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Provvedimento del 24 marzo 2016 [5242797]

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[doc. web n. 5242797]

Provvedimento del 24 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 144 del 24 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 18 dicembre 2015 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Maria Fargione, ribadendo le istanze già avanzate a Google ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione degli URL indicati negli interpelli inviati alla società resistente in data 18 e 23 settembre 2014, in quanto "relativi alla incriminazione e condanna in primo grado per il reato di circonvenzione di incapace" rispetto al quale – secondo le dichiarazioni del ricorrente – lo stesso, in seguito, sarebbe "stato assolto" tant´è che "a suo carico non sussistono condanne definitive";

CONSIDERATO, in particolare, che secondo il ricorrente la mancata cancellazione di tali dati comporta un grave pregiudizio professionale a suo danno in quanto la semplice ricerca sul  motore di ricerca di Google effettuata con il proprio nominativo "fornisce l´informazione di persona tratta a giudizio e condannata per reati particolarmente gravi" e, pertanto, ritiene prevalente il suo diritto "alla attuale corretta informazione e tutela dei dati personali, rispetto al perdurare di notizie non più attuali, ed anzi smentite dalla evoluzione processuale";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 febbraio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate da Google e dall´avv. Masnada quale legale di Google Italy e Google Inc, rispettivamente in data 7 e 8 gennaio 2016, con le quali la società resistente, nel comunicare la decisione di non deindicizzare gli URL, ravvisando "un interesse alla reperibilità di tali informazioni", ha rappresentato che, nel caso di specie, non sarebbero sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, indicativi del diritto all´oblio, considerato in particolare che:

- sotto il profilo temporale, il periodo intercorso non risulterebbe sufficientemente lungo da giustificare la rimozione dei link riferiti alla vicenda in questione;

- sotto il profilo del ruolo rivestito dall´interessato nella vita pubblica, "la professione di avvocato esercitata dal ricorrente "(il cui svolgimento richiede l´iscrizione in uno specifico albo professionale) debba essere considerata "un ruolo pubblico" […] e che le notizie […] su presunte condotte certamente immorali oltre che illegali, quali la circonvenzione di incapace, abbiano una indiscutibile rilevanza pubblica, quantomeno al fine di tutela del pubblico rispetto a comportamenti pubblici o professionali impropri"; così come del resto riportato nelle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014, dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP 225) "che si è espresso in favore della prevalenza dell´interesse generale del pubblico ad avere accesso alle informazioni quando l´interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta e dell´albo professionale a cui è iscritto";

VISTE le osservazioni integrative, trasmesse in data 26 febbraio 2016, con le quali il ricorrente, nell´insistere nelle proprie richieste, contestando quanto rappresentato dalla società resistente, soprattutto in ordine al tempo trascorso dai fatti (2008), ritenuto "sufficiente a giustificare un provvedimento di deindicizzazione o comunque idoneo ad oscurare dalla semplice ricerca per parole chiave gli articoli in questione";

VISTA  la successiva comunicazione del 17 marzo 2016, con la quale il ricorrente ha inviato – su ripetuta richiesta dell´Ufficio – copia della sentenza di appello evocata nell´atto introduttivo, accompagnata da alcune precisazioni;

PRESO ATTO che in detta sentenza la Corte di Appello di Roma (sent. n. 5855 del 29 dicembre 2015), nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell´odierno ricorrente in ordine alle "condotte anteriori al marzo 2008 perché estinte per prescrizione", ha altresì affermato che "la sentenza [di primo grado] va confermata in tutte le altre statuizioni"; rispetto a quest´ultimo punto il ricorrente ha dichiarato  che "ricorrerà per Cassazione";

RILEVATO, tutto ciò premesso, che la richiesta del ricorrente verte sull´esercizio del "diritto all´oblio", inteso "quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia […] con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza" (cfr. Trib. Roma, sent. 3 dicembre 2015, n. 23771), ciò anche in considerazione dell´attenuazione dell´attualità della notizia e dell´interesse pubblico all´informazione che si realizza con il trascorrere del tempo dall´accadimento del fatto, nonché con eventuali successive vicende che possono incidere sui principi di esattezza e aggiornamento del dato (art. 11, co. 1, lett. c) del Codice);

CONSIDERATO, con specifico riferimento al caso in esame, che, pur trattandosi di una vicenda risalente al 2008, i recenti sviluppi processuali della stessa (sentenza della Corte di Appello del 2015), hanno rinnovato l´attualità e l´interesse pubblico della notizia, tenendo altresì, attesa anche la rilevanza sociale della professione svolta dal ricorrente;

CONSIDERATO pertanto che, con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente, occorre fare riferimento ai criteri generali indicati per l´esercizio del diritto all´oblio contenuti nelle citate Linee Guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29";

CONSIDERATO, in particolare, che elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorre del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca e che, anche laddove sussista l´elemento del trascorrere del tempo, incontra, tuttavia, un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino comunque riferite ad un soggetto che svolge un ruolo nella vita pubblica – intendendo tale anche i professionisti, eventualmente iscritti ad albi professionali – e connesse a dati riferiti a reati compiuti nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative o sociali o comunque di particolare gravità;

RITENUTO pertanto che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente non possa trovare accoglimento mancando i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, nonché nelle Linee Guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" e considerato, in particolare, che i fatti narrati negli articoli rinvenibili attraverso i predetti URL, pubblicati tra il 2008 e il 2012, riguardano un reato di particolare gravità addebitato al ricorrente nell´ambito della propria attività lavorativa e rispetto al quale, peraltro, la Corte di Appello ha ritenuto, con riferimento ad uno specifico capo, di non procedere solo in quanto intervenuti i termini di prescrizione del reato, ma confermando per le restanti statuizioni quanto già deciso dal giudice di primo grado;

RITENUTO dunque, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il ricorso infondato in relazione alla richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente;

RILEVATO, peraltro, con specifico riferimento al diritto dell´interessato di ottenere l´aggiornamento dei propri dati personali, che resta impregiudicata la possibilità del ricorrente di avanzare, nei confronti dei rispettivi editori, specifica istanza di aggiornamento delle notizie riportate negli articoli reperibili attraverso i link indicati nell´atto di ricorso, tenuto conto degli sviluppi giudiziari delle vicende che lo hanno coinvolto;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara infondato il ricorso volto ad ottenere la rimozione degli URL indicati  dal ricorrente dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell´interessato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Scheda

Doc-Web
5242797
Data
24/03/16

Tipologie

Decisione su ricorso