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Provvedimento dell'11 febbraio 2021 [9554603]

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[doc. web n. 9554603]

Provvedimento dell'11 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 61 dell'11 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE)  2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTA la nota n. 47853 del 15 dicembre 2020 con la quale l’Ufficio, nell’aprire un formale procedimento nei confronti di Tik Tok (di seguito anche “la Società”), ha contestato a quest’ultima la presunta violazione di alcune disposizioni del Regolamento, rinvenendo forti criticità, fra l’altro, sotto il profilo della corretta base giuridica applicata al trattamento dei dati personali dei suoi utenti, delle modalità di rilascio dell’informativa, del trasferimento dei dati all’estero, del periodo di conservazione dei dati, del rispetto dei principi di privacy by design e by default e, soprattutto, delle forme previste per verificare l’età anagrafica degli utenti medesimi con evidente riferimento, in particolare, ai minori;

VISTO il provvedimento n. 20 del 22 gennaio 2021 con il quale questa Autorità ha adottato, in via d’urgenza, nei confronti di TikTok la misura della limitazione provvisoria del trattamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. f) e 66, par. 1, del Regolamento, vietando ogni ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si trovano sul territorio italiano per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico;

DATO, dunque, per richiamato e per integralmente qui riprodotto il predetto provvedimento n. 20 del 22 gennaio 2021;

RILEVATO, in particolare, che la citata limitazione provvisoria è stata disposta, con effetto immediato dalla ricezione del provvedimento e fino al 15 febbraio 2021, salva successiva ulteriore valutazione, per il tempo necessario a consentire all’Autorità il recepimento e l’esame del riscontro richiesto alla Società con l’atto di contestazione sopra menzionato;

PRESO ATTO che, con nota del 26 gennaio 2021, Tik Tok ha fatto avere una corposa memoria a riscontro di detto atto di contestazione;

VISTE le note del 25 gennaio e del 2 febbraio 2021 con le quali la Società ha rappresentato:

- l’intenzione di dare esecuzione al provvedimento del Garante,

a. procedendo ad una nuova verifica dell’età degli utenti, basata sempre su un’autodichiarazione dell’interessato, ma senza la possibilità di effettuare nuovi tentativi una volta dichiarata un’età inferiore ai 13 anni;

b.la previsione di un’importante campagna mediatica volta a sensibilizzare i genitori dei minori;

c. il raddoppio dei “moderatori” in lingua italiana, ai quali è affidato il compito di valutazione dei contenuti veicolati mediante la piattaforma;

d. il miglioramento della funzione di segnalazione, che permette agli utenti di indicare la presenza di utenti minori di anni 13, o presunti tali, sulla piattaforma;

- la considerazione, in prospettiva, della possibilità di ricorrere all’intelligenza artificiale come strumento aggiuntivo per supportare la verifica dell’età dell’utente;

CONSIDERATO che i primi avvisi relativi alla nuova verifica anagrafica sono apparsi sui terminali degli utenti a partire dall’8 febbraio scorso e l’obbligo per questi di digitare nuovamente la propria data di nascita il giorno successivo;

PRESO ATTO che il breve lasso sin qui intercorso non consente allo stato di verificare la congruità ed efficacia delle misure adottate da Tik Tok rispetto agli obblighi indicati nel provvedimento d’urgenza e, pertanto, di poter considerare attuate le richieste misure di garanzia nei confronti dei minori presenti nel territorio italiano;

PRESO ATTO, inoltre, che l’articolata relazione prodotta dalla Società contiene elementi potenzialmente rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del provvedimento d’urgenza e dello stesso seguito da dare al procedimento principale, nell’ambito della prevista attività di cooperazione e nel rispetto degli artt. 55 ss, del Regolamento, tali da richiedere ulteriori essenziali approfondimenti;

RITENUTO pertanto di dover prorogare il termine conclusivo del più volte richiamato provvedimento di limitazione provvisoria del 22 gennaio 2021, sino al 15 marzo 2021, e salva ogni ulteriore valutazione, nei confronti di TikTok, in qualità di titolare del trattamento;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, possono trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.15 del regolamento n.1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) e 66, par. 1 del Regolamento proroga l’efficacia del provvedimento del 22 gennaio 2021, richiamato in premessa, fino al 15 marzo 2021, fermo ed invariato il resto;

b) detta proroga è disposta, salva successiva ulteriore valutazione, per il tempo necessario a consentire a questa Autorità la verifica del corretto adempimento del provvedimento stesso da parte della Società e l’esame del riscontro da questi inviato con nota del 26 gennaio 2021;

c) la proroga ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento e con riserva di ogni ulteriore valutazione da parte del Garante, secondo quanto previsto dal citato art. 66 del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 66, par 1, del Regolamento, del presente provvedimento è data tempestiva informazione alle autorità di controllo interessate, al Comitato europeo per la protezione dei dati ed alla Commissione europea.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei