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Procedimento relativo ai ricorsi - Mancata autentica della delega o procura ad un sindacato - 23 maggio 2001 [40101]

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 [doc web n. 40101]

Procedimento relativo ai ricorsi - Mancata autentica della delega o procura ad un sindacato

La persona che esercita i diritti di cui all´art. 13 anche dinanzi al titolare del trattamento, su incarico dell´interessato, deve esibire o allegare al titolare stesso copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. A tal fine non può ritenersi idonea la sottoscrizione prodotta dal segretario del sindacato autenticata da un legale, senza che le sottoscrizioni degli interessati siano state autenticate come invece necessario in relazione al tipo di atto e all´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai sigg.ri Luciana Pavan, Bianca Maria Di Giusto, Bruno Blessano, Bruno Blessano, Manuela Zilli, Enore Violino, Vincenzo Perrone, Carmen Moro Di Giusto nei confronti di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. Gli interessati, dipendenti di Poste Italiane S.p.A., lamentano di non aver ricevuto riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere la visione delle proprie schede di valutazione redatte dalla società. I ricorrenti, tramite il segretario provinciale del sindacato di appartenenza, hanno quindi presentato ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della citata legge per ottenere l´accesso a tali schede, evidenziando che la nozione di dato personale di cui all´art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 675/1996 comprende anche "i contributi aggiuntivi di valutazione del soggetto identificato".

A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato dall´Ufficio, la parte resistente ha formulato un´eccezione di inammissibilità del ricorso -ribadita nell´audizione del 10 maggio u.s.- in quanto la procura conferita dai ricorrenti al segretario del sindacato non sarebbe autenticata nelle forme di legge e non risulterebbe quindi utile per presentare un ricorso ai sensi dell´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998. Per quanto concerne invece il merito, Poste Italiane S.p.A. ha precisato che è in atto un processo di riorganizzazione delle articolazioni aziendali e che per tale motivo, per poter individuare le unità di personale "con elevata potenzialità e di accertare le esigenze formative del predetto personale, è stata adottata una procedura volta all´acquisizione di notizie riguardanti i dipendenti operanti presso i Centri Rete Postali".

Nella memoria di replica i ricorrenti hanno ricordato di aver conferito per scritto al segretario provinciale del sindacato il potere di rappresentarli nel giudizio innanzi al Garante.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. L´eccezione formulata da Poste italiane S.p.a. è fondata ed il ricorso è inammissibile.

La legge n. 675/1996 prevede che l´interessato possa esercitare i propri diritti di cui all´art. 13 della medesima legge personalmente o conferendo, per scritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni (art. 13, comma 4).

Il d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, nella parte che ai sensi dell´art. 33, comma 3, della legge individua le modalità di esercizio dei predetti diritti, prevede che la persona che li esercita anche dinanzi al titolare del trattamento, su incarico dell´interessato, deve esibire o allegare al titolare stesso copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge (art. 17, comma 2, d.P.R. cit.). In caso di successivo ricorso che non sia presentato personalmente dall´interessato, il soggetto che lo sottoscrive per conto di quest´ultimo deve poi produrre la propria sottoscrizione autenticata nelle forme di legge ed allegare inoltre la procura speciale rilasciata (art. 18, commi 1, lett. e) e 2, d.P.R. cit.).

Tale ultimo presupposto non può dirsi rispettato nel caso di specie, in quanto il segretario del sindacato ha prodotto la propria sottoscrizione autenticata da un legale, ma ha allegato un atto definito "mandato e procura speciale" con il quale è stato delegato a presentare ricorso per conto degli interessati, senza, però, che le sottoscrizioni di questi ultimi siano state autenticate, come invece necessario in relazione al tipo di atto e al menzionato art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 (il quale, per esigenze di certezza, presuppone l´autenticazione della delega o procura sin dal momento, normalmente antecedente al ricorso, dell´esercizio del diritto dinanzi al titolare del trattamento).

La presente pronuncia non preclude la possibilità per gli interessati di esercitare nuovamente i diritti di cui al citato art. 13, nei modi sopraindicati, e di presentare eventualmente un nuovo ricorso ai sensi dell´art. 29, venendo in considerazione loro diritti soggettivi che non sono pregiudicati da questo genere di decisioni.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 23 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli