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Trattamenti di dati sanitari nei trapianti - 7 giugno 1999

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Trattamenti di dati sanitari nei trapianti

Una società impegnata nella fornitura di materiale medico-sanitario intende ampliare la propria attività e offrire alle strutture ospedaliere materiale per trapianti ricavato dalla trasformazione di tessuti ossei di origine umana. Il procedimento di trasformazione consisterebbe, secondo le informazioni fornite dalla società, nella raccolta e nella trasformazione di residui ossei da pazienti che, avendo subito interventi chirurgici di tipo ortopedico, hanno consentito ad una loro donazione. La società ha, dunque, chiesto al Garante di essere autorizzata:
o a trattare i dati sulla salute dei donatori,
o a conservare tali dati fino al termine di utilizzabilità del tessuto osseo donato o, in caso di trapianto, fino alla comunicazione del decesso del ricevente
o alla trasmissione dei dati personali di tipo ordinario e di quelli sulla salute del donatore ad un laboratorio di uno dei paesi dell´Unione europea incaricato di effettuare il trattamento di trasformazione del tessuto osseo.
Il Garante ha risposto che il trattamento dei dati sulla salute dei donatori può considerarsi già autorizzato in base all´Autorizzazione n. 2/1998 sul trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (G.U. 1.10.1998, n. 239), nella parte relativa al trattamento dei dati e alle operazioni indispensabili "per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all´interessato di beni, di prestazioni o di servizi". Nel caso specifico, possono rientrare nella nozione di "interessato" sia la figura del donatore che quella del beneficiario.
L´Autorizzazione del Garante consente, inoltre, sia la conservazione dei dati sulla salute del donatore nelle fasi indicate nella richiesta, sia la comunicazione al laboratorio del paese europeo, a condizione che tali trattamenti siano effettivamente necessari per l´esecuzione delle metodologie di prelievo e di conservazione del tessuto osseo. Il provvedimento autorizza anche, in caso di trapianto, a fornire idonee garanzie di sicurezza sia al donatore sia al beneficiario.
Il Garante ha però segnalato alla società la necessità di riformulare il modello di informativa e consenso da sottoporre al donatore e al beneficiario. Nell´informativa deve, infatti, risultare con chiarezza i due "titolari" del trattamento, la struttura ospedaliera e la società fornitrice del materiale per trapianti, e il responsabile del trattamento, che potrà essere anche il laboratorio straniero se formalmente designato dalla società.
Va, inoltre, ricordato che, in base alla legge n. 135 del 1990 sull´AIDS, la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
La legge n. 675 del 1996, infine, obbliga, com´è noto, il titolare del trattamento ad acquisire il consenso degli interessati al trattamento dei dati. Il Garante ha valutato, quindi, positivamente la soluzione semplificativa, prospettata dalla società, di anticipare il momento della manifestazione del consenso alla fase antecedente al prelievo, alla raccolta e alla conservazione del tessuto osseo, e di porre tale adempimento a carico della struttura sanitaria. Quest´ultima può richiedere sia per proprio conto sia per la società interessata ed eventualmente anche per il laboratorio europeo un consenso relativo alle diverse fasi del trattamento e ai diversi titolari.

Roma, 7 giugno 1999