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Lavoro e previdenza - Comunicazioni di dati relativi alle posizioni previdenziali dei giornalisti - 13 maggio 1998 [40807]

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[doc. web n. 40807]

Lavoro e previdenza - Comunicazioni di dati relativi alle posizioni previdenziali dei giornalisti - 13 maggio 1998

I trattamenti di dati personali effettuati dall´istituto di previdenza dei giornalisti sono soggetti alle regole previste per i privati e gli enti pubblici economici. Il Garante ha fornito alcune specifiche indicazioni per adempiere agli obblighi d´informativa e consenso.

Roma, 13 maggio 1998

Dr. XX
Direttore generale
Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani
"Giovanni Amendola"
Via Nizza, 35
00198 Roma

e, p.c.
Dr. XX
Presidente della Federazione
italiana editori giornali
Via Piemonte, 64
20123 Milano

OGGETTO: Comunicazioni di dati relativi alle posizioni previdenziali dei giornalisti (art. 33 contratto nazionale di lavoro giornalistico)

L´Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" ha posto alcuni quesiti riguardanti l´applicazione delle disposizioni della legge n. 675/1996 rispetto ai trattamenti di dati personali connessi alle proprie attività.

L´Istituto ha, inoltre, chiesto all´Autorità un parere sugli adempimenti derivanti dalla comunicazione dei dati riguardanti le posizioni previdenziali dei propri iscritti, che è tenuto ad effettuare nei confronti delle aziende editrici ai sensi dell´art. 33 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Su tale questione anche la Federazione italiana editori giornali ha inviato alcune osservazioni ad integrazione di quanto già evidenziato dall´INPGI.

1. Come è noto, l´INPGI, assieme ad altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, è stato recentemente trasformato, in base al decreto legislativo n. 509 del 1994, in fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, continuando a svolgere tutte le attività previdenziali ed assistenziali riconosciute a favore della categoria dei giornalisti, per i quali è prevista l´obbligatorietà dell´iscrizione e della contribuzione.

In relazione alla natura pubblica dell´attività svolta, all´Istituto è stata attribuita autonomia gestionale, organizzativa e contabile, che viene esercitata comunque sotto la diretta vigilanza dei Ministeri del lavoro e del tesoro. Sono difatti approvati con appositi decreti interministeriali sia lo statuto e i regolamenti, sia le delibere in materia di contributi e prestazioni adottate dall´INPGI (art. 3, comma 2, d.lg. n. 509/1994).

A seguito della trasformazione dell´INPGI da ente pubblico a fondazione con personalità di diritto privato, deve però ritenersi che i trattamenti di dati personali effettuati dall´Istituto nell´esercizio dei propri compiti istituzionali rientrino pienamente nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996 e, in particolare, nella disciplina prevista per i soggetti privati e gli enti pubblici economici.

L´Istituto deve quindi verificare caso per caso quando, per le operazioni inerenti alla raccolta e all´utilizzazione dei dati inerenti, ad esempio, ai propri iscritti, al proprio personale e agli altri soggetti aventi regolari rapporti con l´INPGI, sia necessario dare attuazione alle specifiche regole introdotte dalla legge n. 675/1996, che impongono, in particolare, di:

a) effettuare, in alcuni casi, la notificazione prevista dall´art. 7;

b) rispettare comunque i requisiti di cui all´art. 9 sulla correttezza delle modalità di trattamento e sulla pertinenza ed esattezza dei dati;

c) informare gli interessati ai sensi dell´art.10 e, laddove necessario, acquisirne il relativo consenso (artt. 11, 12 e 20);

d) garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati (art. 15, comma 1) e garantire, inoltre, il rispetto delle misure minime in materia previste dal d.P.R. di prossima emanazione (art. 15, comma 2);

e) verificare l´esistenza di trattamenti di dati sensibili (relativi, cioè, alla salute, all´appartenenza ad organizzazioni sindacali o politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, ecc.: v. art. 22, comma 1) e adeguarsi, in caso affermativo, alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali adottate dal Garante nel novembre 1997, richiedendo, in ogni caso, il consenso scritto degli interessati.

Di seguito, appare opportuno fornire alcune indicazioni operative sui principali adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, atteso che l´Istituto ha differito l´adozione di alcune misure in attesa del pronunciamento di questa Autorità.

2. In relazione alla notificazione dei trattamenti di dati personali effettuati dall´Istituto, va osservato che l´art. 7 della legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo n. 255/1997, ha introdotto vari casi di esonero dall´obbligo di notificazione. L´INPGI, come fondazione senza scopo di lucro, può senz´altro avvalersi di uno di questi casi (vedi l´art. 7, comma 5-ter, lettera l)), non essendo tenuto ad effettuare la notificazione al Garante per i trattamenti dei dati relativi sia ai propri iscritti, sia ai soggetti che abbiano, sempre per le finalità perseguite dall´Istituto, contatti regolari con quest´ultimo, sia al personale dipendente (per questa ipotesi, va inoltre ritenuta applicabile la lett. e) del citato art. 7, comma 5-ter).

Con riferimento alle misure di sicurezza, l´Istituto, come tutti gli altri soggetti, privati e pubblici, che gestiscono informazioni personali, deve osservare modalità di conservazione e di controllo dei dati idonee a ridurre al minimo i rischi di eventuale distruzione o perdita dei dati trattati, nonché l´accesso non autorizzato o un trattamento non conforme alla legge (art. 15, comma 1, legge n. 675/1996).
Queste modalità presuppongono anche l´adozione delle "misure minime di sicurezza" che saranno determinate con il citato regolamento governativo di prossima emanazione (artt. 15, comma 2 e 41, comma 3).

Per i dati personali raccolti dopo l´8 maggio 1997 (data di entrata in vigore della legge n. 675/1996), l´Istituto deve fornire, oralmente o per iscritto, l´informativa prevista dall´art. 10 ai soggetti ai quali i dati si riferiscono.

L´informativa deve essere resa in via preventiva se i dati sono forniti direttamente dagli interessati, ma può non contenere gli elementi già conosciuti alla persona che fornisce i dati (art. 10, commi 1 e 2). Qualora i dati non siano raccolti dalla persona a cui si riferiscono, ma presso terzi, l´informativa può essere fornita all´interessato al momento della registrazione dei dati o, al più tardi, della prima comunicazione a terzi (art.10, comma 3). Tuttavia, in quest´ultimo caso, non è necessario inviare l´informativa se il trattamento dei dati acquisiti presso terzi è effettuato in base ad un obbligo previsto da disposizioni normative (v. art. 10, comma 4, che prevede anche la possibilità di chiedere al Garante di essere esonerati da tale adempimento o, deve ritenersi, di essere "autorizzato" ad effettuare l´informativa in forme diverse da quella che presuppone un singolo avviso a ciascun interessato).

In termini generali, l´INPGI, come ogni altro soggetto privato, ha l´obbligo di richiedere il consenso degli interessati per i trattamenti effettuati e i dati personali raccolti dopo la predetta data dell´8 maggio. Tuttavia, la legge n. 675/1996 definisce alcune ipotesi in cui non è necessario acquisire un consenso per poter utilizzare le informazioni raccolte (ad esempio, quando il trattamento viene effettuato per adempiere ad un obbligo di legge o per dare esecuzione ad obblighi contrattuali, oppure quando riguarda dati contenuti in registri, elenchi o atti pubblici conoscibili da chiunque).

Il consenso va richiesto anche qualora l´INPGI intenda comunicare e diffondere dati personali a terzi (ad altri enti, amministrazioni pubbliche, imprese editrici, ecc.). Per questa ipotesi, il legislatore ha parimenti previsto alcuni specifici requisiti, alternativi tra di loro, che rendono comunque ammissibile la divulgazione dei dati senza il preventivo consenso dell´interessato (art. 20 legge n. 675/1996). Questi requisiti, però, non corrispondono pienamente con i casi di esclusione del consenso previsti per le operazioni di trattamento che non comportano una divulgazione all´esterno. Per esempio, mentre non deve essere acquisito il consenso quando la comunicazione dei loro dati a terzi è effettuata nell´adempimento di obblighi di legge o di regolamento, occorre invece richiederlo qualora gli obblighi di divulgazione derivino da un contratto.

L´Istituto deve inoltre richiedere, sempre previa informativa ai sensi del citato art. 10, un consenso scritto agli interessati (giornalisti iscritti ed eventualmente familiari a cui si riferiscono le informazioni) per il trattamento dei dati sanitari oppure relativi all´iscrizione sindacale o all´appartenenza politica - definiti dalla legge come "sensibili" -, che possono essere acquisiti ed utilizzati, ad esempio, ai fini della gestione dell´assicurazione obbligatoria per l´invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Come già detto, ciò è espressamente previsto dall´art. 22 ed è stato ribadito nei provvedimenti con i quali il Garante ha rilasciato alcune autorizzazioni "generali" riguardanti, cioè, determinate "categorie di titolari e di trattamenti" . Le autorizzazioni a cui l´Istituto deve conformarsi (e che, ad ogni buon fine, si allegano in copia) riguardano, in particolare:

a) il trattamento dei dati sensibili dei dipendenti nel rapporto di lavoro (aut. n. 1/97);

b) l´utilizzazione di informazioni relative alla salute e alla vita sessuale per finalità previdenziali ed assistenziali, e comunque per l´assolvimento di obblighi di legge o derivanti da specifiche prestazioni richieste dagli iscritti (aut. n. 2/97)

c) l´espletamento dei compiti istituzionali degli organismi associativi e delle fondazioni (aut. n. 3/97).

3. Ciò premesso, il Garante osserva che la questione sollevata più specificamente dall´INPGI e dalla FIEG concerne una delle ipotesi di comunicazione di dati personali previste dalla contrattazione nazionale di categoria.

La disciplina relativa a tale contrattazione prevede che per esigenze connesse alla grave crisi occupazionale in ambito giornalistico, l´Istituto possa fornire alle imprese editrici informazioni sulla situazione pensionistica dei giornalisti. L´art. 4 del contratto, il paragrafo "Norma particolare" , specifica che le stesse imprese formulano "previsioni sul movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati" sulla base dei dati trasmessi dall´INPGI; il paragrafo "Situazione occupazionale" , punto n. 5), oltre a definire le modalità di comunicazione delle informazioni necessarie per l´esercizio delle facoltà di cui al successivo art. 33, dispone che la Commissione nazionale paritetica, d´intesa con il Consiglio nazionale dell´Ordine e con l´INPGI, possa promuovere le indagini utili per verificare il mercato del lavoro giornalistico.

In particolare, l´art. 33 prevede che l´azienda giornalistica possa risolvere il rapporto di lavoro con i giornalisti dipendenti, qualora questi ultimi abbiano raggiunto una determinata età o anzianità contributiva previdenziale (ulteriormente ridotta in caso di crisi aziendale); a tal fine, l´Istituto può comunicare ogni dato o notizia utile su richiesta delle imprese interessate (la lettera con cui l´INPGI fornisce le informazioni deve essere inviata per conoscenza anche alla FIEG, alla FNSI e alla Commissione nazionale paritetica).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e della dottrina, i contratti collettivi di lavoro, come appunto quello stipulato per i giornalisti, hanno natura di contratti di diritto privato o "comune" , essendo rimasta inattuata la disciplina sull´organizzazione sindacale prevista dall´art. 39 della Costituzione, e non possono essere quindi considerati, ai fini dell´applicazione dei principi di cui alla legge n. 675/1996, alla stessa stregua delle disposizioni normative nel senso rigoroso del termine.

Da una ricognizione delle norme che regolano l´organizzazione, i compiti e le attività dell´INPGI e, più in generale, l´ordinamento della professione giornalistica, non sembra emergere alcun richiamo, anche indiretto, alla disciplina contenuta nella contrattazione collettiva di categoria e, in particolare, alla possibilità per l´Istituto di effettuare, secondo la stessa disciplina contrattuale, operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati nei confronti delle imprese editrici al fine dell´esercizio della facoltà di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Al riguardo, la FIEG osserva che l´art. 33 del contratto nazionale giornalistico sarebbe comunque da collegare alla vigente disciplina normativa in materia di cassa integrazione e di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da aziende editrici in stato di crisi. Gli artt. 35, 36 e 37 della legge n. 416/1981 renderebbero infatti necessaria, ai predetti fini, l´acquisizione diretta presso l´istituto previdenziale dei dati sull´anzianità contributiva dei giornalisti.

Occorre invece osservare che i medesimi artt. 35 e seguenti riguardano istituti giuridici ed economici diversi da quello introdotto con la contrattazione collettiva (che non riguarda esclusivamente imprese editrici in stato di crisi), ossia l´erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale o di altre indennità a giornalisti dipendenti da aziende dichiarate in crisi occupazionale, nonché l´attribuzione in questi casi dei benefici connessi al prepensionamento (istituti, in realtà, attivabili su richiesta degli stessi giornalisti interessati).

In questi stessi casi, inoltre, la trasmissione di dati pensionistici da parte dell´INPGI risulta discendere direttamente dalle norme di legge che attribuiscono al dipendente dell´azienda giornalistica la facoltà di optare per i predetti benefici, solo sulla base della dimostrazione dell´esistenza di alcuni specifici requisiti, e, pertanto, ai sensi della legge n. 675/1996, non è necessario per l´Istituto richiedere preventivamente il consenso degli interessati.

Sotto altro profilo, si potrebbe ritenere che, in considerazione del carattere pubblico delle funzioni esercitate, riconosciute e garantite a livello costituzionale (art. 38 Cost.), e della particolare natura degli atti statutari e regolamentari dell´Istituto (che sono approvati con appositi decreti interministeriali), l´adozione o l´inserimento da parte dell´Istituto nel proprio statuto o regolamento di puntuali disposizioni sulla comunicazione e diffusione dei dati previste dal contratto nazionale possa rendere non necessaria l´acquisizione di uno specifico consenso degli interessati per effettuare tali operazioni.

Ma anche dall´esame dei decreti interministeriali con cui sono stati recentemente approvati lo statuto e il regolamento dell´INPGI (entrambi del 24 luglio 1995, e successivamente modificati con decreti del 21 maggio 1997), sembra da escludere la possibilità di attribuire a tali atti natura regolamentare e di permettere all´Istituto di avvalersi del requisito previsto dall´art. 20, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996, il quale consente ai privati di divulgare dati personali anche senza il consenso degli interessati, qualora ciò sia previsto da apposite disposizioni normative.

In assenza di espresse norme di legge o di regolamento, all´INPGI non è quindi consentito autonomamente portare a conoscenza delle imprese editrici i dati relativi alla posizione pensionistica dei propri iscritti (anche se ciò corrisponde a quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva), occorrendo, ai sensi dell´art. 20 legge n. 675/1996, un preventivo consenso dei giornalisti interessati.

Tuttavia, tale consenso non deve essere acquisito ogni volta che all´Istituto venga richiesto da parte di un´impresa editrice di fornire taluni dati pensionistici, essendo sufficiente che nelle informative e nelle richieste di consenso (che l´INPGI, come già detto al punto 2, deve predisporre e sottoporre comunque una tantum ai propri iscritti, in esecuzione dei vari adempimenti sopra richiamati) sia inserito un riferimento alle operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati effettuate in adempimento degli obblighi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

In concreto l´Istituto potrebbe predisporre un unico modello di informativa in cui indicare con chiarezza e, al tempo stesso, in modo sintetico, le finalità e le modalità dei trattamenti, nonché gli altri elementi elencati dall´art. 10, comma 1, legge n. 675/1996. Nello stesso modello e, in particolare, nella parte relativa ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi, deve essere specificato che i dati pensionistici degli iscritti possono essere comunicati all´azienda editrice di appartenenza in esecuzione delle disposizioni del contratto nazionale dei giornalisti.

Inoltre, accanto alla dichiarazione scritta di consenso che l´Istituto è tenuto ad acquisire dai propri iscritti in relazione al trattamento dei dati sensibili di cui si è in precedenza accennato, potrà essere prevista una distinta formula di manifestazione del consenso per tutti le ipotesi di trattamento, di comunicazione e di diffusione di dati personali non sensibili per i quali non è possibile applicare uno dei casi di esclusione di consenso (comprensivo dunque anche della divulgazione di dati pensionistici alle imprese editrici prevista dalla contrattazione nazionale).

Questa Autorità resta, in ogni caso, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per un eventuale collaborazione al fine della corretta applicazione da parte dell´Istituto delle nuove regole introdotte dalla disciplina in materia di tutela dei dati personali.

IL PRESIDENTE