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Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di dati relativi a redditi dei contribuenti - 17 gennaio 2001 [41031]

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[doc web n. 41031]

Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di dati relativi a redditi dei contribuenti

Alcuni dati relativi a redditi dei contribuenti sono sottoposti per regolamento a forme di pubblicità. La diffusione in ambito giornalistico di tali dati è pertanto lecita.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, ora Agenzia delle entrate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta che l´Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito un riscontro alla richiesta di blocco dei dati relativi al proprio reddito, diffusi da un quotidiano locale che li avrebbe probabilmente estratti dalla pagina web di un periodico, nella quale è stato pubblicato un elenco di 3.919 nominativi di cittadini italiani suddivisi per provincia e "riportati nei tabulati del Ministero delle finanze" (relativamente ai redditi dichiarati per l´anno d´imposta 1998), che il Garante per la protezione dei dati personali avrebbe autorizzato a rendere pubblici.

Secondo il ricorrente, tale trattamento da parte dell´Amministrazione finanziaria sarebbe avvenuto in violazione dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, in quanto la disciplina di riferimento non prevederebbe la diffusione a privati dei dati personali dei contribuenti con reddito superiore ad un certo importo. In ogni caso, qualora esista una disposizione che ne consenta il trattamento, il ricorrente intende comunque opporsi all´ulteriore trattamento dei dati ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, con riferimento sia alle pregresse dichiarazione dei redditi, sia a quelle future. Ciò per ragioni di sicurezza personale, ritenendo il ricorrente che la sicurezza personale e della propria famiglia potrebbe essere messa in pericolo dalla diffusione, anche via Internet, di dati relativi al proprio reddito e alla città di appartenenza, dati ritenuti non di interesse pubblico e riguardanti una persona la cui notorietà sarebbe invece ristretta al settore imprenditoriale e all´ambito cittadino di appartenenza.

2. A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato dal Garante, l´Agenzia delle entrate ha evidenziato che l´art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 prevede espressamente la formazione di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi che sarebbero caratterizzati dall´essere consultabili da chiunque. In questa direzione, ad avviso dell´amministrazione, si sarebbe espresso anche il Garante con un parere del 13 ottobre 2000 (richiamato anche dall´interessato).

Il ricorrente ha peraltro osservato che l´art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 è stato modificato dall´art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e che a seguito di tale modificazione la disposizione prevederebbe ora la formazione solo di un "elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi", senza "specificazione, per ognuno, del reddito complessivo dichiarato" (inciso, quest´ultimo, eliminato dal citato art. 19). Secondo l´interessato, tale interpretazione sarebbe in armonia con i precedenti commi dell´art. 69 (1, 2 e 3), nei quali verrebbe specificato quando devono essere pubblicati anche i redditi dei contribuenti (in caso, ad esempio, di contribuenti sottoposti ad accertamento o a controlli che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito disponibile superiore a determinate soglie). Altrimenti, in base all´interpretazione dell´art. 69, comma 4, sostenuta dall´Amministrazione finanziaria dovrebbe ritenersi -in termini non condivisi dal ricorrente- che tutti i redditi dei contribuenti, indipendentemente dall´importo dichiarato, siano pubblicabili.

Il ricorrente ha pertanto insistito per l´accoglimento delle proprie richieste in quanto, a suo avviso, il proprio reddito non poteva essere reso pubblico ai sensi dell´art. 69, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, non essendo stato sottoposto ad alcun accertamento o risultato evasore.

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Il ricorso è infondato.

Come già osservato nel parere rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (pubblicato sul sito dell´Autorità: www.garanteprivacy.it), il Garante ha ritenuto anzitutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, constatando anche che negli elenchi di cui il Ministero deve disporre annualmente la pubblicazione sono compresi i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a determinate soglie (art. 69, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973). Con il predetto parere il Garante ha constatato anche che in presenza della predetta base normativa, i dati possono essere poi oggetto di ulteriore circolazione a cura dei mezzi di informazione senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 legge n. 675/1996). Nella medesima circostanza, l´Autorità ha rilevato infine che il comma 4 del citato art. 69 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. Poiché anche tali fonti sono destinate ad un´ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per la testata che li riproduce dimostrare la sussistenza del requisito dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

5. Va altresì rilevato che i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al citato art. 69, comma 4, sono ora stabiliti con apposito decreto del Ministero delle finanze (v. il successivo comma 6, introdotto a seguito delle modifiche apportate dall´art. 19 della legge n. 413 del 1991). In proposito, occorre ad esempio richiamare le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 1994, con il quale l´Amministrazione finanziaria ha appunto disciplinato gli aspetti in esame, prevedendo che i predetti elenchi contengono i dati dichiarati dai contribuenti con specifica indicazione, in relazione alle persone fisiche, di: dati anagrafici, reddito complessivo, oneri deducibili, reddito imponibile, ecc. (v. anche il d.m. del 7 maggio 1999; occorre inoltre richiamare alcune recenti disposizioni in materia di redditi individuali, le quali stabiliscono che "la pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati … deve sempre comprendere l´indicazione dei redditi anche al netto delle imposte": v. l´art. 24 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Tale disciplina soddisfa i requisiti previsti dall´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni), demandando ad un d.m. la previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai termini e alle modalità per la formazione degli elenchi, e sono stati quindi individuati dal Ministero anche per quanto riguarda l´indicazione dei dati reddituali.

Va rilevato infine che l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge contenuta nel modello di dichiarazione dei redditi -allegata in copia al ricorso- reca già l´indicazione che i dati in possesso dell´Amministrazione finanziaria possono essere forniti ai comuni (come avviene in attuazione del citato art. 69), indicazione alla quale questa Autorità, in riferimento ai modelli di dichiarazione per il 2001, ha già peraltro chiesto di aggiungere un inciso relativo alla circostanza che taluni dati possono essere pubblicati dal Ministero o presso i comuni.

6. Con riferimento a tale quadro normativo, questa Autorità ritiene che le richieste del ricorrente non possano essere accolte in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni della legge n. 675/1996, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale. Né, in base a tale disciplina, i motivi di opposizione evidenziati dal ricorrente, pur attentamente esaminati, non appaiono preminenti rispetto alle rilevanti finalità di interesse pubblico, sottese ad una precisa scelta normativa di carattere generale volta ad introdurre un quadro di trasparenza e di circolazione di determinati dati raccolti da un soggetto pubblico in tema di dichiarazioni dei redditi e di esercizio di imprese, arti e professioni.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.


Roma, 17 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli