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Provvedimento del 22 giugno 2023 [9919295]

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[doc. web n. 9919295]

Provvedimento del 22 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 22 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento in data 18 maggio 2022, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di 10 URL che rimandano ad articoli ed immagini tratte da Facebook con riguardo ad esternazioni di gioventù risalenti al 2016, tra cui, in particolare, l’URL: https://...,che riprende un articolo dal titolo “XX”, inizialmente edito dal giornale “Next Quotidiano”;

CONSIDERATO che l’interessato ha rappresentato che:

lavora stabilmente come docente in scienze motorie presso istituti scolastici primari e secondari paritari (allegando, a tal fine, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 1° ottobre 2021 con un’azienda iscritta al FederTerziario Scuola);

tali immagini pubblicate sul proprio profilo social e poi da egli stesso rimosse, sono state indebitamente estratte da tale profilo e risultano non pertinenti e prive di rilievo ai fini giornalistici, tanto da aver già richiesto ed ottenuto da Google LLC, la rimozione dell’URL: https://... che rinviava all’articolo edito da “Nex Quotidiano”;

un analogo riscontro è stato offerto da “Nex Quotidiano” che ha provveduto a rimuovere l’articolo dal proprio sito web;

nonostante ciò, detto articolo è stato riprodotto sul sito web “Progetto Degage” e risulta reperibile al richiamato URL https://...;

non è stato tuttavia possibile rivolgere al titolare del dominio alcuna preliminare richiesta di rimozione del contenuto, stante l’assenza di dati di contatto anche a seguito di ricerche svolte tramite Whois;

priva di riscontro è rimasta anche la richiesta rivolta direttamente al Collettivo studentesco che risultava essere il gestore del sito web;

a Google è stata quindi indirizzata in data 13.01.2022 una nuova richiesta di rimozione di tutti gli URL che rimandano alle immagini indebitamente estratte dal proprio profilo social, nonché  ad un contenuto editoriale già rimosso dal precedente domino;

“incomprensibilmente” in data 14.01.2022, con una decisione opposta a quella precedentemente adottata, il gestore del motore di ricerca ha negato la deindicizzazione rilevando che “i contenuti in questione sembrano riguardare l’impegno pubblico attivo nella sfera politica, senza alcuna indicazione in merito al fatto che lei non abbia più alcun ruolo politico o simile” ed invitandolo a spiegare “il suo attuale livello di coinvolgimento”;

in risposta a tale richiesta ha ribadito che i contenuti di cui ha chiesto la rimozione sono i medesimi già rimossi dal servizio di assistenza e precisato che non svolge alcun tipo di attività politica o ricopre alcun incarico di natura politica né appartiene al movimento XX e che la permanenza di tali informazioni risulta lesiva della propria reputazione ed attività professionale;

le immagini in questione fanno riferimento a gesti ed espressioni risalenti al 2016 da cui si discosta totalmente in quanto non rappresentativi (…) della sua personalità e moralità”, svolgendo, al contrario, dal 2018 attività di personal trainer in proprio come libero professionista;

la replica del gestore del motore di ricerca si è sostanziata nell’impossibilità di provvedere alla rimozione/deindicizzzione dei dati del reclamante presenti su siti di terze parti e nella non invocabilità del diritto all’oblio in ragione di ‘un non meglio precisato “bilanciamento di interessi’’’;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto prospettato nel reclamo, nella vicenda in esame, a fronte di un’opposizione al trattamento dei suoi dati da parte dell’interessato, non può individuarsi alcun motivo legittimo prevalente in capo al titolare e che la permanenza di tali dati comporta un serio pregiudizio alla sua vita professionale e relazionale “con conseguenze negative “(…) sulla forza dei progetti educativi, attività cui è dedito e che desidererebbe legittimamente poter esercitare”;

VISTE le successive note di richiesta di integrazione e chiarimenti dell’Ufficio dell’11 agosto 2022 e di riscontro da parte del reclamante del 12 settembre 2022;

VISTA la nota del 17 ottobre 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del successivo 7 novembre con la quale Google LLC ha comunicato, con riferimento agli URL individuati con i nn. da 2 a 10 nell’atto di reclamo (riprodotti nella memoria con i nn. da 1 a 9) che gli stessi non hanno necessitato di alcun intervento in quanto “le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del dott. XX”, mentre con riguardo all’URL: https://..., contrassegnato con il n. 1, ha ritenuto ancora sussistente un interesse pubblico alle notizie riferite nell’articolo ad esso riferibile e rilevato l’infondatezza della richiesta di deindicizzazione;

CONSIDERATO che, in detta nota, il gestore del motore di ricerca ha precisato, contrariamente a quanto rappresentato dal reclamante, che la rimozione precedentemente effettuata a seguito della richiesta effettuata con riguardo all’URL https//..., si era basata unicamente sulla circostanza che in detto URL (diverso da quelli oggetto del reclamo) non ne fosse rinvenibile il nome, e che la stessa si era adoperata solo per “impedire che la pagina in parola comparisse nel ranking in risposta alle query relative al nome del reclamante” senza effettuare alcuna valutazione nel merito;

VISTE le ulteriori osservazioni di Google circa l’infondatezza della richiesta di deindicizzazione in ragione del:

ruolo di rilevanza pubblica rivestito in tempi molto recenti dal reclamante, data la candidatura a consigliere comunale avvenuta nel 2016 come emerso dagli URl oggetto di reclamo, ma anche quella, da ultimo nel 2018, con il movimento politico XX come affermato dallo stesso reclamante nell’interpello preventivo proposto;

la circostanza che nel reclamo “non si legge nulla in senso contrario” e si richiama in termini generici un coinvolgimento politico dell’interessato nel 2016 ed il successivo cambio di carriera avvenuto solo nel 2018, anno a partire dal quale ha cominciato a svolgere la professione di personal trainer;

la circostanza che la pagina Facebook denominata “XX” non è stata rimossa dal reclamante, come invece da quest’ultimo affermato, risultando ancora visibile, tanto da chiedersi la rimozione di uno degli URL indicati nel reclamo (il n. 9) che ad essa rimanda, nonché la circostanza che in essa si legge inoltre della sua candidatura per XX Roma per detto XX, a riprova del ruolo politico effettivamente svolto all’interno del partito, “fosse anche solo a livello di candidatura”;

la conferma del legame, tutt’ora esistente, del reclamante con il partito politico CausaPoud, tento conto che “la Corte di Giustizia e il WP29 hanno indicato la prevalenza dell’interesse generale ad avere accesso alle informazioni quando l’interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta o delle cariche ricoperte”;

il richiamo a quanto chiarito dallo stesso WP29 su cosa rappresenta “un ruolo nella vita pubblica”, considerando che solitamente tale ruolo può individuarsi, a titolo di esempio, in capo a “politici, alti funzionari pubblici, uomini di affari e professionisti (iscritti agli albi)”;

l’esattezza del contenuto dell’articolo di cui all’URL in questione, posto che l’articolo cui esso rimanda contiene riferimenti alla carriera politica del reclamante ed in particolare alla menzionata candidatura con il partito XX nel 2016;

la circostanza che detto coinvolgimento emerge anche nel reclamo e che l’atto “non pare contenere alcun dato diverso (o ulteriore) rispetto alla ricostruzione storica proposta dall’URL in questione”, tenuto anche conto che il Garante (provv. n. 262/2020) ha chiarito come l’inesattezza dei dati personali sia sindacabile “nei limiti in cui sia verificabile la non corrispondenza delle informazioni diffuse rispetto ad elementi oggettivi”;

la natura giornalistica dell’URL segnalato e la pubblicazione dell’informazione ad opera di un giornalista, a conferma dell’interesse pubblico alla notizia;

l’insussistenza del requisito del trascorrere del tempo, trattandosi di pubblicazione avvenuta nel 2016;

VISTA la nota del 7 dicembre 2022 con la quale l’interessato, nel ribadire le proprie richieste, ha contestato le eccezioni formulate dal titolare evidenziando che:

la presenza dell’articolo nel sito progettodegage.org è frutto di una copia di un articolo presente nel sito fonte “Nex Quotidiano” già rimosso dall’autore e già oggetto di un provvedimento da parte di Google;

le affermazioni di Google risultano inesatte in quanto nessuna azione o atto compiuto dall’interessato, rappresentata online, integra il connotato della rilevanza pubblica che giustificherebbe la permanenza in rete dell’articolo in oggetto, non trattandosi peraltro di una notizia attuale;

alcun ruolo politico è stato rivestito dallo stesso, essendosi candidato alle elezioni amministrative negli anni 2016 e 2018 senza essere mai stato eletto e senza essersi mai ripresentato con lo stesso partito politico o con uno diverso;

un candidato politico anche a livello locale non è necessariamente titolare di un ruolo da dirigente nell’ambito del partito di riferimento;

la notizia delle sue passate candidature è risalente nel tempo e non riveste alcun interesse pubblico attuale, come pure “non vi è nessun comportamento da rimproverare ad oggi”, emergendo solo la grave lesione della riservatezza e dell’immagine del reclamante “in quanto insinuante che allo stesso debbano essere attribuiti i fatti riprovevoli trattati nell’articolo, con ciò valicando anche i confini (…) sotto il profilo della mera “cronaca” per difetto di prove”;

è legittimo l’esercizio del diritto all’oblio volto ad “impedire che contenuti già rimossi in passato dal web dallo stesso Google LLC (…) continuino a comparire nei link di ricerca online”;

l’URL in questione è oggi riprodotto sul sito www.progettodegage.org “sprovvisto di alcuna qualifica di “giornalista” o di “giornale on line” e il cui titolare non è reperibile né individuabile”, tale sito appare un semplice blog riferibile ad un “non chiaro collettivo studentesco”;

VISTA la nota del 22 febbraio 2023 con cui il reclamante ha comunicato che “alla luce delle verifiche postume (…) ad oggi, non permangono visibili sul web i contenuti (…) presenti agli url indicati dai n.ri 2 a 10 e rispetto ai quali si palesa la sopravvenuta carenza di interesse al pronunciamento” e che, al contrario, risulta ancora visibile il contenuto di cui all’URL: https://... ;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 2 a 10 nell’atto di reclamo e richiamati nella memoria di risposta di Google (con i nn. da 1 a 9), i contenuti di tali URL non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto che, relativamente ad essi, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, invece, che con riguardo alla rimozione dell’URL di cui si lamenta ancora permanenza on line, avanzata nei confronti di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, alla luce dei predetti criteri, che:

il contenuto riconducibile all’URL ancora presente on-line di cui è richiesta la rimozione risale ad un'epoca recente (2016) e riveste interesse pubblico in quanto teso a dar conto degli orientamenti politici – manifestati in un contesto pubblico - di una persona candidata a rappresentare gli interessi di una comunità, su mandato del movimento politico XX, per il quale la stessa si è successivamente candidata anche nel 2018;

l’interessato ha svolto un ruolo di rilievo nella vita pubblica, per il fatto stesso di essere stato individuato, all’interno del citato movimento politico, quale candidato idoneo ad assumere responsabilità politico-amministrative – sia nel 2016 che nel 2018 e risulta, quindi potenzialmente idoneo ad essere riproposto per altri incarichi analoghi − (ciò, in linea con i criteri forniti al riguardo dalle citate Linee Guida del WP29 e con le valutazioni già espresse dall’Autorità, in un caso analogo, nel provvedimento n. 13 del 15 gennaio 2020 - doc web n.  9284633);

con riguardo al coinvolgimento del reclamante in XX nessuna diversa ricostruzione, rispetto a quanto descritto nell’articolo, è stata prospettata nell’atto di reclamo;

il tema oggetto dell’articolo mantiene pertanto un carattere di attualità, in quanto riguarda le esternazioni in pubblico di un candidato a posizioni politico-amministrative ed in particolare il gesto del saluto romano configurabile anche come reato (cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2019 n. 21409 e, da ultimo, Cass. pen, sez I, sentenza 17/02/2023, n. 12049); circostanza che induce a ritenere tuttora sussistente l’interesse della collettività alla conoscibilità di dette informazioni;

RITENUTO pertanto di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente agli URL indicati secondo l’elenco della propria memoria di risposta (da n. 1 a 9), e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi