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Attività giornalistica - Cronaca giudiziaria e essenzialità dell'informazione - 16 ottobre 1997 [40659]

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[doc. web n. 40659]

Attività giornalistica - Cronaca giudiziaria e essenzialità dell´informazione - 16 ottobre 1997

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto il ricorso depositato il 30 settembre 1997 da Alessandra NECCI,

rappresentata e difesa dall´Avv. Michele Clemente, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Roma, via Riboty n. 26,

nei confronti della

R.C.S. Editori S.p.a. di Milano;

Visti gli atti d´ufficio;

OSSERVA:

a) l´interessata lamenta la circostanza che alcuni organi di stampa hanno pubblicato una serie di articoli e di notizie riguardanti l´inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il proprio genitore Lorenzo Necci;

b) l´interessata ha riferito di aver preso parte ad alcune conversazioni telefoniche con Pierfrancesco Pacini Battaglia, imputato nell´inchiesta, e che la relativa trascrizione è stata pubblicata anche con riferimento alle parti della conversazione che assumerebbero un rilievo strettamente privato;

c) il 31 luglio 1997, l´interessata ha esercitato il diritto di accesso nei confronti della R.C.S. Editori S.p.a. di Milano, chiedendo di conoscere i dati che la riguardano e che hanno ispirato articoli su varie testate, in particolare sul "Corriere della Sera". La Necci ha chiesto la cancellazione e il blocco dei dati, manifestando anche l´opposizione al loro ulteriore trattamento. A tutte queste richieste, la R.C.S. Editori S.p.a. non avrebbe fornito alcun riscontro;

d) il 1° agosto 1997, l´interessata ha depositato presso questa Autorità un atto che, per forma e contenuto, deve essere qualificato come reclamo (art. 31 l. n. 675/1996), anziché come ricorso (art. 29);

e) il 30 settembre 1997, l´interessata ha presentato un ulteriore atto che riassume le doglianze nei confronti di vari articoli di stampa e si sofferma, in particolare, su un articolo pubblicato dal "Corriere della Sera" il 7 agosto 1997, dal titolo: "FS, fuori i megastipendi". Tale articolo riguarda la gestione delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e la pubblicità dell´ammontare delle retribuzioni dei relativi dirigenti. L´articolo riporta anche, in chiave critica, alcuni brani di una trascrizione delle predette conversazioni telefoniche, nella quale il dialogo con Pierfrancesco Pacini Battaglia si incentra sul conferimento alla Necci di un incarico di lavoro;

f) l´interessata lamenta il comportamento della R.C.S. Editori S.p.a., la quale continuerebbe a trattare i dati in violazione dei princìpi della legge n. 675 relativi alla qualità dei dati e al diritto di accesso (artt. 9 e 13), provocando ripercussioni sulla propria vita di relazione;

g) in conclusione, la Necci chiede al Garante di ordinare la cancellazione o il blocco dei dati che la riguardano in possesso della R.C.S. Editori S.p.a., e si oppone, in ogni caso, al loro trattamento, stante la ricorrenza di motivi legittimi.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA ULTERIORMENTE:

a) in mancanza del regolamento che deve individuare le regole del contraddittorio nei procedimenti instaurati con i ricorsi, risulterebbe arbitrario che il Garante le dettasse autonomamente. Se ciò avvenisse, la delicata tematica del diritto di difesa e del contraddittorio (che la legge n. 675 ha riservato alle norme che dovranno sviluppare le garanzie ora previste in termini generali: artt. 29 e 33), verrebbe affrontata sul piano della mera prassi;

b) in conformità all´orientamento sinora seguìto, il Garante ritiene doveroso esaminare comunque le doglianze formulate negli atti qualificati dalla Necci quali "ricorsi" (art. 29 l. n. 675). Nell´attuale fase transitoria che prelude all´ormai prossima adozione del regolamento, appare opportuno valorizzare l´aspetto sostanziale di tali atti, e qualificarli come "reclami" (art. 31 l. n. 675). I reclami, infatti, possono essere esaminati anche senza contraddittorio e al di fuori dell´articolata procedura prevista dalla legge (art. 31 l. n. 675). Resta peraltro ferma la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza dei ricorsi presentati in questa fase, in quanto tali ipotesi non richiedono l´instaurazione del contraddittorio;

c) è appena il caso di precisare che tale qualificazione, che rientra certamente nei poteri decisori del Garante, non comporta una diminuzione del grado di tutela. A parte il fatto che l´interessata può rivolgersi al giudice ordinario, le misure di cancellazione e di blocco richieste al Garante possono essere adottate o segnalate anche al di fuori della procedura relativa ai ricorsi (v., ad es., l´art. 31, comma 1, lett. l) l. n. 675). L´esame dell´odierno reclamo permette anzi di estendere la portata della presente segnalazione ai dati personali riportati negli articoli pubblicati da altri editori prima dell´entrata in vigore della legge n. 675, se tuttora trattati;

d) una volta qualificato l´atto della Necci come reclamo, è irrilevante prendere in considerazione le controversie instaurate dinanzi ai tribunali di Roma e Milano, poiché queste, a parte il fatto che coinvolgono soggetti diversi dalla R.C.S. Editori S.p.a., non sono in rapporto di alternatività rispetto ai reclami (v. invece, per i ricorsi, l´art. 29, comma 2, l. n. 675).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO:

1) per quanto attiene al merito, il Garante osserva che il reclamo è, in parte, fondato. Il diritto di accesso è riconosciuto anche nei confronti dei giornalisti e degli editori, i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l´interessato, e devono comunicarli all´interessato in una forma intellegibile, dando riscontro anche alle richieste di blocco e di cancellazione dei dati presentate dagli interessati (art. 13 l. n. 675);

2) resta fermo il dovere dei giornalisti e degli editori di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario (art. 2, terzo comma, l. n. 69/1963).

3) considerato l´ampio periodo trascorso dal 31 luglio 1997, data di formulazione della richiesta di accesso e delle connesse richieste, la Necci ha diritto a che la R.C.S. Editori S.p.a. fornisca un riscontro immediato, ove ciò non sia già avvenuto. Un discorso a parte merita la richiesta della Necci di conoscere l´origine dei dati (art. 13 l. n. 675), in quanto la fonte della notizia giornalistica potrebbe essere protetta dal segreto professionale ai sensi della legge n. 69/1993;

4) il Garante rileva che occorre mantenere distinta la tematica del diritto di cronaca dalle problematiche concernenti i procedimenti penali da cui derivano le trascrizioni pubblicate o riassunte nel citato articolo del 7 agosto 1997 e negli altri articoli pubblicati in precedenza;

5) in altre parole, la presente segnalazione non spiega effetti nei confronti dell´autorità giudiziaria e delle parti del procedimento penale, in particolare per quanto riguarda la valutazione della pertinenza a fini probatori del materiale relativo alle intercettazioni. La presente segnalazione lascia inoltre impregiudicato il diritto della Necci di attivare nel procedimento penale il meccanismo previsto dall´art. 269, comma 2, c.p.p., chiedendo, a tutela della propria riservatezza, la distruzione del materiale inutile a fini probatori;

6) per quanto riguarda le frasi pronunciate nelle intercettazioni, che sono state riportate con ampio risalto in vari articoli, è da osservare che il giornalista può certamente riferire sulla stampa notizie e circostanze di natura privata anche senza il consenso dell´interessato, qualora esse siano connaturate a fatti di interesse pubblico che possono emergere anche nell´ambito della cronaca giudiziaria. Il giornalista, però, deve rispettare anch´esso alcuni limiti posti a tutela della riservatezza, dell´identità personale e della dignità della persona umana;

7) in primo luogo, l´eventuale segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venir meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni (art. 9, comma 1, lett. a) l. n. 675), e di utilizzarli tenendo conto del principio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite (art. 9, comma 1, lett. d), l. n. 675);

8) in secondo luogo, anche quando l´interessato non abbia chiesto od ottenuto nel processo penale la distruzione delle trascrizioni (art. 269, comma 2, c.p.p.), la loro diffusione deve tener conto pur sempre dei limiti che il diritto di cronaca pone a tutela della riservatezza. Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la notizia o il dato pubblicato senza il consenso dell´interessato deve rispettare il parametro dell´essenzialità dell´informazione (art. 20, comma 1, lett. d), l. n. 675), nonché le indicazioni che saranno impartite con il previsto codice di deontologia;

9) applicati al caso di specie, questi princìpi implicano che la Necci abbia diritto a che la diffusione dei dati che la riguardano rispetti la sua legittima aspettativa al riserbo per ciò che riguarda quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario, o che possono riguardare, a maggior ragione, la sfera della vita sessuale.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante segnala alla R.C.S. Editori S.p.a., ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la necessità di conformare il trattamento dei dati relativi ad Alessandra Necci alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

Il Garante si riserva di adottare analoghi provvedimenti in riferimento a nuove forme di diffusione che contrastino con le indicazioni fornite dalla presente pronuncia.

Roma, 16 ottobre 1997

IL PRESIDENTE