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Non si può rendere noto lo stato di adozione di una minore - 28 novembre 2001

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Non si può rendere noto lo stato di adozione di una minore

Non è conforme alle norme sulla privacy la ingiustificata pubblicazione da parte di un quotidiano di notizie riguardanti una minore della quale erano state riportati, in un articolo riguardante la sua presunta fuga da casa, oltre al nome, al cognome, all’indicazione della scuola frequentata, anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica.

Peraltro la pubblicazione di un tale dato poteva rivelarsi fortemente lesiva della personalità della minore, nel caso in cui, in ipotesi, la condizione di adottata non le fosse ancora nota o non fosse conosciuta nell’ambito dei luoghi e delle persone da lei frequentate.

L’Autorità Garante è nuovamente intervenuta sul delicato bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del minore e ha ribadito la necessità che i giornalisti operino una attenta valutazione sull’oggettivo interesse dei minori quando pubblicano notizie che li riguardano. E questo anche allo scopo di evitare spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni che possano compromettere il loro processo di maturazione e il loro libero ed armonico sviluppo del minore.

Esaminando il caso sottopostole, l’Autorità ha sottolineato che il codice di deontologia dei giornalisti, nello stabilire speciali cautele a tutela della riservatezza del minore, configura la possibilità che il giornalista divulghi dati personali affidando però a quest’ultimo la responsabilità di valutare che tale pubblicazione non sia lesiva della personalità del minore e risponda ad un suo interesse oggettivo. Alla luce di tale disposizione esiste, dunque, un margine di autonomia in capo al giornalista nell’apprezzare le modalità attraverso cui perseguire tale interesse, applicando i principi alle circostanze del caso.

Le informazioni riportate nell’articolo, ha osservato inoltre l’Autorità, non rappresentavano un elemento immediatamente utile al fine di facilitare il ritrovamento della minore e la loro diffusione non risultava essenziale all’interesse pubblico della vicenda

In questo modo, ha concluso il Garante, sono state violati la legge sulla privacy e il codice deontologico, nonché il complesso delle norme in materia di adozione nella parte in cui tutelano il diritto del minore a vedere riconosciuta la propria identità e la nuova dimensione affettiva (legge 184/1993 e legge 149/2001), le quali affidano altresì ai genitori adottivi la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Roma, 28 novembre 2001