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Parere sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica recante Approvazione della circolare recante indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 - 21 dicembre 2022 [9843415]

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[doc. web n. 9843415]

Parere sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica recante Approvazione della circolare recante indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 - 21 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 440 del 21 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, che, all’art. 1, commi 80-82, prevede che:

- “Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali” (comma 80);

- “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80” (comma 81);

- “Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità” (comma 81-bis);

- “L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati” (comma 82);

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, rubricato Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (su cui il Garante ha espresso il parere di competenza con provv.  n. 41 dell'11 febbraio 2021, disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9556647) – pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 – che, in particolare:

- dopo aver disposto l’istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito, Elenco venditori), si occupa di “[fissare] le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori” e di “[disciplinare] il procedimento per l'esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori” (art. 2);

- “Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto direttoriale del Ministero, previo parere del GPDP, sono stabiliti: a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonché le modalità tecniche di gestione e pubblicazione dell'Elenco venditori; b) le modalità delle segnalazioni previste dall'articolo 8, comma 3; c) i criteri tecnici e le modalità per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9”, e che “Con il decreto di cui al comma 1, previo parere del GPDP, sono altresì individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell'Elenco venditori” (art. 11, commi 1 e 2, primo periodo);

VISTO l’art. 4 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, ai sensi del quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, Ministero);

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 9 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Direttore generale rubricato Approvazione della circolare recante indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164, con cui viene approvata l’allegata circolare (art. 1) contenente Indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione, modalità di gestione e pubblicazione dell’Elenco, segnalazioni da altre istituzioni, controlli, pubblicità dei dati;

RILEVATO che il suddetto schema di circolare, allegato allo schema di decreto direttoriale, stabilisce, in particolare:

- le modalità per la presentazione delle domande per l’iscrizione nell’Elenco venditori, attraverso il portale “Elenco venditori energia elettrica”, con l’indicazione, nello specifico, delle tipologie di dati personali acquisiti (parr. 1 e 2);

- le modalità tecniche per la gestione e pubblicazione dell’Elenco venditori, con riferimento specifico alle comunicazioni relative alla permanenza dei requisiti di iscrizione (di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del d.m. n. 164/2022) e ai previsti aggiornamenti dei dati (par. 3);

- le comunicazioni di cui all’art. 8 del d.m. 164/2022 con i soggetti tenuti a segnalare al Ministero le sanzioni irrogate per violazioni o condotte irregolari (ossia, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate) (par. 4);

- i controlli effettuati dal Ministero al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco venditori previsti dal d.m. 164/2022 (par. 5);

- l’indicazione dei dati e delle informazioni soggette a pubblicità (par. 7);

CONSIDERATO che – come peraltro richiesto dall’art. 9, comma 3, del d.m. 164/2022 – i controlli preordinati alla verifica dei requisiti di onorabilità devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (cfr., in particolare, gli artt. 28 e 39), e dalla relativa disciplina attuativa (cfr., in particolare, il decreto del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012, recante Regole per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi), ove viene previsto anche il ricorso al c.d. “certificato selettivo”, che rappresenta una modalità di consultazione in grado di assicurare il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di proporzionalità (artt. 5, par. 1, lett. c), e 6, par. 3, ultimo periodo, del Regolamento) in relazione a dati personali connotati da particolare delicatezza quali quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento e art. 2-octies del Codice) (al riguardo, cfr., in particolare, provvedimenti del Garante n. 452 del 13 settembre 2018 – doc. web n. 9055083, e n. 279 dell´11 ottobre 2012 – doc. web n. 2091248);

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, quando un tipo di trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento (anche alla luce di quanto sopra esposto in relazione al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati), può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, tenendo conto anche di quanto indicato nelle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 (come adottate, da ultimo, il 4 ottobre 2017, dal Gruppo Articolo 29 – disponibile in https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236);

CONSIDERATO, in ogni caso, che la versione dello schema di circolare in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in ossequio ai principi previsti dal Regolamento, con particolare riferimento al principio di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento medesimo);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale in esame, che reca in allegato lo schema di circolare che formula le relative istruzioni operative;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica recante Approvazione della circolare recante indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164.

Roma, 21 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei