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Parere su uno schema di decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico all’INPS del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto - 4 giugno 2015 [4130998]

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[doc. web n. 4130998]

Parere su uno schema di decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l´invio telematico all´INPS del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto - 4 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 334 del 4 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l´invio telematico all´INPS del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto, ai sensi dell´articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di seguito: Testo unico).

In particolare, a mente del comma 1-bis del predetto articolo 21, a decorrere dal termine indicato nella medesima disposizione (al comma 2-ter), il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all´Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito: INPS), esclusivamente per via telematica, direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell´economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede che per l´invio si utilizzi il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l´invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (in prosieguo: SAC).

Inoltre, esclusivamente per via telematica, secondo le medesime modalità e utilizzando gli stessi servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis dell´articolo 21, le strutture sanitarie devono trasmettere all´INPS il certificato di interruzione della gravidanza e il certificato di parto (cfr. l´art. 21, comma 2-bis, del d.lgs. n. 151 del 2001).

RILEVATO

2. Il testo si compone di nove articoli e di un disciplinare tecnico (allegato A), recante le modalità tecniche per la predisposizione e l´invio telematico dei dati delle certificazioni di gravidanza all´INPS.

In via preliminare, il Garante evidenzia come il preambolo del presente schema (come il menzionato articolo 21, comma 1-bis) faccia espresso riferimento al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010 (come lo stesso articolo 21, comma 1-bis), concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l´invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2008 (citato anche all´art. 8, comma 2, dello schema e nell´allegato disciplinare tecnico), recante l´attuazione dell´articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre  2006, n. 296, in materia di regole tecniche e di trasmissione di dati di natura sanitaria, nell´ambito del Sistema pubblico di connettività, entrambi adottati senza il previo parere di questa Autorità.

Ciò posto, l´articolo 21 del Testo unico prevede che i certificati sanitari in questione vadano trasmessi esclusivamente per via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto interministeriale (il presente schema), rinviando al  decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010 per quanto riguarda il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, sul quale il Garante non è stato mai consultato e non può esprimere evidentemente valutazioni di competenza in questa sede.

Il presente parere si riferisce, perciò, esclusivamente all´articolato e al disciplinare allegato, al fine di conformarne i contenuti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

RITENUTO

3. Lo schema di decreto intende definire le modalità per la predisposizione e l´invio telematico all´INPS, per il tramite del SAC, del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto, demandando al disciplinare tecnico, di cui all´allegato A dello schema, la definizione delle modalità tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati recati dai predetti certificati (art. 1, commi 1 e 2, dello schema).

La presente versione dello schema è stata elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all´esito di interlocuzioni avute con l´Ufficio del Garante (da ultimo, nel corso di una riunione tenutasi il 29 luglio 2014 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate), il quale ha formulato rilievi e ha fornito indicazioni volte a modificare il testo al fine di renderlo conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le indicazioni rese dall´Autorità hanno riguardato vari aspetti, alcuni dei quali sono stati recepiti. Nondimeno, permangono ancora profili che necessitano di essere resi conformi alla disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali, apportando alcune modifiche all´articolato e al relativo disciplinare tecnico, rispetto alle originarie formulazioni, in coerenza con i rilievi e le osservazioni formulate durante il tavolo tecnico e nei termini di seguito indicati.

3.1. L´articolo 1, comma 1, dello schema, nell´esplicitare le finalità dello schema, dispone che con il decreto si definiscano "le modalità per la predisposizione e l´invio telematico all´INPS" del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto.

In proposito, l´Autorità segnala come permanga l´ambiguità –già sottolineata nel tavolo di lavoro- della terminologia utilizzata in tutto lo schema, facendosi riferimento a volte all´invio dei certificati, altre volte alla trasmissione dei soli dati.

Si richiama, pertanto, l´attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di un coordinamento dell´intero schema sul punto, valutando in particolare le locuzioni utilizzate agli articoli 1, comma 2, 4, 5, 6 e 7, anche in relazione alle disposizioni del codice dell´amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005, in prosieguo: CAD) e ai decreti attuativi in materia di documenti informatici.

A tal proposito, si ritiene che nel preambolo dello schema, così come, eventualmente, in specifiche disposizioni dell´articolato, debba farsi riferimento alle pertinenti norme del CAD,  quali segnatamente gli articoli 20 e 71, e ai regolamenti di attuazione in materia di documenti informatici, e non solo all´articolo 23, cui rinvia l´articolo 7, comma 3, dello schema (sul quale si veda, peraltro, il successivo punto 3.7).

3.2.    Lo schema (e preferibilmente l´articolo 1) deve essere integrato prevedendo che l´invio telematico all´INPS avvenga nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Infatti, come già indicato nel corso della riunione tecnica, l´invio dei certificati non può intervenire automaticamente all´atto dell´evento medico, ma deve essere effettuato, sempre su impulso della lavoratrice, nel rispetto dei termini già fissati dalla legislazione vigente, previsti al fine di consentire alla donna l´esercizio delle facoltà e dei diritti che sono riconosciuti in suo favore dall´ordinamento (quali l´interruzione della gravidanza, il mancato riconoscimento del figlio nato, il diritto di partorire mantenendo l´anonimato). Trattandosi, infatti, di benefici  che devono essere erogati su richiesta dell´interessata, occorre scongiurare il rischio che si instauri la prassi di inviare automaticamente all´INPS i certificati, senza verificare che la donna sia una lavoratrice e che voglia avvalersi dei benefici erogati dall´Inps.
Inoltre, nel corso della riunione, l´Ufficio del Garante aveva evidenziato alle Amministrazioni partecipanti la necessità di chiarire se tale invio telematico riguardasse anche il datore di lavoro, come sembrava evincersi dall´articolo 3, comma 1, lettera e), che recava la definizione di "datore di lavoro". La circostanza che tale definizione sia stata espunta dallo schema induce a ritenere che l´invio telematico delle certificazioni, disciplinato con il presente decreto, non riguardi anche il datore di lavoro.

3.3. Riguardo alle definizioni di cui all´articolo 3, si osserva quanto segue.

Il comma 1, lettera d), dell´articolo 3 reca la definizione di "certificato di parto", intendendo con esso "l´attestato contenente i dati indicati nel paragrafo 5.6 del disciplinare tecnico di cui all´allegato A ovvero la dichiarazione inviata a cura della lavoratrice secondo quanto previsto nel paragrafo 3.5 del disciplinare medesimo nell´ipotesi di parto verificatosi in luoghi diversi dalle strutture pubbliche o private convenzionate".

Innanzitutto, si evidenzia la necessità di non includere nella definizione di "certificato di parto" anche la "dichiarazione inviata a cura della lavoratrice", dedicando a quest´ultima una specifica definizione e avendo cura di adoperare locuzioni omogenee nel corpo dello schema. A tal proposito, nel paragrafo 3.5. del disciplinare si fa riferimento alla possibilità per la lavoratrice di "attestare l´avvenuto parto", mentre sempre nel disciplinare si rinvengono modelli di "attestato di gravidanza" e di "attestato di interruzione di gravidanza" (par. 3.4. e all. B e D). Valuti l´amministrazione se la locuzione adatta allo scopo non possa essere, ad esempio, "attestato di avvenuto parto".

Pertanto, nella definizione di "certificato di parto" occorre sostituire il termine "attestato" con quello di "certificato", in conformità alle lettere b) e c) della medesima norma (riferite, rispettivamente, al certificato di gravidanza e al certificato di interruzione della gravidanza) e al modello in allegato E al disciplinare tecnico.

La disposizione normativa deve essere poi integrata anche con le definizioni di "attestato di gravidanza" e di "attestato di interruzione di gravidanza" che la lavoratrice autonomamente può richiedere accedendo al portale INPS (cfr. il predetto punto 3.4. del disciplinare).

Quanto infine al contenuto della definizione di certificato di parto, in  luogo del rinvio al paragrafo 5.6 del disciplinare tecnico (che non risulta pertinente, forse per un refuso, in luogo del paragrafo 5.5) deve essere previsto il riferimento ai "dati indicati nell´articolo 6" dello schema.

3.4. Particolare attenzione deve essere riservata ai "contenuti" dei certificati, vale a dire, ai dati che vi possono (devono) essere inclusi, in relazione alla normativa di settore e ai principi di indispensabilità, necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali (artt. 11, comma 1, lett. b), e 22 del Codice).

L´articolo 4 concerne i "Dati del certificato di gravidanza". In proposito, si osserva come il rinvio agli "ulteriori dati di cui al paragrafo 5.2 del disciplinare tecnico" appare- oltre che generico- ambiguo, in quanto tale paragrafo concerne il servizio per l´annullamento del certificato di gravidanza inviato all´INPS. Forse si tratta di un refuso in luogo del paragrafo 5.1. Il rinvio va pertanto precisato, nel rispetto della norma di riferimento (art. 14. d.p.r. n. 1026 del 1976) e in conformità al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati.

Analoga valutazione di congruenza e di pertinenza si rende necessaria rispetto agli articoli 5 e 6 dello schema ("certificato di interruzione di gravidanza" e "certificato di parto"), in relazione all´articolo 15 del d.p.r. n. 1026 del 1976. Da questo punto di vista, si nota, ad esempio, che l´articolo 5 dello schema prevede di inserire nel certificato di interruzione di gravidanza la data effettiva dell´interruzione della gravidanza, che non è menzionata invece nell´articolo 15, comma 2, del predetto articolo 15.

Più in particolare, rispetto ai modelli riportati in allegato al disciplinare si osserva quanto segue.

3.4.1. Con riguardo al paragrafo 5.3 del disciplinare e all´allegato C), relativi al certificato di interruzione di gravidanza, si richiama l´attenzione sulla circostanza che, ai sensi dell´articolo 19 del d.lgs. n. 151/2001, l´interruzione di gravidanza spontanea o volontaria è considerata a tutti gli effetti come malattia e, quindi, trattandosi di una certificazione di malattia, al datore di lavoro devono pervenire le sole informazioni relative al periodo di astensione dal lavoro e non anche quelle concernenti la condizione del feto (cfr. il campo "Feto nato morto" nell´allegato C) e la voce "Stato Feto" con "Valori consentiti: ‘VIVO´, ‘MORTO´" nel paragrafo 5.3 del disciplinare tecnico). Si ritiene, pertanto, che vada espunta dal certificato di interruzione di gravidanza di cui all´allegato C allo schema e dal paragrafo 5.3 del disciplinare tecnico (pag. 15) l´informazione concernente lo stato del feto al momento della nascita. Tanto alla luce dei principi di indispensabilità e di proporzionalità  del trattamento dei dati (peraltro di un terzo) e in quanto tale informazione, allo stato, appare comunque ininfluente (e quindi eccedente e non pertinente) ai fini della fruizione dei periodi di assenza dal lavoro per  "malattia" o degli eventuali benefici anche previdenziali/assistenziali conseguenti all´interruzione della gravidanza.

A completamento delle precedenti osservazioni, si aggiunge  che, in linea con quanto previsto dall´articolo 15 del d.p.r. n. 1026 del 1976, a mente del quale- in caso di aborto spontaneo o terapeutico- la lavoratrice deve produrre il certificato attestante il mese di gravidanza al momento dell´aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto, l´articolo 5 dello schema prevede l´invio obbligatorio solo dei suddetti dati (generalità lavoratrice, data effettiva dell´interruzione della gravidanza, mese di gravidanza al momento dell´interruzione e data presunta del parto), diversamente da quanto richiesto all´allegato C) al decreto, che reca, per l´appunto, l´ulteriore campo relativo allo condizione del feto al momento della nascita.

3.4.2. Con riguardo alla certificazione del parto (unica per tutti gli usi consentiti) (art. 6, par. 5.5. del disciplinare, modello E) si rileva la presenza dei dati anagrafici del figlio (non previsti finora nella disciplina vigente; cfr. l´articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 1026 del 1976).

L´articolo 6 dello schema di decreto disciplina la trasmissione dei dati del certificato di parto. Secondo quanto  indicato,  la trasmissione dei dati del suddetto certificato prevede l´inserimento obbligatorio da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private dei seguenti campi: generalità della lavoratrice, data e luogo del parto, nome e cognome del/i bambino/i.

Al riguardo, si evidenzia che, secondo quanto indicato nell´articolo 15 del d.p.r. n. 1026/1976, per usufruire dei diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre  al datore di lavoro e all´istituto presso il quale è assicurata per malattia il certificato di assistenza al parto (Cedap). Tale certificato, secondo quanto indicato dal d.m. n. 349/2001, contiene le generalità della puerpera, la data e il luogo del parto, ma non il nome e cognome del nato. La trasmissione di tali dati, pertanto, verrebbe introdotta dal decreto in esame; appare, quindi, necessario che venga rivalutata, alla luce dei principi e della disciplina recati dal Codice, la necessità e proporzionalità della raccolta di tali informazioni, tenuto anche conto del fatto che si prevede che il certificato di parto sia utilizzato per non precisati "usi consentiti" (cfr. l´allegato E).

3.5. L´articolo 6 disciplina la trasmissione dei dati relativi al certificato di parto. Considerato che tra le informazioni contenute nel certificato figurano "le generalità della lavoratrice" (cfr. la lettera a) del comma 1), è necessario coordinare la disposizione con quanto previsto dall´articolo 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 in merito alla tutela della riservatezza della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata.

L´osservazione può essere recepita inserendo all´inizio del comma 1 dell´articolo 6 una locuzione del seguente tipo: "Fermo restando quanto previsto dall´articolo 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396". In ogni caso, di ciò si tenga conto- anche al fine della previsione di opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile- in relazione all´intero trattamento dei dati disciplinato dallo schema, anche in relazione a quanto previsto dall´articolo 93 del Codice (certificato di assistenza al parto) (cfr. segnatamente il paragrafo 5.5. del disciplinare tecnico e il modello di cui all´allegato E, in relazione all´indicazione dei dati del figlio/figlia).

Coerentemente l´articolo 30 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, deve essere citato fra le norme richiamate nel preambolo del decreto.

3.6. Il riferimento recato dall´articolo 6, comma 1, alle "strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il SSN, presso le quali si è verificato il parto", che provvedono all´inserimento dei dati obbligatori di cui al medesimo articolo, appare troppo generico.

Si rende perciò necessaria l´individuazione di tali strutture, quantomeno per categorie, inserendo, in ogni caso, nel corpo del comma la parola "competenti" in riferimento alle predette strutture.

Al riguardo, si osserva inoltre che, nel corso della riunione tecnica, le Amministrazioni partecipanti avevano chiarito che, stante quanto previsto dai commi 1-bis e 2-bis dell´articolo 21, il sistema di raccolta dei dati potesse essere alimentato solo dalle strutture sanitarie pubbliche, nonché da quelle private convenzionate. Opportunamente nel novero delle strutture in discorso non sono più ricompresi i liberi professionisti che operano in regime di intramoenia (ciò si evince dall´eliminazione, negli allegati A, B, C e D, della dicitura relativa al "libero professionista"). Si richiama, peraltro, l´attenzione dell´Amministrazione sulla necessità di adeguare l´intero schema alla modifica intervenuta rispetto al testo originario dello schema (in proposito, si veda per esempio p. 11 del disciplinare tecnico, laddove nel campo "Ruolo" della voce "Elemento medico" figura il riferimento al "Libero professionista").

3.7. Nell´ambito del tavolo di lavoro, l´Ufficio del Garante ha segnalato alle amministrazioni interessate la necessità di una valutazione sulla coerenza dell´ambito applicativo dello schema con la norma di rango primario cui si intende dare attuazione (art. 21, commi 1-bis e 2-bis, d. lg. n. 151/2001), in particolare per quanto riguarda eventuali flussi di dati verso il datore di lavoro, che non sembrano ricompresi nella "delega".

Sotto questo profilo si prende atto che lo schema, nella nuova versione trasmessa per il parere, non reca più la definizione di datore di lavoro, né disciplina direttamente forme di accesso, consultazione o eventuale implementazione dei dati da parte del datore di lavoro al SAC.

Ciò posto, si segnala la necessità che lo schema di decreto sia perfezionato in conformità alla normativa in materia di lavoro e di protezione dei dati personali, al fine di evitare che il datore di lavoro venga a conoscenza di dati che in base a norme di legge o regolamento non può conoscere o in ogni caso non indispensabili o comunque non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità di legge (art. 11 del Codice). Al riguardo, potrebbe essere utile integrare lo schema con una disposizione ad hoc, che richiami espressamente il doveroso rispetto di tale normativa da parte dei soggetti cui si riferisce il decreto.

Quanto a specifiche disposizioni del decreto, si fa notare ad esempio che nell´attestato di interruzione di gravidanza (copia cartacea per il datore di lavoro – modello D) sono contenute informazioni eccedenti rispetto al datore di lavoro ("dati della gravidanza –data presunta del parto –data effettiva del parto/interruzione), che quindi vanno espunte, in conformità al principio normativo che esclude la conoscibilità da parte del datore di lavoro della diagnosi (cfr. l´articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Preme, peraltro, evidenziare che ciò non riguarda il diverso caso in cui l´interruzione della gravidanza avvenga dopo l´esibizione dell´attestazione di stato gravidanza al datore di lavoro. In tale ipotesi, potrebbe essere esibito il certificato di interruzione di gravidanza di cui all´allegato C se il feto è nato morto (ma senza alcuna specificazione al riguardo; in proposito, si vedano le criticità evidenziate nel presente parere); in tale seconda ipotesi si potrebbe pensare alla creazione di un nuovo modello per il datore di lavoro, da utilizzare solo in tale evenienza. Nel caso della nascita pre-termine, viceversa, potrà essere utilmente esibita al datore di lavoro la certificazione di parto (di cui all´allegato E), atteso che il feto è nato vivo, ma senza alcuna specificazione al riguardo.

3.8. L´allegato A allo schema di decreto reca il disciplinare tecnico, che definisce le modalità tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, che fa parte integrante del decreto medesimo (cfr. l´articolo 1, comma 2).

In proposito, preme evidenziare la delicatezza dei dati oggetto di trattamento, in alcuni casi aventi natura sensibile (si pensi, ad esempio, all´informazione relativa all´interruzione della gravidanza). Ne consegue che rivestono particolare importanza i profili relativi alla sicurezza dei trattamenti oggetto del decreto.  In proposito, il Garante ritiene necessario integrare lo schema con una disposizione che preveda l´adozione da parte dei titolari del trattamento delle misure di sicurezza idonee al riguardo, ai sensi dell´articolo 31 del Codice, tenendo conto anche delle prescrizioni e delle misure individuate nel disciplinare allegato.

Il disciplinare deve essere perfezionato sotto i seguenti profili:

a) occorre individuare puntualmente gli utenti del sistema (a titolo di esempio, si ricorda nel DPCM del 26 marzo 2008 per «utenti» si intendono i medici prescrittori del SSN ovvero i medici autorizzati alla compilazione del certificato di malattia; in questo schema oltre al medico è previsto un generico operatore della struttura sanitaria per l´invio del certificato parto) ed è opportuno specificare che si deve trattare di personale competente, qualificato e formato, appositamente incaricato per il trattamento dei dati personali;

b) alla luce dei chiarimenti ricevuti dal MEF nel corso della riunione del 29 luglio 2014 (secondo cui il SAC è un sistema di interscambio e non implica conservazione dei dati) e dei dubbi sorti al riguardo a seguito dell´analisi del disciplinare, ove detta circostanza non sia confermata, va esplicitato che il SAC conserva le informazioni solo per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni tecniche di verifica e che tali informazioni sono cancellate irreversibilmente al termine delle operazioni;

c) è necessario utilizzare la locuzione "copie analogiche di documenti informatici" anziché copie cartacee dei certificati (cfr. art. 23 CAD);

d) per quanto riguarda le modalità di accesso e trattamento dei dati (par. 2.3) va precisato che l´accesso ai dati deve essere selettivo e deve risultare conforme ai principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e indispensabilità. Inoltre,  non risulta chiaro se il trattamento del codice fiscale della lavoratrice per le verifiche di congruità avvenga o meno mantenendo il codice fiscale in modalità cifrata. Si tratta di un aspetto delicato e di particolare importanza, in quanto, ove il rispetto di tale modalità non venisse assicurato anche in fase di verifica, si creerebbe un vulnus alla riservatezza dei dati, che la cifratura mira a garantire;

e) in riferimento alla consultazione dei diversi certificati (par. 3.4) occorre far riferimento alle modalità e alle prescrizioni individuate dal Garante nel provvedimento del 19 novembre 2009 recante Linee guida dei referti on line (in GU n. 288 del 2009);

f) si valuti di sostituire il riferimento alla CEC PAC con quello alla PEC, in quanto il  servizio CEC PAC è in dismissione;

g) nel paragrafo 4 permane il riferimento al ruolo del medico (SSN o Libero professionista) nonostante sia stato soppresso negli allegati;

h) nel paragrafo 4.2 si dichiara che "i servizi del sistema Web garantiscono i medesimi livelli di sicurezza dei servizi erogati di cui al par. 4.1" che contiene le regole di trasmissione e prescrizioni sulla codifica dei caratteri dei messaggi XML.: occorre prevedere un paragrafo che individui le misure di riservatezza e sicurezza dei dati, espliciti se i dati anagrafici e sanitari sono inviati separatamente e se i dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche, e specifici quali operazioni sono registrate (file di log);

i) occorre garantire le caratteristiche di immodificabilità e di integrità del documento informatico secondo quanto previsto dall´articolo 3 delle Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell´amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 - Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 13 novembre 2014;

j) è necessario richiamare l´art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici) del CAD per quanto concerne il contrassegno che  sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

IL GARANTE

esprime, nei termini di cui in premessa, parere sullo schema di decreto concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l´invio telematico all´INPS del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto, ai sensi dell´articolo 21 del Testo unico, con le seguenti condizioni:

a) l´articolo 1, comma 1, dello schema sia coordinato con gli articoli 1, comma 2, 4, 5, 6 e 7 dello schema e il preambolo sia integrato con il riferimento alle pertinenti disposizioni del CAD (punto 3.1.);

b) lo schema (e preferibilmente l´articolo 1) sia integrato prevedendo che l´invio telematico all´INPS avvenga nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, nei termini di cui in motivazione (punto 3.2.);

c) alla definizione di certificato di parto siano apportate le modifiche indicate e si preveda un´autonoma definizione per la dichiarazione inviata a cura della lavoratrice, nei termini di cui in motivazione, nonché le definizioni di "attestato di gravidanza" e di "attestato di interruzione di gravidanza" (punto 3.3.);

d) si proceda ad una attenta valutazione dell´articolato e del disciplinare al fine di assicurare il rispetto dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali, modificando le disposizioni dello schema indicate in premessa nei termini di cui in motivazione (punto 3.4.);

e) all´articolo 6, comma 1, le parole: "La trasmissione" siano sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall´articolo 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la trasmissione" (punto 3.5.) e dopo le parole: "convenzionate con il SSN" sia inserita la seguente: "competenti"; siano individuate, anche per categorie, le strutture sanitarie (punto 3.6);

f) lo schema sia perfezionato in conformità alla normativa in materia di lavoro e di protezione dei dati personali, al fine di evitare che il datore di lavoro venga a conoscenza di dati che non può conoscere, anche con una disposizione ad hoc, nei termini di cui in motivazione (punto 3.7.);

g) lo schema sia integrato con una disposizione che preveda l´adozione di idonee misure di sicurezza, nei termini di cui in motivazione, e al disciplinare tecnico siano apportate le modificazioni ed integrazioni indicate (punto 3.8.).

Roma, 4 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia