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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9691052]

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[doc. web n. 9691052]

Provvedimento del 13 maggio 2021*

Registro dei provvedimenti
n. 196 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 settembre 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto ed in relazione alla quale è stato indagato, insieme ad altri, per “XX” e sottoposto inizialmente alla misura cautelare degli arresti domiciliari successivamente revocata;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rilevato:

il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità in rete di articoli contenenti informazioni non aggiornate, riferendo del suo arresto senza tuttavia dare alcun rilievo alla successiva revoca della misura inflittagli e che, in attesa della definizione della vicenda, si è comunque dimesso dalla funzione svolta all’interno della società presso la quale prestava la propria attività nel momento in cui si sono svolti i fatti in questione;

che le informazioni riportate all’interno degli articoli sono inesatte tenuto conto del fatto che non è stato rinviato a giudizio per contraffazione di monete false, come potrebbe invece desumersi dalla lettura di essi;

VISTA la nota del 16 ottobre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 5 novembre 2020 con la quale Google LLC ha rappresentato:

di non poter prendere provvedimenti con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 47 nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito, in quanto connessi ad articoli e video pubblicati in epoca recente (2017) riguardanti l’intervenuto arresto di alcune persone, tra le quali l’interessato, avvenuto in relazione a reati gravi collegati al ruolo professionale da lui svolto all’interno di una XX ed in relazione ai quali è stato avviato un procedimento penale che risulta tuttora pendente;

di non aver individuato il nome del reclamante all’interno delle pagine reperibili tramite gli URL indicati con i nn. da 1 a 23 nella quarta pagina del riscontro e di aver pertanto adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati associati al nominativo del medesimo;

VISTA la nota del 14 novembre 2020 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste rilevando l’inesattezza delle informazioni presenti negli articoli con riferimento all’indicazione dei reati per i quali il medesimo è stato rinviato a giudizio e contestando quanto asserito dalla resistente in ordine all’attinenza dei contenuti al proprio ruolo professionale tenuto conto del fatto che, in attesa della definizione del giudizio, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla società presso la quale svolgeva la propria attività all’epoca dei fatti;

VISTA la comunicazione inviata il 22 aprile 2021 con la quale il medesimo ha precisato di essere stato rinviato a giudizio per il reato di furto, ma non per quelli di XX;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 23 nella quarta pagina del riscontro trasmesso da Google, quest’ultima ha dichiarato di aver provveduto ad adottare misure manuali al fine di impedire il posizionamento delle relative pagine in corrispondenza del nominativo dell’interessato non avendo individuato quest’ultimo all’interno di esse e ritenuto pertanto, con riguardo ai sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo ai predetti URL, che:

gli stessi rimandano ad articoli riguardanti la vicenda nella quale l’interessato è stato coinvolto in un’epoca recente ed in relazione alla quale il relativo procedimento penale risulta tuttora pendente, come dal medesimo dichiarato nel corso del procedimento;

la maggior parte dei predetti articoli, nel ricostruire il ruolo avuto da ciascuna delle persone menzionate al loro interno, riferisce del coinvolgimento del reclamante con specifico riferimento alle condotte per le quali risulta attualmente rinviato a giudizio e riconducendo le altre – nello specifico la detenzione e l’utilizzo di banconote false – a soggetti diversi;

in rete sono comunque reperibili articoli recenti – quali ad esempio  https:// ... – che contengono un resoconto della situazione giudiziaria attuale dell’interessato e nei quali viene esplicitamente escluso il suo coinvolgimento nel reato di XX;

la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 settembre 2019, causa C-136/17 ha previsto particolari cautele per il trattamento di dati giudiziari da parte dei motori di ricerca, stabilendo tuttavia che occorra conciliare i diritti della persona con l’interesse del pubblico ad essere informato valutando pertanto tutte le circostanze del singolo caso;

la fattispecie in esame, nonostante gli articoli oggetto di contestazione facciano riferimento ad una fase precedente del procedimento penale nel quale è stato coinvolto l’interessato, riguarda una vicenda giudiziaria recente non ancora conclusa ed attinente al profilo professionale del medesimo;

l’aggiornamento delle informazioni in tal modo rese disponibili può inoltre ritenersi garantita dalla presenza in rete di articoli recenti – quali quello sopra indicato – pur dovendosi assicurare, da parte del gestore del motore di ricerca, che l’elenco dei risultati sia sistemato in modo tale che “l’immagine globale che ne risulta per l’utente di Internet [ne] rifletta la situazione giudiziaria attuale” e che pertanto debbano comparire per primi “i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito”;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dei predetti URL;

RITENUTO, tuttavia, di dover ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di ordinare i risultati di ricerca in modo tale che, con riguardo a ricerche condotte a partire dal nome dell’interessato, gli URL siano disposti sulla base dell’ordine cronologico di pubblicazione delle pagine ad essi corrispondenti dalla più recente alla più risalente;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) prende atto, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 23 nella quarta pagina del riscontro trasmesso da Google, di quanto dichiarato da quest’ultima in ordine all’avvenuta adozione di misure manuali finalizzate ad impedire il posizionamento delle relative pagine in corrispondenza del nominativo dell’interessato non avendo individuato quest’ultimo all’interno di esse e ritenuto pertanto, con riguardo ad essi, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto introduttivo;

c) ingiunge a Google LLC di ordinare i risultati di ricerca in modo tale che, con riguardo a ricerche condotte a partire dal nome dell’interessato, gli URL siano disposti sulla base dell’ordine cronologico di pubblicazione delle pagine ad essi corrispondenti dalla più recente alla più risalente;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento;

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.
1 dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

*Il provvedimento è stato impugnato