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Provvedimento del 12 settembre 2024 [10065938]

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[doc. web n. 10065938]

Provvedimento del 12 settembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 551 del 12 settembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento dal Sig. XX nei confronti di CISL FP Milano Metropoli;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il reclamo nei confronti del Sindacato e l’attività istruttoria.

In data 21 ottobre 2022, il Sig. XX ha presentato un reclamo all’Autorità nei confronti di CISL FP Milano Metropoli (di seguito, il Sindacato), con cui ha lamentato presunte violazioni del Regolamento, con riferimento al trattamento di dati relativi alla partecipazione ad un incontro sindacale e al rilascio di permessi sindacali da parte di XX, datore di lavoro del reclamante.

In particolare, è stato lamentato che il Sindacato ha inviato a XX una lettera, datata 17 gennaio 2022 (prot. n. 25/2022), con la quale ha rappresentato che il reclamante “in data 13.09.2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e in data 13.10.2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.45 si trovava presso la XX, ente diverso da quello di appartenenza, ad un incontro per trattative sigle RSU XX pur avendo richiesto per quelle date permessi sindacali RSU di 3,36 ore”.

Pertanto il Sindacato in indirizzo, secondo quanto lamentato, avrebbe effettuato un “accesso illegittimo ai dati” nonché una “divulgazione” a “terze persone che hanno poi utilizzato tali dati al precipuo scopo di mettere in cattiva luce [il reclamante] e […] per arrecargli un danno”.

L’Autorità ha aperto un’istruttoria con una richiesta di informazioni dell’8/11/2023. Il Sindacato, con nota di riscontro del 7/12/2023, ha dichiarato che:

“All’interno della XX è stata istituita nel 2018 la R.S.U. sulla base dell’”Accordo Collettivo Nazionale Quadro sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 07/07/1998 e per il comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale” […] e dell’Accordo Collettivo Quadro RSU 2018 […]” (nota del 7/12/2023, p. 2);

“Il funzionamento della RSU si basa sul regolamento “RSU XX” […] che stabilisce, tra le altre regole, che i componenti della RSU sono tenuti a partecipare alle riunioni, ad essere puntuali ed espletare con zelo le mansioni a loro affidate, diffidandoli inoltre dall’intraprendere azioni al di fuori del presente regolamento, e attribuendo alla RSU il potere di censurare i comportamenti scorretti e le violazioni del regolamento, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, potendo essere comunicate tali condotte negligenti e irregolari sia all’amministrazione che ai lavoratori (art. 16)” (nota cit., p. 2);

“Coordinatore della RSU in questione è il Sig. […], delegato CISL FP Milano Metropoli, tra i cui compiti vi è anche quello di “Monitorare l’andamento delle ore di permesso a disposizione della RSU”” (nota cit., p. 2);

“i verbali delle riunioni sindacali della XX sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente (https://....) in ossequio al principio di amministrazione trasparente” (nota cit., p.2);

“Inoltre, è prassi che al termine delle trattative formali con le amministrazioni e con le oo.ss., le RSU inviino alle amministrazioni e a tutti i componenti della RSU i verbali degli incontri, che vengono poi consegnati da questi ultimi alle sigle di rispettiva appartenenza, verbali i cui dati personali dei partecipanti sono conferiti spontaneamente e nella piena consapevolezza della loro diffusione pubblica ex D.Lgs. 33/2013, come sopra indicato” (nota cit., p. 2);

“In tale contesto la scrivente segreteria ha acquisito legittimamente i verbali del 13/09/2021 e del 13/10/2021 […], i quali riportano l’incongruenza relativa alla partecipazione del [reclamante] a tali incontri in quanto membro non appartenente alla RSU dell’XX, essendo componente della RSU XX” (nota cit., p. 2);

“l’acquisizione di tali verbali è un atto legittimo in quanto permette al sindacato […] di poter esercitare le sue attività istituzionali tra cui, nello specifico, di controllo e monitoraggio delle attività dei propri delegati, al fine di consentire la realizzazione degli interessi pubblici a cui è deputati, così specificamente indicato anche nell’informativa privacy ex art. 13 GDPR consegnata ai propri iscritti e delegati” (nota cit., p. 2);

“una volta appresa legittimamente l’anomalia relativa alla condotta del [reclamante], è stato interessato della questione il coordinatore della RSU XX […], per consentirgli di svolgere i propri compiti di monitoraggio e controllo delle ore di permesso a disposizione dei membri della RSU” (nota cit., p. 3);

“Sulla base delle verifiche effettuate dal [coordinatore della RSU] delle ore utilizzare da tutti i membri della propria RSU, previa ricezione da parte della XX del resoconto delle ore di permesso usufruite da ciascun membro […], è emerso che nella giornata del 13/10/2021 il [reclamante] aveva addirittura chiesto delle ore di permesso in misura di 3,36 che sono state utilizzate per partecipare alla RSU della XX, andando quindi a determinare una riduzione illegittima del monte ore a disposizione dello stesso [reclamante] per gli incontri sindacali della propria RSU” (nota cit., p. 3);

la comunicazione oggetto di reclamo “è stata effettuata dalla segreteria CISL di concerto con il coordinatore della RSU […] nel rispetto dell’art. 16 del Regolamento XX (che prevede la comunicazione all’amministrazione competente della condotta negligente e/o scorretta e /o illegittima del membro della RSU), segnalazione avvenuta direttamente dalla Segreteria delle scrivente associazione anche in quanto non era stata costituita la segreteria della RSU XX” (nota cit., p. 3);

nel caso di specie si ritiene che “non siano prevalsi gli interessi, i diritti o le liberta del reclamante rispetto al perseguimento del legittimo interesse perseguito della scrivente organizzazione sindacale e del legittimo interesse del terzo XX ex art. 6, comma 1, lettera F) GDPR, e considerando che il trattamento in questione si è reso necessario anche per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico svolti dalla scrivente organizzazione sindacale nell’interesse della collettività dei lavoratori aderenti” (nota cit., p. 4);

“Non appare ravvisabile, pertanto, nel caso di specie alcuna violazione di legge in materia privacy in danno del [reclamante] da parte della CISL FP Milano Metropoli […], né tantomeno alcun atteggiamento finalizzato ad arrecare a costui un qualche danno ingiusto nei riguardi dell’amministrazione di appartenenza” (nota cit., p. 4).

2. L’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e le deduzioni della Società.

In data 9 giugno 2023, l’Ufficio ha effettuato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, la notificazione al Sindacato delle violazioni del Regolamento riscontrate, con riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, in relazione a quanto stabilito dall’art. 42 del D. Lgs.30/03/2001, n. 165 che disciplina i “Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro”.

In data 6 aprile 2024, il Sindacato ha presentato i propri scritti difensivi nei quali ha dichiarato che:

“non sussiste alcuna acquisizione illecita dei dati del segnalante da parte della scrivente organizzazione sindacale in quanto […] i verbali delle riunioni sindacali della XX da cui sono stati estratti i dati del [reclamante], erano documenti liberamente accessibili in quanto pubblicati sul sito istituzionale dell’ente di riferimento […] così come risultano pubblici anche i dati personali conferiti spontaneamente dagli stessi interessati componenti della RSU” (v. nota 6/4/2024, p. 1);

“è prassi che al termine delle trattative formali con le amministrazioni e con le OO.SS., le RSU inviino alle rispettive amministrazioni e a tutti i componenti della RSU i verbali degli incontri, che vengono poi consegnati da questi ultimi alle sigle di rispettiva appartenenza, verbali i cui dati personali dei partecipanti sono conferiti spontaneamente e nella piena consapevolezza della loro diffusione pubblica” (v. nota cit., p. 1);

“L’acquisizione di tali verbali è, inoltre, un atto legittimo in quanto permette al sindacato […] di poter esercitare le sue attività istituzionali tra cui, nello specifico, quelle di controllo e monitoraggio delle attività dei propri delegati, al fine di consentire la realizzazione degli interessi pubblici a cui la scrivente organizzazione è deputata” (v. nota cit., p. 1);

“come correttamente ravvisato dal Garante, il dato relativo ai permessi sindacali richiesti dal reclamante è stato legittimamente acquisito dal coordinatore della RSU XX che, in base all’art. 11 del Regolamento RSU XX […], annovera tra i propri compiti quello di “monitorare l’andamento delle ore di permesso a disposizione della RSU” (v. nota cit., p.1-2);

“Per quanto riguarda invece la segnalazione da parte della scrivente organizzazione della partecipazione del reclamante alle due riunioni della RSU XX del 13/9/2021 e del 13/10/2021, utilizzando impropriamente le ore di permesso sindacali concessi solo per la RSU XX, si osserva che seppur l’art. 16 del Regolamento RSU 2018 XX stabilisce che “(…) I comportamenti scorretti e le violazioni del regolamento verranno giudicate dalla RSU che censurerà il comportamento che viola i principi di correttezza e buona fede. La censura sarà comunicata sia all’amministrazione che ai lavoratori (…)”, nulla prevede riguardo all’organo o il soggetto tenuto a effettuare tale segnalazione e né le modalità della stessa, non escludendo in nessuna parte che tale segnalazione possa essere fatta per il tramite di un soggetto esterno di concerto con la RSU” (v. nota cit., p. 2);

il Sindacato ha effettuato “materialmente tale segnalazione, anche in quanto non era stata costituita la segreteria interna della RSU, ritenendo di avere agito anche in forza un interesse legittimo proprio e di terzi (la XX a cui appartiene il reclamante) nel segnalare un irregolare utilizzo di permessi sindacali da parte del reclamante, tale da arrecare anche un pregiudizio generale e potenziale alle attività istituzionali della scrivente sigla sindacale” (v. nota cit., p. 2);

“la CISL FP MILANO METROPOLI non ha proceduto pertanto ad emettere autonomamente una censura riguardo la condotta del reclamante in sostituzione al Coordinatore della RSU XX, ma si è limitata a procedere ad una formale comunicazione all’amministrazione di appartenenza del reclamante riguardo l’irregolarità riscontrata” (v. nota cit., p. 2);

“Tantomeno risulta che nella missiva inviata alla XX in data 17/01/2022 […], la CISL FP MILANO METROPOLI ha formalizzato alcuna censura, essendosi soltanto limitata a segnalare l’evento illecito, rimettendo ogni decisione sul piano disciplinare e sanzionatorio alla Pubblica Amministrazione di riferimento” (v. nota cit., p. 2);

qualora l’Autorità ritenesse di non dover archiviare il procedimento, come richiesto, con riferimento agli elementi indicati nell’art. 83, par. 2 del Regolamento il Sindacato ha rappresentato: “La violazione rilevata […] non è stata di carattere intenzionale e, inoltre, ha riguardato una vicenda alla cui base vi è una grave violazione da parte del soggetto segnalante delle disposizioni che regolano l’organismo RSU di appartenenza in danno dei soggetti rappresentati, tra cui gli iscritti al sindacato della scrivente. In ogni caso la condotta oggetto di censura […] può tuttalpiù essere dipesa da una erronea valutazione in buona fede di dover segnalare una condotta illecita a chi di dovere. Il fatto attenzionato, inoltre, ha riguardato una sola comunicazione per un unico soggetto che, per quanto risulta al titolare, non ha avuto conseguenze a seguito di tale comunicazione; infine, la durata della violazione è stata considerevolmente limitata nel tempo” (v. nota cit., p. 3); “Il titolare […] ha prontamente predisposto ulteriori misure organizzative volte a contenere eventuali future situazioni per evitare il ripetersi di simili episodi. Nello specifico è stato predisposto un piano di formazione privacy di tutto il personale, inclusi i livelli apicali, che verrà realizzato a partire dal prossimo mese di giugno” (v. nota cit., p. 3); “Non risulta siano mai state effettuate violazioni precedenti pertinenti con la violazione contestata”, inoltre “Il titolare ha dimostrato il massimo grado di collaborazione con l’Autorità di controllo” e “al titolare non risulta che (a seguito della segnalazione) siano stati presi provvedimenti disciplinari a carico dell’interessato da parte dell’amministrazione di competenza o che vi siano state a carico dello stesso altre conseguenze pregiudizievoli” (v. nota cit., p. 4); “la scrivente organizzazione sindacale non persegue fini di lucro e […] gli scarsi utili annuali di esercizio […] sono comunque annualmente reimpiegati esclusivamente per le finalità istituzionali di implementazione dei servizi e delle funzioni dell’ente a vantaggio della collettività dei lavoratori affiliati. Una qualsiasi tipologia di sanzione economica rappresenterebbe pertanto un gravissimo pregiudizio per l’ente e, in via ultimativa, per i propri affiliati e per la collettività dei lavoratori” (v. nota cit., p. 5).

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi.

Premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”, in base agli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria (richiamati nel precedente paragrafo 1) nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che il Segretario Generale della CISL FP Milano Metropoli, con lettera del 17 gennaio 2022 indirizzata a XX, e in particolare al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore UOC Risorse Umane, nonché al Coordinatore della RSU, ha inviato una “segnalazione ad adempiere utilizzo ore RSU [nome e cognome del reclamante]”.

Con la predetta segnalazione è stato rappresentato che il reclamante “in data 13.09.2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e in data 13.10.2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.45 si trovava presso la XX, ente diverso da quello di appartenenza, ad un incontro per trattative sigle RSU XX pur avendo richiesto per quelle date permessi sindacali RSU di 3,36 ore”.

Con la predetta nota, l’amministrazione è stata altresì invitata ad “attivarsi in merito alla gravità di tale comportamento anche ai fini della valutazione del danno che da esso ne deriva per la XX e per la RSU stessa”, rappresentando che “per tale comportamento esistono i presupposti per una denuncia per danno erariale e la sanzione disciplinare per assenza ingiustificata”. In proposito il datore di lavoro è stato infine invitato a fornire un “urgente riscontro” al mittente (v. All. 1, reclamo cit.).

Alla segnalazione sono stati allegati due moduli per la registrazione delle presenze alle riunioni della RSU XX del 13/9/2021 e del 13/10/2021.

Per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni relative alla partecipazione del reclamante alle predette riunioni del 13/9/2021 e del 13/10/2021, il Sindacato ha rappresentato che “i verbali delle riunioni sindacali della XX sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente” e che comunque, in base a una prassi, le RSU inviano tra l’altro ai componenti delle stesse i verbali degli incontri, “che vengono poi consegnati da questi ultimi alle sigle di rispettiva appartenenza”.

Inoltre, secondo quanto rappresentato, il dato relativo ai permessi sindacali richiesti dal reclamante è stato legittimamente acquisito dal coordinatore della RSU XX che, in base all’art. 11 del Regolamento RSU XX, annovera tra i propri compiti quello di “monitora[re] l’andamento delle ore di permesso a disposizione della RSU” (v. nota del 7/12/2023 e memorie difensive del 6/4/2024).

Al riguardo non sono emerse violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento di dati relativi al reclamante è infatti consistito nella comunicazione al datore di lavoro di quest’ultimo dell’informazione relativa all’utilizzo, da parte sua, dei permessi sindacali richiesti per le date del 13 settembre e 13 ottobre 2021, in particolare la partecipazione alle due riunioni della XX.

In proposito il Sindacato ha infatti ritenuto di aver agito sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento RSU XX.

Il predetto art. 16 (“Sanzioni”) prevede che “I componenti della RSU sono tenuti a partecipare alle riunioni, ad essere puntuali ed espletare con zelo le mansioni a loro affidate. Essi sono diffidati dal divulgare informazioni false o tendenziose e dall’intraprendere azioni al di fuori del presente regolamento. I comportamenti scorretti e le violazioni del regolamento verranno giudicate dalla RSU che censurerà il comportamento che viola i principi di correttezza e buona fede. La censura sarà comunicata sia all’amministrazione che ai lavoratori”.

Pertanto, in base al regolamento interno della RSU di appartenenza del reclamante, spetta alla RSU valutare la conformità o meno ai principi di correttezza e buona fede dell’operato dei componenti e, se del caso, adottare una censura. Tale censura sarà poi comunicata, a cura della medesima rappresentanza unitaria, all’amministrazione.

Nel caso di specie, invece, è emerso che la comunicazione all’amministrazione è stata effettuata da una singola componente della RSU XX, ossia il Sindacato, in assenza peraltro della previa adozione di una censura da parte della stessa RSU nei confronti di un suo componente.
L’estraneità della rappresentanza unitaria alla valutazione dell’operato del reclamante e all’adozione di una censura emerge anche dalla circostanza formale che, tra i destinatari della lettera del 17 gennaio 2022, vi fosse anche il coordinatore della RSU.

Infine si osserva che, se è vero, come argomentato dal Sindacato, che il reclamante non sarebbe stato sottoposto a procedimento disciplinare a seguito della menzionata lettera, comunque, in conseguenza di tale comunicazione, indirizzata anche al responsabile delle risorse umane, il reclamante è stato invitato a produrre le proprie osservazioni all’azienda.

In proposito, non può essere pertanto accolto l’argomento, avanzato dal Sindacato con le memorie difensive, ossia che l’art. 16 sopra richiamato “nulla prevede riguardo all’organo o il soggetto tenuto a effettuare tale segnalazione e né le modalità della stessa, non escludendo in nessuna parte che tale segnalazione possa essere fatta per il tramite di un soggetto esterno di concerto con la RSU”.

Infatti tale disposizione prevede invece espressamente che sia la RSU, nel suo complesso, a “giudicare” e, se del caso, “censurare” i comportamenti dei singoli componenti della RSU stessa, comunicando poi la censura sia ai lavoratori che all’amministrazione di appartenenza.

In base all’art. 42 (“Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro”), comma 6, del D. lgs. 30/3/2001, n. 165, nelle amministrazioni dove viene costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale “I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano”. Il richiamato comma 2 rinvia alla disciplina relativa alla fruizione dei permessi.

Gli artt. 3 e 12 dell’Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 12 aprile 2022, prevedono che la RSU “è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori”.

Pertanto, con riguardo alle modalità di adozione delle decisioni, “La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti”.

Alla luce di tali regole, l’esercizio, da parte di una componente della RSU, di una delle attività di controllo previste dal regolamento interno in capo all’organo unitario di rappresentanza dei lavoratori, come avvenuto nel caso oggetto di reclamo, è quindi in contrasto con quanto stabilito dal richiamato art. 16 del Regolamento RSU 2018 XX.

La condotta del Sindacato, così come accertata, ha pertanto violato il principio generale di liceità dei trattamenti di dati personali (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) nonché l’art. 6 del Regolamento che individua le specifiche condizioni di liceità dei trattamenti di dati personali e stabilisce che il trattamento può essere effettuato, con riferimento all’ipotesi prospettabile nel caso di specie, solo se “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento).

Nel caso di specie i diritti, i compiti e le prerogative attribuiti alle RSU sono disciplinati da norme di legge (art. 42, D. Lgs. n. 165/2001 cit.) e, in base a queste, dalla contrattazione collettiva (a livello nazionale e aziendale: Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale e Regolamento RSU 2018 XX) (art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento).

Né, in relazione al caso oggetto di reclamo, può essere considerata idonea condizione di liceità del trattamento il legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento: “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato”), come dedotto dal Sindacato, considerato che il trattamento stesso è espressamente disciplinato dal regolamento interno della RSU e pertanto il reclamante aveva una ragionevole aspettativa che un trattamento siffatto non si sarebbe verificato (v. Cons. 47 del Regolamento).

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Per i suesposti motivi l’Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultano pertanto inidonee a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

La condotta posta in essere dal Sindacato, che è consistita nel comunicare all’amministrazione di appartenenza del reclamante informazioni relative alla sua partecipazione ad assemblee sindacali chiedendo nel contempo al datore di “attivarsi” a fronte di un comportamento connotato da “gravità” e di fornire altresì al Sindacato stesso un “urgente riscontro”, si pone in contrasto con quanto previsto da specifica disciplina espressione dell’autonomia collettiva (art. 16 del Regolamento RSU XX) conformemente a quanto previsto dalla disciplina di rango normativo.

Ciò ha pertanto comportato il trattamento dei dati del reclamante in assenza di idonea condizione di liceità del trattamento, come prescritto dagli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nei termini sopra indicati.

In relazione alla fattispecie in esame, deve osservarsi che l’assenza, allo stato, di precedenti specifici a carico del Sindacato, il carattere episodico della violazione, il numero di interessati coinvolti (pari a uno), l’adozione di misure preordinate, secondo quanto rappresentato all’Autorità, ad evitare il “ripetersi di simili episodi”, costituiscono tutti elementi che, unitamente alla natura del Sindacato e alla sua funzione di rappresentanza di interessi collettivi, inducono a qualificare l’infrazione come “violazione minore” (art. 83, par. 2, e Considerando 148 del Regolamento). 

Si ritiene, quindi, che, relativamente al caso in esame, occorra ammonire il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143 del Codice e 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per aver effettuato una comunicazione di dati in assenza di base giuridica secondo quanto prescritto dagli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento, nei termini indicati in motivazione.

Si rappresenta, altresì, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

Si informa, infine, che come da disposizioni normative e regolamentari dell’Ufficio (art. 154-bis, comma 3, del Codice; art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019), copia del presente provvedimento verrà pubblicata sul sito web del Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento rileva l’illiceità del trattamento effettuato da CISL FP Milano Metropoli, con sede legale in Viale Lunigiana, 42 (MI), C.F. 97144260151, descritto nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento ammonisce CISL FP Milano Metropoli, quale titolare del trattamento in questione, per aver effettuato una comunicazione di dati in assenza di base giuridica secondo quanto prescritto dagli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 12 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
10065938
Data
12/09/24

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni del Garante