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Parere su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina della costituzione e del funzionamento delle commissioni di conciliazione per la risoluzione, in via bonaria, delle controversie sindacali - 8 giugno 2023 [9913578]

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[doc. web n. 9913578]

Parere su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina della costituzione e del funzionamento delle commissioni di conciliazione per la risoluzione, in via bonaria, delle controversie sindacali - 8 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 239 dell'8 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della difesa;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Il Ministero della Difesa ha richiesto- su indicazione del Consiglio di Stato resa con il parere n. 656 del 2023- il parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina della costituzione e del funzionamento delle commissioni di conciliazione per la risoluzione, in via bonaria, delle controversie sindacali del relativo comparto. L’articolo 17, comma 4 della legge n. 46 del 2022 ("Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo") prevede infatti, per le associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra  militari, la possibilità di adire tali commissioni prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale, per dirimere in via conciliativa controversie su condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali.

Lo schema di regolamento attua la previsione di cui all’articolo 18, comma 3, della legge n. 46 del 2022, nella parte in cui demanda, appunto, a un decreto di natura regolamentare del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione, a livello centrale e periferico.

RILEVATO

L’art. 2 dello schema di regolamento prevede che i presidenti delle commissioni di conciliazione, centrali e periferiche, - inclusi in distinti elenchi, istituiti rispettivamente presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze- siano individuati tra i magistrati di Cassazione o equiparati, tra magistrati del Consiglio di Stato, avvocati dello Stato, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e professori ordinari in materie giuridiche.

L'articolo 3 disciplina le commissioni centrali di conciliazione. In particolare, esso prevede che siano istituite, presso i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, due commissioni centrali di conciliazione, per la risoluzione, in via conciliativa, delle controversie sindacali di rilievo nazionale, rispettivamente riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e a quello del Corpo della guardia di finanza. Si dispone, inoltre, che i rispettivi presidenti vengano nominati con appositi decreti ministeriali.

L'articolo 4 regolamenta le commissioni di conciliazione periferiche, prevedendone la costituzione presso il Ministero della difesa e presso la Guardia di finanza, al fine di risolvere in via conciliativa le controversie sindacali di rilievo locale riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e al personale del Corpo della guardia di finanza.

L'articolo 5 stabilisce che i nominativi dei presidenti e dei componenti le commissioni di conciliazione centrali e periferiche vengano pubblicati dalle Amministrazioni militari sui rispettivi siti istituzionali.

L'articolo 8 disciplina le modalità di presentazione della richiesta per il tentativo di conciliazione. A pena di irricevibilità, essa deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione, avente interesse diretto alla controversia sindacale che ne costituisce l’oggetto.

L'articolo 9 regolamenta, invece, la definizione delle procedure per la trattazione delle istanze.

Particolare interesse assume l’articolo 12, che individua le commissioni sia centrali che periferiche quali titolari del trattamento e, inoltre, richiama al rispetto, nel trattamento dei dati da parte di queste ultime, dei principi di finalità, adeguatezza, pertinenza. La stessa disposizione prevede, altresì, che la trasmissione dei dati avvenga secondo modalità che assicurino la tracciabilità delle operazioni svolte e la sicurezza dei dati trattati.

RITENUTO

La disciplina proposta dallo schema di regolamento si conforma all’ambito di intervento demandato dalle norme attributive del potere. Tuttavia, sotto il profilo della protezione dei dati, il provvedimento necessita di alcune integrazioni, volte ad assicurare una più puntuale regolazione dei trattamenti di dati personali funzionali all’attività delle commissioni.

In particolare, l’articolo 12 (con una rubrica inesatta, nella parte in cui richiama il concetto di “riservatezza” anziché di “protezione” dei dati personali) effettua un generico rinvio alla disciplina, interna ed unionale, in materia di protezione dati e al necessario rispetto di alcuni dei suoi principi.

La disposizione, tuttavia, non disciplina espressamente le caratteristiche essenziali del trattamento correlato all’attività delle commissioni, le tipologie di dati coinvolti e dei soggetti ai quali essi si riferiscono, le modalità di realizzazione dei flussi informativi funzionali alla gestione delle procedure previste, le garanzie da accordare nello svolgimento del trattamento, il termine di conservazione dei dati trattati- da commisurarsi in ragione delle specifiche finalità perseguite, in conformità al principio di limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento)- nonché le modalità di esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti.

E’, dunque, necessario integrare l’articolato in parte qua, introducendo le necessarie garanzie per gli interessati.

L’articolo 12 individua, inoltre, le commissioni sia centrali che periferiche quali titolari del trattamento, con disposizione che merita, tuttavia, un’integrazione. E’, infatti, necessario integrare l’articolo indicando il ruolo svolto dai vari soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali contemplati dal regolamento, specificando – anche in base ai flussi informativi correlati all’attività disciplinata – il rapporto tra le commissioni e l’amministrazione di riferimento, per le conseguenti implicazioni in termini di protezione dati.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere nei termini di cui in motivazione, con le seguenti condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative alla necessità di integrare l’articolato:

1) disciplinando le caratteristiche essenziali del trattamento correlato all’attività delle commissioni, le tipologie di dati coinvolti e dei soggetti ai quali essi si riferiscono, le modalità di realizzazione dei flussi informativi funzionali alla gestione delle procedure previste, le garanzie da accordare nello svolgimento del trattamento, il termine di conservazione dei dati trattati, nonché le modalità di esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti;

2) indicando il ruolo svolto dai vari soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali contemplati dal regolamento, specificando il rapporto tra le commissioni e l’amministrazione di riferimento, per le conseguenti implicazioni in termini di protezione dati.

Roma, 8 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei