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Albo dei geometri: accessibili i provvedimenti disciplinari - 05 luglio 1999

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Albo dei geometri: accessibili i provvedimenti disciplinari

Un Collegio provinciale dei geometri ha chiesto al Garante se i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione di geometra possono essere comunicati a soggetti che hanno frequenti contatti con questi professionisti.
Il Garante, ribadendo quanto già sottolineato in risposta a diversi quesiti, ha affermato che la legge sulla privacy non ha modificato la disciplina relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti connessi. In particolare, la normativa che regola la professione di geometra individua i soggetti cui devono essere comunicati l´albo ed i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione (cancellerie delle corti d´appello e dei tribunali della circoscrizione di competenza; pubblici ministeri presso le medesime autorità giudiziarie; camere di commercio e segreteria del consiglio nazionale dei geometri). Non è prevista invece la comunicazione in favore di altri soggetti, né la diffusione. Tale normativa, inoltre, in analogia a quanto avviene per altri albi relativi a liberi professionisti, rende già possibile una diffusa conoscibilità dell´albo presso le amministrazioni destinatarie.
Gli albi dei liberi professionisti sono ispirati, per loro natura e funzione, ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´albo. Questa pubblicità, in linea di principio, riguarda anche i provvedimenti che implicano modifiche di status di iscritto all´albo, quale quello di sospensione dall´esercizio della professione.
In questo quadro, pur non essendo configurabile un dovere del Collegio di dare comunicazione dei provvedimenti di sospensione a soggetti diversi da quelli indicati nella normativa professionale, è però possibile comunicare i medesimi provvedimenti ad altri soggetti pubblici, sempre che ciò risulti necessario per svolgere precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate.
La legge n. 675 del 1996 permette, infatti, ad un soggetto pubblico di comunicare dati ad altre amministrazioni pubbliche anche quando, come nel caso in esame, manchi una previsione di legge o di regolamento che lo autorizzi, ma la comunicazione risulti necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e si effettui una comunicazione al Garante (art. 27).
Per quanto riguarda i privati, non essendo possibile comunicare o diffondere nei loro confronti i dati quando manchi una precisa previsione normativa, la conoscibilità dei provvedimenti è comunque possibile se si esercitano i diritti riconosciuti dalla normativa sull´accesso ai documenti amministrativi.

Roma, 5 luglio 1999