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Test attitudinali sul posto di lavoro solo nel rispetto della privacy - 11 luglio 1998

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Test attitudinali sul posto di lavoro solo nel rispetto della privacy

I test attitudinali sul posto di lavoro devono assicurare precise garanzie per la tutela della riservatezza dei lavoratori e la non discriminazione in base alle loro opinioni politiche e sindacali.
Prendendo spunto dal caso di un Comune che ha invitato i dipendenti a compilare un questionario in cui vengono richieste, oltre che informazioni personali, anche valutazioni sull´operato dell´amministrazione, il Garante ha fornito indicazioni estensibili anche al settore privato. L´Autorità ha precisato che se un ente o una società, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro, intendono ricorrere ad analisi statistiche, questionari e valutazioni attitudinali che utilizzano dati personali, devono rispettare sia i limiti imposti dalla legge 675 del 1996 sulla privacy sia quelli già previsti dallo Statuto dei lavoratori e da altre norme a tutela dei lavoratori.
A tal fine, il Garante ha fornito specifiche indicazioni per la predisposizione dei test attitudinali da sottoporre ai dipendenti: i test attitudinali devono essere accompagnati da un´adeguata informativa sullo scopo in base al quale si raccolgono i dati, devono precisare se la risposta è obbligatoria o facoltativa nonché le conseguenze della mancata risposta e devono contenere l´indicazione degli soggetti esterni, come società specializzate o esperti, che eventualmente collaborino alla messa a punto dei test e alla successiva elaborazione delle risposte, e che possono quindi avere accesso ai dati; nel caso in cui si avvalgano di tali soggetti esterni, l´ente pubblico o l´impresa privata dovranno rispettare le disposizioni della legge 675, le quali permettono queste forme di collaborazione solo in presenza di un atto scritto che designi i soggetti esterni responsabili o incaricati del trattamento; i dati richiesti devono essere pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti; nel formulare i test si deve tenere conto della libertà riconosciuta al lavoratore nella legge 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori, di non manifestare le proprie opinioni politico-sindacali. Pertanto, quando è necessario o opportuno raccogliere valutazioni sulla gestione dell´ente o dell´impresa, i dati devono essere richiesti in forma anonima.

Roma, 11 luglio 1998