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Parere sulla proposta di emendamento alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e per la prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - 15 ottobre 2020 [9480905]

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[doc. web n. 9480905]

Parere sulla proposta di emendamento alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e per la prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - 15 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 184 del 15 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avvocato Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Regione Piemonte;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. La Regione Piemonte ha richiesto il parere del Garante su una ipotesi di emendamento alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e per la prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

La proposta normativa -che si compone di 4 articoli - è volta ad integrare la predetta legge n. 43 del 2000 con alcune disposizioni finalizzate a fronteggiare l’inquinamento atmosferico nel territorio di competenza e assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea.

Di particolare interesse sotto il profilo della protezione dati risultano le integrazioni all’articolo 6 della predetta legge che disciplina il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (nuovi commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies).

Premesso che l’attuazione del Piano regionale di qualità dell’aria avviene anche attraverso il coordinamento delle attività delle Regioni del bacino padano (comma 5-bis), il progetto normativo prevede che per sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, sia istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell’aria (comma 5-ter).

Per le predette finalità possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali (comma 5-quater).

La norma prevede che per tali controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione possa trattare esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all’uso dei dispositivi telematici. Inoltre stabilisce che gli aspetti connessi all’utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti e le decisioni automatizzate saranno esaminati nell’ambito della valutazione di impatto prevista dall’articolo 35 del Regolamento.

Si prevede, infine, che con regolamenti della Giunta siano disciplinate le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei dati personali, sulla base di specifici criteri direttivi volti ad assicurare il rispetto dei principi e delle garanzie previste in materia di protezione dati.

In base al comma 5-quinquies, la Regione, in fase di prima applicazione, può avvalersi di sistemi già operanti presso altre Amministrazioni regionali e della relativa raccolta di dati effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti il rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5-quater, così come dettagliati nei regolamenti attuativi. Da questo punto di vista, occorre considerare che con il sistema in questione la Regione Piemonte ha deliberato di aderire al progetto MOVE IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019. Il progetto è costituito da una infrastruttura tecnologica atta ad offrire eque condizioni di mobilità ai cittadini, applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, graduandole in base all’uso effettivo del veicolo ed al suo contributo all’inquinamento atmosferico.

Infine il comma 5-sexies stabilisce che l’adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l’elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma 5-bis, è subordinata all’adozione dei predetti regolamenti nel rispetto dei principi specificati.

RITENUTO

2. Il disegno di legge in esame rappresenta un’idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del sistema informativo in esame per le previste finalità, che risultano lecite e di interesse pubblico, alla stregua della pertinente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati (art. 6 paragrafi 1, lett. e) e 3 Regolamento; art. 2-ter Codice).

Il testo trasmesso per il parere tiene conto delle indicazioni rese dall’Ufficio del Garante nel corso di alcune interlocuzioni informali intercorse con rappresentanti della Regione al fine di rendere la proposta normativa pienamente conforme ai principi e alle garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dati.

In particolare, tali indicazioni hanno riguardato la previsione, fra i criteri cui devono attenersi i provvedimenti di attuazione, di specifiche garanzie a tutela degli interessati, del rispetto dei principi del Regolamento nella raccolta e nella trasmissione dei dati, nonché di modalità selettive e sicure di accesso ai dati da parte delle autorità deputate al controllo dell’attuazione del Piano regionale.

Poiché le predette indicazioni sono state tenute in debita considerazione nella redazione del disegno di legge in esame, il Garante non rileva criticità nelle disposizioni dell’articolato.

Ulteriori indicazioni in chiave di garanzia, potranno poi essere fornite dal Garante in sede di parere sugli schemi dei previsti regolamenti regionali, nonché di altri eventuali provvedimenti di attuazione del sistema.

Tutto ciò considerato, il Garante non ha osservazioni da formulare sul testo normativo in esame.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento sulla proposta di emendamento alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e per la prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
9480905
Data
15/10/20

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante