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Diritto di accesso - Modalità per accedere a dati contenuti in documenti - 19 luglio 2001 [42236]

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 [doc web n. 42236]

Diritto di accesso - Modalità per accedere a dati contenuti in documenti - 19 luglio 2001

Il titolare del trattamento può comunicare all´interessato i dati relativi al rapporto lavorativo anche attraverso le modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione quando l´estrazione dei dati dai documenti e la loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico risulti particolarmente difficoltosa.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 19 giugno 2001, presentato dal sig. XY nei confronti di TELESOFT S.p.A., società di cui l´interessato è dipendente, per il mancato riscontro all´istanza volta a conoscere l´insieme dei dati personali che lo riguardano detenuti dal predetto titolare del trattamento (istanza inoltrata a quest´ultimo mediante raccomandata a/r che risulta pervenuta allo stesso);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 6950 del 21 giugno 2001, con la quale questa Autorità ha invitato TELESOFT S.p.A., ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati personali richiesti, e ad inviare contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 27 giugno 2001, con la quale TELESOFT S.p.A:

  • ha precisato di avere già invitato, a mezzo telegramma, il medesimo interessato (temporaneamente assente per ferie) a mettersi in contatto al suo rientro con un incaricato della società per procedere alla consultazione dei dati contenuti nel fascicolo personale;
  • ha inoltre inviato copia di una lettera inviata all´interessato, contenente indicazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione estratta a seguito delle richieste di accesso ai dati personali presentate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, possono costituire una modalità di adempimento adeguata per corrispondere alle richieste dell´interessato, qualora la consultazione dei documenti consenta ugualmente un´agevole comprensione dei dati personali richiesti, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni, e risulti invece particolarmente difficoltosa l´estrazione dei dati stessi dai documenti e la loro trasposizione su apposito supporto cartaceo od informatico in base all´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998;

CONSIDERATO che l´interessato non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli