) della legge n. 675.

Nel caso di specie l´opposizione dell´interessato al trattamento svolto dalla testata giornalistica (formulata peraltro in termini generici come richiesta di "accertamento dell´avvenuta violazione della riservatezza" ) è infondata, essendosi lo stesso svolto nei limiti delle ricordate disposizioni normative afferenti l´attività giornalistica. Dalla documentazione in atti risulta peraltro la verità dei fatti rappresentati e la forma civile dell´esposizione. Né può essere sindacata la rilevanza pubblica, specie in riferimento ad un contesto locale, di una notizia che trae spunto dall´avvenuta conclusione di un processo svoltosi innanzi al tribunale della città al cui ambito territoriale fanno riferimento le pagine di cronaca in questione. Si tratta, nel caso di specie, di vicenda senza dubbio caratterizzata da quei parametri di originalità cui rinvia l´art. 6, comma 1, del citato codice deontologico anche in considerazione dell´interesse, non solo giornalistico, che i fatti, oggetto del processo in questione, avevano a suo tempo destato nell´opinione pubblica massese.

Il giornalista si è peraltro limitato ad enumerare gli imputati del procedimento, indicando in modo esatto i capi di imputazione e le condanne irrogate e distinguendo comunque (come nel caso del ricorrente) le diverse posizioni personali e processuali. Contrariamente a quanto sostenuto dall´interessato risulta poi chiaro che la sentenza (il cui dispositivo viene letto in pubblica udienza) era stata emessa da un tribunale e come tale suscettibile di eventuale riforma in sede di appello.

Nel caso di specie, venendo in considerazione persone maggiorenni non sussisteva un obbligo, da parte degli esercenti la professione giornalistica, di assicurare l´anonimato degli interessati (disposizione che le citate norme deontologiche prevedono invece come obbligatoria per i soggetti minori coinvolti in fatti di cronaca), specie in presenza, come nel caso di specie, di dati personali non "sensibili" desunti da un documento (il dispositivo della sentenza, appunto) legittimamente acquisibile ed utilizzabile o da udienze aperte al pubblico.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibili, nei termini di cui in motivazione, le richieste avanzate nei confronti dei titolari del trattamento dalla sig.a XZ;

b) inammissibile la richiesta proposta dal signor HK nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "IL TIRRENO";

c) inammissibili le richieste dei ricorrenti volte ad ottenere il risarcimento del danno e a proporre querela nei confronti dei giornalisti autori degli articoli in questione;

d) infondata, nei termini di cui in motivazione, l´opposizione al trattamento dei dati svolto da Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "LA NAZIONE", in riferimento all´articolo richiamato in premessa e pubblicato in data 19 luglio 2001.


Roma, 21 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli