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Modello ''Unico '98'' dichiarazione dei redditi - 26 maggio 1998

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Modello "Unico ´98" dichiarazione dei redditi

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto inadeguata la soluzione prescelta per la busta contenente il modello “Unico 98” per la dichiarazione dei redditi, ed ha segnalato al Ministero delle finanze la necessità di prevedere nelle convenzioni in fase di stipula con l’Associazione bancaria italiana e le Poste italiane S.p.a. precise misure per la sicurezza e la riservatezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni. La segnalazione non blocca la procedura in atto per le dichiarazioni dei redditi.
Tuttavia, ritenendo fondate alcune osservazioni formulate attraverso reclami ed esposti, il Garante ha constatato che la “finestra” che figura sulla busta (prevista al fine di apporre presso la banca o l’ufficio postale il numero di protocollo e la data di presentazione) può permettere di leggere il frontespizio della dichiarazione ed anche di estrarre la stessa con relativa facilità.
Questa soluzione può far accedere alle informazioni contenute nella dichiarazione anche gli impiegati che non sono addetti alla ricezione delle dichiarazioni o alla loro elaborazione in vista della successiva trasmissione telematica all’Amministrazione delle finanze, elaborazione che può avvenire anche presso eventuali soggetti esterni cui la banca o l’ufficio postale affideranno la concreta attività di trattamento dei dati.
Il Garante ha osservato che la mancata rispondenza della busta ai canoni di sicurezza previsti dall’art. 15 della legge n. 675/1996 avrebbe potuto rendere necessaria la sua sostituzione con un modello basato su soluzioni più idonee (e già di uso corrente). Il Garante ha, tuttavia, tenuto conto della situazione eccezionale creata dall’imminente scadenza del 1 giugno e dei tempi tecnici che sarebbero risultati necessari per modificare il decreto di approvazione del modello, per ristamparlo e per distribuirlo.
Peraltro, il Garante ha prescritto che sia delimitato il numero degli addetti aventi legittimo accesso ai dati contenuti nelle dichiarazioni e che questi siano designati formalmente quali “incaricati” del trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/1996 e, quindi, vincolati a mantenere il più assoluto riserbo sul contenuto delle dichiarazioni. Anche tenendo conto di questa prescrizione, l’Autorità esprimerà un parere sullo schema di convenzione che il Ministero delle finanze è in procinto di stipulare con l’Associazione Bancaria Italiana e le Poste italiane S.p.a.
A prescindere dalla situazione relativa alle denunce di quest’anno, il Garante ha inoltre sottolineato la necessità che la procedura sia regolata diversamente a partire dalla prossima dichiarazione da presentare nel 1999, anche al fine di consentire al cittadino non solo di rivolgersi ad un libero professionista di fiducia - come già previsto - ma anche di inviare direttamente al Ministero delle finanze la propria dichiarazione, per via telematica e senza alcuna intermediazione. Il Garante ha dunque inviato una segnalazione al Ministero delle finanze affinché i trattamenti di dati relativi alle dichiarazioni dei redditi siano resi conformi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 26 maggio 1998

Scheda

Doc-Web
48949
Data
26/05/98

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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