g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di regolamento d'esecuzione ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, recante “Modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica” - 6 ottobre 2022 [9825838]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9825838]

Parere sullo schema di regolamento d'esecuzione ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, recante “Modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica” - 6 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 318 del 6 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150, su cui l’Autorità ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 199 del 29 ottobre 2020 (doc. web n. 9487448);

VISTO, in particolare, l’art. 18 del citato d.P.R. n. 752/1976, ai sensi del quale “Nel censimento della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (…). La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica” (commi 1 e 2);

VISTE la nota del 18 febbraio, successivamente aggiornata con note del 13 e 19 settembre 2022, con cui la Provincia di Bolzano ha trasmesso all’Autorità, per il prescritto parere, lo schema di regolamento d'esecuzione ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, recante “Modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica”;

RILEVATO che, in via alternativa alla rilevazione cartacea, lo schema di regolamento d’esecuzione individua modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica, introducendo una procedura che consenta, anche in tale contesto, di rendere anonimo il dato relativo all’appartenenza/aggregazione al gruppo linguistico, in modo tale da impedirne o non consentirne la re-identificazione, e prevedendo, in particolare, che:

- a garanzia del pieno anonimato della rilevazione e della segretezza della dichiarazione, il trattamento dei dati personali per le finalità statistiche proprie del censimento linguistico venga suddiviso in due fasi, ognuna riconducibile a un distinto e autonomo titolare del trattamento, ossia i Comuni – in qualità di titolari del trattamento relativo ai dati personali necessari all’identificazione dei soggetti interessati, il cui conferimento all’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) avviene per il tramite del Consorzio dei Comuni, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento – e l’ASTAT, titolare del trattamento dei dati relativi all’espressione dell’appartenenza o dell’aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici da parte dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. a) e b));

- tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i titolari dei trattamenti mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti siano effettuati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati (art. 4, comma 2);

- i trattamenti effettuati dai titolari autonomi del trattamento, Comuni e ASTAT, avvengano a mezzo di distinti sistemi informatici che consentano di separare il dato relativo all’appartenenza o all’aggregazione al gruppo linguistico da ogni riferimento relativo all’identità dei soggetti interessati (art. 5, comma 1);

- la valutazione d’impatto del trattamento sia effettuata ad ogni tornata censuaria e sia trasmessa al Garante ai sensi dell’art. 36, par. 5, del Regolamento (art. 5, commi 2 e 3);

RILEVATO che il trattamento in esame, effettuato su larga scala e concernente particolari categorie di dati quali quelli relativi all’appartenenza/aggregazione degli interessati, anche minori d’età, ai gruppi linguistici nella Provincia di Bolzano, presenta rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati; 

CONSIDERATO che lo schema di regolamento d’esecuzione in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni intercorse, volte ad assicurare la conformità del trattamento in esame alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a:

- la distinzione dei ruoli ricoperti dai Comuni, dall’ASTAT e dal Consorzio dei Comuni nel trattamento in esame;

- le misure necessarie a impedire o non consentire la re-identificazione degli interessati, nel rispetto dei principi minimizzazione e di privacy by design e by default (artt. 5, par. 1, lett. c), e 25 del Regolamento);

- il rispetto delle garanzie previste per i trattamenti effettuati a fini statistici, quali quelli in esame;

RITENUTO, pertanto, che lo schema di regolamento d’esecuzione della Provincia di Bolzano non presenti profili di criticità in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO, in ogni caso, necessario riservarsi di esaminare la valutazione d’impatto che sarà trasmessa dai Comuni e dall’ASTAT, ai sensi dell’art. 36, par. 5, del Regolamento, al fine di verificare l’adeguatezza delle misure, appropriate e specifiche, che in concreto verranno adottate in ogni fase del trattamento per garantire, in particolare, la non re-identificazione degli interessati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento d'esecuzione ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, recante “Modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica”.

Roma, 6 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei