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Provvedimento del 7 novembre 2019 [9217365]

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[doc. web n. 9217365]

Provvedimento del 7 novembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 206 del 7 novembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”).

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”).

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 8 luglio 2019 da XX, il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione al trattamento di dati personali riguardanti la sua persona da parte della emittente televisiva TEN (Teleuropa Network) avvenuto durante un confronto televisivo, andato in onda il 4 giugno 2019, con il proprio antagonista, candidato a sindaco, nell’imminenza del ballottaggio per le elezioni amministrative del XX;

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato, in particolare:

- che nello studio di registrazione e nella sala di regia – in assenza della forza pubblica, pur dallo stesso richiesta – sarebbero, nonostante le sue obiezioni, taluni sostenitori dell’altro candidato;

- che, al termine di una pausa pubblicitaria, non si sarebbe accorto della ripresa della trasmissione (né sarebbe stato avvertito dal presentatore) continuando a conversare con l’altro candidato e lasciandosi andare ad una colorita una espressione dialettale (“mi cci alligu nu lazzu ara capocchia”);

- di aver ripetutamente chiesto all’emittente televisiva di eliminare quella parte della registrazione, prima della sua messa in onda;

- che il direttore dell’emittente televisiva, e conduttore del confronto, si sarebbe rifiutato di tagliare il pezzo, sostenendo che la trasmissione risultava comunque registrata dalle persone presenti in sala con i rispettivi telefoni portatili;

- che nei giorni successivi, immediatamente precedenti il voto di ballottaggio, il pezzo incriminato sarebbe diventato virale sui social media e sarebbero state realizzate dagli utenti dei social vignette e video di tipo satirico;

- che la messa in onda integrale della registrazione avrebbe avvantaggiato l’altro candidato, che ha in effetti vinto il ballottaggio;

- che, al fine di giustificare il trattamento di dati in questione non potrebbe invocarsi il diritto di cronaca, dal momento che non sarebbe stato rispettato il limite della essenzialità dell’informazione, in quanto la parte in esame non costituirebbe un fatto di rilevante interesse pubblico o sociale;

- che in un caso di “fuori onda” televisivo trasmesso su “Striscia la notizia”, il Garante, in un suo provvedimento ha segnalato “ai responsabili di una trasmissione televisiva che avrebbero dovuto astenersi dal diffondere immagini registrate all’insaputa dell’interessato o quanto meno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia a quest’ultimo in modo da permettergli di esprimere il proprio punto di vista” (provv. 22 luglio 1998, doc. web 39813);

VISTA la nota del 19 luglio 2019, con la quale questa Autorità ha chiesto a Ten-Teleuropa Network, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante;

VISTA la memoria integrativa inviata in data 29 luglio 2019 da quest’ultimo, nella quale vengon indicati i riferimenti di alcuni siti internet in cui si è diffuso lo scambio messo in onda;

VISTA il riscontro prodotto dall’emittente Teleuropa SRL in data 6 agosto 2019, nel quale si afferma che:

- l’uso delle espressioni improprie da parte del reclamante è da imputarsi esclusivamente ad un suo errore, tant’è che egli riconosce di non essersi reso conto che la trasmissione fosse ripresa;

- il direttore non ha alcuna responsabilità per non aver interrotto l’interessato, il quale ovviamente è pienamente responsabile delle proprie dichiarazioni;

- in merito alla richiesta di eliminare la parte in esame, l’emittente non avrebbe potuto operare il “taglio” senza l’assenso anche dell’altro candidato, assenso che nella vicenda in esame non è stato concesso, considerato che, in caso contrario, l’intervista sarebbe stata unilateralmente alterata ex post, alla vigilia di un delicato appuntamento elettorale, in violazione della normativa sulla par condicio;

- il sig. XX non avrebbe mai chiesto di non mandare in onda l’intera trasmissione;

VISTE le controdeduzioni del reclamante inviate in data 8 ottobre u.s., con le quali lo stesso ha ribadito le proprie doglianze, tra l’altro, evidenziando che il direttore dell’emittente avrebbe mentito nell’affermare, durante la trasmissione, che essa fosse in diretta e ritenendo non pertinente il richiamo operato dall’emittente alle norme sulla par condicio per giustificare il mancato taglio di un piccolo pezzo di registrazione;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la normativa applicabile al caso di specie e, in particolare, l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, che enuncia il principio generale di liceità e correttezza del trattamento dei dati, e l’art. 137, comma 3, del Codice, in base al quale:

-  il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico»;

- «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico»;

RILEVATO che il frammento della trasmissione televisiva oggetto di reclamo non appare contrastare con le disposizioni sopra citate, in quanto si riferisce:

- ad un servizio televisivo di particolare interesse pubblico, poiché consistente in un confronto diretto tra i due candidati a sindaco ammessi al ballottaggio;

- non ad un “fuori onda”, ma ad una parte del confronto tra i due candidati riguardo alla quale il reclamante in un primo momento non si è reso conto, per sua stessa ammissione, di essere oggetto della registrazione ripresa al termine di un’interruzione pubblicitaria;

- a considerazioni rese dal reclamante, che, comunque, riguardavano i temi oggetto della campagna elettorale;

- ad un dibattito avvenuto negli studi televisivi e in presenza di pubblico, per cui non sussistevano aspettative di riservatezza circa le affermazioni rese in quella sede;

-  a una parte del confronto effettivamente svoltosi tra i due candidati, per cui non può ritenersi violato il principio di correttezza, in quanto non sono stati usati artifici volti a carpire dichiarazioni che avrebbero dovuto avere carattere riservato;

CONSIDERATO che la vicenda oggetto del provvedimento richiamato dal reclamante quale idoneo precedente presenta, invero, rispetto a quella in esame, molteplici e rilevanti differenze, sia quanto al format (un’intervista e non un confronto tra due candidati), sia riguardo all’oggetto (considerazioni “a caldo” su un oggetto diverso rispetto a quello dell’intervista), sia soprattutto relativamente alle caratteristiche della diffusione del video (trattandosi in quel caso di un “fuori onda” che era stato conservato e riproposto a posteriori in una trasmissione di tipo satirico, senza aver dato di ciò tempestiva comunicazione all’interessato);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo infondato per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia