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Parere su uno schema di decreto del MEF concernente la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali - 11 gennaio 2018 [7936278]
- Autore:
- Garante per la protezione dei dati personali
- Doc-Web:
- 7936278
- Data:
- 11/01/18
- Argomenti:
- Fisco , Agenzia delle Entrate
- Tipologia:
- Parere del Garante
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[doc. web n. 7936278]
Parere su uno schema di decreto del MEF concernente la trasmissione all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali - 11 gennaio 2018
Registro dei provvedimenti
n. 1 dell´11 gennaio 2018
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l´Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;
Visto, l´art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell´economia e delle finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall´imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze del 6 dicembre 2017 sullo schema di decreto, attuativo del predetto art. 3, comma 4, concernente la trasmissione all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
Visto, in particolare, che lo schema di decreto in esame prevede che, in via facoltativa, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, i soggetti che ricevono erogazioni liberali che costituiscono oneri deducibili o detraibili trasmettano all´Agenzia delle entrate, telematicamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro ricevute nell´anno precedente;
Considerato che, nella relazione illustrativa cha accompagna lo schema di decreto in esame, viene evidenziato il carattere di sperimentalità e facoltatività dell´adempimento disciplinato in considerazione della prevista revisione della disciplina in materia di enti del Terzo Settore, dell´eterogeneità dei soggetti interessati, delle finalità di particolare rilevanza sociale svolte dagli enti non profit, nonché dell´indisponibilità del codice fiscale del soggetto donante, in relazione alle erogazioni liberali effettuate con modalità diverse dall´addebito in conto corrente;
Rilevato che l´art. 1, comma 3, dello schema in esame prevede che la comunicazione da parte dei soggetti interessati dovrà contenere esclusivamente "i dati delle erogazioni liberali eseguite nell´anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall´articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l´indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti";
Visto, altresì, che, ai sensi dell´art. 1, comma 4, i soggetti interessati comunicano altresì i dati dei rimborsi eventualmente disposti sulle erogazioni ricevute, con l´indicazione dell´anno a cui si riferisce l´erogazione rimborsata e dei dati identificativi del soggetto che ha ricevuto il rimborso;
Rilevato, inoltre, che l´art. 1, comma 5, prevede che, considerata la sperimentalità dell´adempimento, "non sono applicabili le sanzioni previste per omessa e tardiva comunicazione, salvo il caso in cui l´errore generi un´indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata";
Visto che, ai sensi dell´art. 2 dello schema, la trasmissione dei suddetti dati avverrà con le modalità tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell´Agenzia delle entrate, e che, "al termine del periodo di sperimentazione, con successivo decreto saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali".
Rilevato che i trattamenti di dati personali disciplinati nello schema in esame hanno per oggetto anche informazioni di carattere sensibile, idonee a rivelare, in particolare, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto che l´Agenzia delle entrate, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice);
Considerato che il trattamento dei predetti dati sensibili in esame risulta consentito dal combinato disposto dall´art. 66 del Codice, che considera quale attività di rilevante interesse pubblico, in particolare, le attività dei soggetti pubblici dirette all´applicazione delle disposizioni in materia di tributi, dall´art. 83 del d.lg. 03/07/2017, n. 117, che disciplina le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali, dal citato art. 3 del d.lg. 175 del 2014, in materia di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché dallo schema di decreto in esame, che individua, in via facoltativa e sperimentale, i soggetti che possono trasmettere i dati delle erogazioni liberali ricevute all´Agenzia delle entrate e i tempi di comunicazione, rinviando ad un provvedimento attuativo del Direttore dell´Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni;
Rilevato favorevolmente che lo schema di decreto in esame ha stabilito la facoltatività dell´invio, all´Agenzia delle entrate, delle informazioni concernenti le erogazioni liberali ricevute;
Ritenuto che, in ogni caso, è necessario individuare particolari garanzie a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati, soprattutto con riferimento alla volontarietà dell´adesione alla trasmissione di tali informazioni all´Agenzia delle entrate;
Considerato, inoltre, che, come già più volte rappresentato dall´Autorità in occasione di precedenti pareri (cfr. da ultimo, il parere del 19 gennaio 2017, doc. web n. 6064930), l´adozione dello schema di decreto in esame comporterà un ulteriore incremento del volume dei dati personali trattati dall´Agenzia delle entrate e che, pur non essendo in discussione la rilevante finalità di semplificazione degli adempimenti fiscali per i cittadini perseguita con l´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tale incremento dell´imponente patrimonio informativo, già a disposizione dell´Agenzia, richiede, in misura sempre più rigorosa, il rispetto del principio di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, nonché gli obblighi di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta (artt. 3, 11 e 31 del Codice);
Considerato che resta ferma l´esigenza di assicurare una costante verifica, anche da parte dell´Autorità, dell´adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dall´Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle modalità tecniche di trasmissione dei dati oggetto del presente parere;
Ritenuto di dover valutare tali aspetti, relativi anche al coinvolgimento degli interessati in merito alla trasmissione dei dati, in sede di esame del provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate di cui all´art. 2 dello schema di decreto in esame, e, più in generale, dei trattamenti effettuati dall´Agenzia in attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2014, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:
ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze, attuativo dell´art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014, concernente la trasmissione all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Roma, 11 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia