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Parere sullo schema di Linee guida AGID recanti “regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” - 10 febbraio 2022 [9750463]

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[doc. web n. 9750463]

Parere sullo schema di Linee guida AGID recanti “regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” - 10 febbraio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 40 del 10 febbraio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

L’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito, AgID), con nota del 28 giugno 2021, ha sottoposto al Garante lo schema di Linee guida recanti “regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali”.

1. Il quadro normativo.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE ha previsto l’istituzione di un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Scopo della direttiva è istituire un'infrastruttura finalizzata ad assicurare la raccolta, l'accessibilità e la condivisione di informazioni, comprese quelle territoriali, che possano orientare le politiche della Comunità in materia ambientale, tenendo conto delle diverse caratteristiche delle zone territoriali della Comunità.

Nell’ordinamento italiano, la citata direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (sul quale il Garante non è stato chiamato a rendere il proprio parere), con l’obiettivo di agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale. Tale decreto ha previsto, in particolare:

- la realizzazione di una “infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea […]”, stabilendo “norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente” (art. 1, commi 1 e 2);

- un ambito di applicazione limitato ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

“a) sono disponibili in formato elettronico;

b) sono detenuti da o per conto di:

1) un'autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorità e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;

2) terzi, che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente;

c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III;

c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana” (art. 1, comma 3);

- che l’infrastruttura di cui al citato art. 1 è costituita anche da “i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale” (art. 3, comma 1, lett. a));

- “le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate […] creano, per tali set di dati, i metadati in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo” (art. 4, comma 1);

- “i metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;

b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;

e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4” (art. 4, comma 3);

- “il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all' articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3” (art. 5, comma 1);

- “Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione […]” (art. 6, comma 1) che “consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità” (art. 7, comma 1, lett. d)).

Con gli Allegati I, II e III al citato decreto legislativo sono individuate le categorie tematiche di dati territoriali di cui all’art. 4, comma 1, tra cui sono ricompresi, in particolare, le unità amministrative a livello locale, regionale e nazionale, gli indirizzi, le ortoimmagini, le unità statistiche, la salute umana e la sicurezza.

In tale contesto, l’art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), prevede che:

- “Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati” (comma 3);

- “Ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse” (comma 5).

Lo schema di Linee guida in esame, elaborato ai sensi dell’art. 71 del CAD, disciplina le “regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” (di seguito, Repertorio), abrogando quelle già adottate con il decreto del 10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Lo schema di Linee guida in esame.

Lo schema di Linee guida in esame reca, al capitolo 2, un elenco di definizioni, tra cui, in particolare, quella di:

- amministrazione titolare del dato: “la pubblica amministrazione […] che produce e detiene il dato originale, ovvero la versione di riferimento da cui derivano eventuali copie e che ne può disporre liberamente”;

- dati territoriali di interesse generale: “i dati territoriali individuati come dati di interesse generale per le finalità di pubblicazione nel Repertorio […] e riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente documento”;

- metadati: “informazioni che descrivono i dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare, ricercare e utilizzare tali dati e servizi”;

- Repertorio: “il Repertorio nazionale dei dati territoriali istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, raggiungibile al dominio https://geodati.gov.it”.

Il successivo capitolo 3 chiarisce le funzioni e il contenuto del Repertorio prevedendo, in particolare, al paragrafo 3.1 che esso:

- “costituisce il catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali ed i servizi ad essi relativi, disponibili presso le pubbliche amministrazioni”;

- “rappresenta il punto di accesso nazionale ai fini dell’alimentazione del geoportale di cui all’art. 15, comma 1 della direttiva INSPIRE”;

- “contiene i metadati dei dati territoriali di interesse generale […e] i metadati relativi ai dati e servizi territoriali che l’amministrazione titolare degli stessi reputi opportuno documentare”.

Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti e la conformità alla citata direttiva INSPIRE, “l’amministrazione titolare dei dati territoriali resta responsabile della correttezza, della tenuta, della gestione e dell’aggiornamento dei dati medesimi. È altresì responsabile della correttezza e dell’aggiornamento dei relativi metadati pubblicati nel Repertorio” (paragrafo 3.3).

Conseguentemente, “le amministrazioni devono alimentare e aggiornare il Repertorio in conformità alle specifiche tecniche” definite con lo schema di Linee guida in esame, provvedendo alla pubblicazione dei metadati entro tre mesi dall’acquisizione di nuovi dati territoriali di interesse generale o dall’aggiornamento di dati esistenti, e servizi ad essi relativi.

In tale contesto, l’AgID è, invece, il soggetto che “cura la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione organizzativa e tecnologica del Repertorio nell’ambito delle infrastrutture condivise nazionale SPC” (paragrafo 3.5).

Circa l’accesso al Repertorio per la consultazione dei metadati, è previsto che esso sia “pubblico e gratuito” ma “ai fini dell’alimentazione del Repertorio, l’accesso all’area dedicata alla gestione dei metadati è riservato alle amministrazioni titolari di dati e servizi previo accreditamento […]” (paragrafo 3.7).

Ciò posto, con specifico riferimento al contenuto dei metadati e delle categorie cui essi si riferiscono, il capitolo 4 dello schema di Linee guida in esame prevede la pubblicazione di alcune informazioni per contattare l’Ente responsabile dell’inserimento, inclusi i dati di contatto del “responsabile dei metadati”, del “responsabile”, del “punto di contatto” e del “distributore”, mentre l’allegato A elenca i dati territoriali di interesse generale da inserire nel Repertorio, ricomprendendovi, in particolare, al paragrafo 2, i «Dati di interesse generale afferenti al cluster tematico INSPIRE “Dati di base topografici e catastali”» e, all’ID n. 59, gli “Indirizzi e numeri civici Localizzazione degli accessi basati su identificatori di indirizzo, in genere nome della via e relativa codifica nello stradario comunale, numero civico, ed eventuale numero interno collegato, relativo all’accesso alle singole unità immobiliari”.

OSSERVA

Lo schema di Linee guida non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Si formulano, tuttavia, alcune considerazioni volte a rendere pienamente conforme lo schema alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Preliminarmente, si ritiene opportuno che nello schema in esame venga precisato che il regime di consultabilità e pubblicità dei set di dati e dei servizi, cui i metadati contenuti nel Repertorio si riferiscono, nonché le relative modalità di accesso, restano in ogni caso disciplinati dalla normativa di settore di riferimento e devono avvenire nel rispetto del Regolamento e del Codice.

Inoltre, in relazione ai dati territoriali (c.d. geodati) contenuti nel portale per la consultazione del repertorio, al fine di favorire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei soggetti che vi accedono, occorre ribadire, come già rappresentato nel parere reso dal Garante in sede di esame del provvedimento dell’Agenzia delle entrate e dell’Istat avente ad oggetto le specifiche tecniche e le modalità di accesso ai servizi erogati relativamente all’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane ai sensi dell’art. 11 del DPCM 12 maggio 2016 (provvedimento n. 382 del 28 ottobre 2021, doc. web n. 9721271), che anche se le informazioni “non sono direttamente riferite a persone fisiche, le stesse possono essere collegabili alle persone fisiche che risultano […] intestatarie, proprietarie, residenti o comunque collegate ai luoghi individuati, comportando così un trattamento di dati personali”.

Da ultimo, con riferimento alla previsione contenuta nel capitolo 4 (Requisiti), paragrafi 4.1 e 4.2, relativa alla pubblicazione dei dati di contatto dei soggetti responsabili dell’inserimento dei dati (tra cui il telefono e l’indirizzo e-mail del “responsabile dei metadati”, del “responsabile”, del “punto di contatto” e del “distributore”), risulta opportuno specificare, nell’ambito delle Linee guida in esame, che tali dati non richiedono necessariamente l’individuazione diretta di persone fisiche, bensì degli uffici cui sono demandate le suddette funzioni, al fine di rispettare il principio di minimizzazione dei dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di Linee guida trasmesso dall’Agenzia per l’Italia Digitale, nel rispetto delle seguenti osservazioni:

- precisare che il regime di consultabilità e pubblicità dei set di dati e dei servizi, cui i metadati contenuti nel Repertorio si riferiscono, nonché le relative modalità di accesso, restano in ogni caso disciplinati dalla normativa di settore di riferimento e devono avvenire nel rispetto del Regolamento e del Codice;

- specificare che, anche se i dati territoriali non sono direttamente riferiti a persone fisiche, gli stessi possono essere collegabili agli individui che risultano intestatari, proprietari, residenti o comunque collegati ai luoghi individuati, comportando così un trattamento di dati personali;

- chiarire che i dati di contatto dei soggetti responsabili dell’inserimento dei dati non devono necessariamente essere riferiti a persone fisiche, bensì agli uffici cui è demandato tale compito, al fine di rispettare il principio di minimizzazione dei dati.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei


Vedi anche (10)