g-docweb-display Portlet

Nuovo provvedimento su Gratis tel - 15 dicembre 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Nuovo provvedimento su Gratis tel

Il collegio del Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una nuova segnalazione a GratisT Italia perché, dall´esame della documentazione inviata il 10 dicembre, in vista dell´annunciato avvio del servizio GratisTel per il 18 dicembre, è emerso che non sono state recepite tutte le modifiche richieste con il provvedimento del 13 novembre scorso.

È necessario, infatti, chiarire ancora alcuni punti.

1) In particolare, per quanto riguarda i sottoscrittori del contratto:

a) Occorre innanzitutto specificare quali sono i dati che i sottoscrittori devono necessariamente fornire nel modulo di iscrizione perché venga loro erogato il servizio e quali invece sono le informazioni facoltative, anche per quanto riguarda il codice fiscale (la società ha finora comunicato ai sottoscrittori di utilizzarlo per imprecisati "scopi interni").
b) Dal momento che viene prevista anche la possibilità per l´utente di ricevere a casa ulteriori informazioni sui prodotti (i cosiddetti "spot interattivi"), la società deve far presente ai sottoscrittori che è già previsto nel contratto un elenco aggiornato degli inserzionisti dal quale possono essere ricavate le coordinate per esercitare i diritti sanciti dall´art.13 della legge n.675 del 1996 (accesso ai dati, loro aggiornamento, rettifica, cancellazione ecc.).
c) Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, devono essere meglio specificate le categorie di società ed imprese alle quali saranno trasmessi i dati degli interessati, elencando le principali tipologie di operatori.

2) Per quanto riguardo le persone chiamate attraverso il servizio GratisTel, la società ha previsto, all´inizio della telefonata, un messaggio in base al quale si può rifiutare la chiamata interrotta dalla pubblicità.

Il Garante ha, però, richiesto che la persona chiamata sia messa in grado di esprimere in modo positivo la sua volontà, attraverso la digitazione di un tasto, acconsentendo in piena consapevolezza all´instaurazione della telefonata. In sostanza, se il chiamato non accetta la telefonata attraverso la digitazione del tasto indicato, cadrà la linea.

L´Autorità ha sottolineato, inoltre, che tale meccanismo serve solo per consentire lo svolgimento della telefonata, ma non per ogni altra utilizzazione dei dati, ad esempio a seguito di "spot interattivi". L´utilizzazione delle informazioni del chiamato a tale scopo può avvenire solo sulla base di una più articolata informativa e dell´acquisizione di un nuovo consenso.

L´Autorità ha, pertanto, disposto che GratisT Italia conformi alle prescrizioni indicate il trattamento di dati personali relativo al servizio GratisTel, prima dell´avvio del servizio, ed invii all´Ufficio del Garante copia dei documenti riformulati. 

Roma, 15 dicembre 1999