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Provvedimento del 24 giugno 2020 [9444496]

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[doc. web n. 9444496]

Provvedimento del 24 giugno 2020

Registro dei provvedimenti
n. 108 del 24 giugno 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, la prof.ssa Licia Califano, la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”).

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”).

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 30 maggio 2019, con il quale XX, rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Facebook la rimozione del seguente URL https://facebook.com..., contenente un’intervista rilasciata dalla reclamante alla rete televisiva “La 7” nel 2016, nella sua qualità di presidente del Comitato referendario nazionale “Si vota sì”, che sarebbe stata diffusa in violazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento.

CONSIDERATO che la reclamante ha rappresentato, in particolare:

- di aver costituito, insieme ad altri cittadini interessati alle vicende politiche nazionali, il Comitato referendario nazionale “Si vota sì”, al fine di informare il pubblico sul quesito sottoposto al referendum costituzionale svoltosi nel dicembre 2016;

- di aver partecipato, in qualità di presidente di tale Comitato referendario, a numerose iniziative pubbliche e rilasciato interviste sui temi della riforma costituzionale, tra le quali, in particolare, quella resa il 21 aprile 2016 alla rete televisiva “La 7”, mandata in onda nella rubrica televisiva “La 7 Attualità” nello stesso giorno;

- di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di una rielaborazione di quella intervista, diffusa su Facebook, alle pagine dell’associazione “Alternativa per L’Italia”, consistente in una manipolazione non autorizzata dei contenuti in questione, da ritenersi illegittima considerato che in nessuna occasione la stessa avrebbe concesso l’uso del video a soggetti diversi da “La 7”;

- che il video diffuso sulla piattaforma social viola i principi in materia di protezione dei dati, in quanto frutto di una manipolazione e di un’alterazione dei contenuti dell’intervista, con scopi ed intenti lesivi nei suoi confronti, indicando i dati anagrafici, in particolare mediante una modifica del montaggio al fine di frapporre scritte denigratorie (“sbagliato”), direttamente lesive della sua immagine e della sua onorabilità;

- che Facebook costituisce un veicolo mediatico del tutto diverso da “La 7”, autonomo e distinto nei mezzi dall’emittenza televisiva;

- che la diffusione del video manipolato in questione ha determinato un serio pregiudizio all’attività sociale e lavorativa della ricorrente, sottoposta a gogna mediatica anche per i commenti che ne sono seguiti;

- che tale caricamento illegittimo del video su Facebook ha indotto una “serie infinita” di rimbalzi e caricamenti illegittimi su forum, chat e altri circuiti on-line;

- che, a oltre due anni dallo svolgimento del referendum costituzionale, non sussiste alcun interesse pubblico che legittimi la diffusione del video sul web, posto che i dati personali della reclamante sono stati diffusi in violazione del principio di essenzialità dell’informazione;

- che il suo avvocato si è rivolto a Facebook, chiedendo, senza successo, la rimozione del materiale pubblicato in violazione della normativa sul copyright e sulla protezione dei dati personali;

- che la diffusione di tale video determina la violazione degli articoli 17 e 18 del Regolamento;

VISTA la nota del 13 giugno 2019, con la quale questa Autorità ha chiesto a Facebook di fornire riscontro in ordine a quanto rappresentato nel reclamo;

VISTO il riscontro inviato da Facebook il 18 luglio 2019, in cui si afferma che, sulla base delle informazioni fornite, i dati non sono stati trattati in modo illecito e si sottolinea che, per esaminare ulteriormente la richiesta, occorrerebbe che il reclamante fornisse ulteriori dettagli sulle ragioni in base alle quali ritiene che tale contenuto debba essere cancellato;

VISTO che quest’ultima nota non risulta essere pervenuta direttamente alla reclamante, a causa di un errore materiale da parte di Facebook nella redazione dell’indirizzo di posta elettronica di quest’ultima, la quale ha potuto pertanto visionare la nota in questione solo per effetto dell’inoltro da parte dell’Ufficio;

CONSIDERATO che il 4 ottobre 2019, ossia prima di ricevere il riscontro di Facebook, la reclamante ha integrato il reclamo del 30 maggio 2019 segnalando un ulteriore URL ed estendendo la richiesta di rimozione dell’URL originario e di altri anche nei confronti di Google Italia e de “Il Fatto Quotidiano Spa”, rappresentando contestualmente:

- di aver inviato un reclamo al Garante nei confronti di Facebook, senza aver ricevuto, a quella data, alcun riscontro da Facebook;

- che nel frattempo è intervenuta una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-18/18 del 1° ottobre 2019), sugli obblighi dell’hosting provider;

- che, “per effetto di mirroring e copia/incolla”, sono comparsi, oltre che su Facebook, sul motore di ricerca Google e sul sito del Fatto quotidiano Spa, una serie di commenti denigratori riferiti al video in questione;

VISTE le note del 28 ottobre 2019 e del 10 gennaio 2020, con le quali questa Autorità ha chiesto – rispettivamente a Google e alla Società Editoriale Il Fatto Quotidiano Spa, nonché a Facebook, di fornire riscontro alle richieste della reclamante;

VISTO il riscontro fornito in data 14 novembre 2019 da parte della Società Editoriale il Fatto Spa, nel quale ha affermato di aver provveduto ad eliminare dal proprio sito web i contenuti oggetto di contestazione;

VISTO il riscontro fornito da Google in data 15 novembre 2019, con il quale la predetta società ha dichiarato di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza in questione:

-  per i primi due URL indicati nel riscontro, in ragione di un interesse della collettività alla reperibilità di informazioni recenti, di particolare importanza nel dibattito politico e riconducibili al ruolo di rilevanza pubblica della signora XX;

- per quanto riguarda il terzo URL, perché in esso non è richiamato il nome della reclamante

- per quanto riguarda i restanti URL, in quanto essi non sono riportati correttamente;

VISTA la nota del 15 gennaio 2020 con la quale la reclamante, in replica alle argomentazioni fornite da Google, ha sostenuto che:

- le informazioni contenute nel video non presentano più alcun interesse pubblico;

- la stessa non riveste più alcun ruolo pubblico;

- digitando i dati dell’interessata sul motore di ricerca di Google, sono visibili più URL contenenti l’intervista in questione;

VISTA la nota di risposta di Facebook, pervenuta in data 24 gennaio 2020 ed integrata in data 6 marzo 2020, nella quale si afferma che l’art. 17, par. 1 del Regolamento, riguardo al diritto alla cancellazione e al diritto all’oblio, non può trovare applicazione al caso in esame in quanto si ritiene doversi invocare l’art. 17, par. 3, ai sensi del quale la rimozione non si può ottenere quando i trattamenti dei dati sono necessari per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO PRELIMINARMENTE ATTO che:

a) la Società Editoriale il Fatto Spa ha rimosso l’articolo indicato dalla reclamante;

b) che due degli URL dallo stesso segnalati a Google non risultano in effetti correttamente indicati

e ritenendo pertanto di non dover assumere alcun provvedimento al riguardo;

RILEVATO, con riferimento alle ulteriori richieste della reclamante, che:

- il trattamento dei dati oggetto di doglianza riguarda le informazioni desumibili da una intervista dalla stessa rilasciata nel 2016 ad una emittente televisiva, nella sua qualità di Presidente di un comitato con finalità politiche;

- che rientra nella libertà di manifestazione del pensiero e, in particolare, nel diritto di critica, la riproduzione dei contenuti di tale intervista anche con l’inserimento di eventuali commenti, senza che peraltro in essi appaiano elementi lesivi della dignità della persona o in contrasto con i principi dell’essenzialità dell’informazione;

- che, atteso il breve lasso di tempo intercorso, possa ancora considerarsi sussistente l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia ed alle eventuali correlate critiche alle posizioni espresse dalla reclamante;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo infondato per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia