Parere del Garante sul testo di cinque emendamenti, di iniziativa...
Parere del Garante sul testo di cinque emendamenti, di iniziativa parlamentare riguardanti la disciplina del nuovo catasto urbano - 12 dicembre 2024 [10097373]
[doc. web n. 10097373]
Parere del Garante sul testo di cinque emendamenti, di iniziativa parlamentare riguardanti la disciplina del nuovo catasto urbano - 12 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 790 del 12 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere del Garante sul testo di cinque emendamenti, di iniziativa parlamentare, di identico contenuto, riguardanti la disciplina del nuovo catasto urbano, presentati al disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027 (AC 2112-bis), attualmente all’esame della V Commissione della Camera dei deputati.
In particolare, si tratta delle proposte emendative nn. 8.085, 8.084, 8.0154, 8.0155 e 8.0156 le quali, nel novellare il secondo comma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e s.m.i., aggiungono le planimetrie delle unità immobiliari urbane tra gli elementi costitutivi del nuovo catasto edilizio urbano.
RILEVATO
La disciplina vigente individua, quali elementi costitutivi del nuovo catasto edilizio urbano, lo schedario delle partite, lo schedario dei possessori e la mappa urbana (articolo 16).
L’articolo 17 del R.d.l. 652 del 1939 prevede, inoltre, che il nuovo catasto edilizio urbano sia conservato e aggiornato, in modo continuo e anche con verificazioni periodiche, al fine di evidenziare, per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono, tra l’altro, nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.
Il d.P.R. n. 1142 del 1949, recante “Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, dispone inoltre che ciascuna unità immobiliare accertata debba essere identificata in catasto con l’indicazione della via e della località, del numero civico, della scala del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa (o, in caso di sua indisponibilità, con il riferimento a una rappresentazione planimetrica dei fabbricati: artt. 43 e 44). Per altro verso, il d.P.R. n. 650 del 1972, recante “Perfezionamento e revisione del sistema catastale” reca disposizioni in materia, tra l’altro, di volture dei beni iscritti in catasto (art. 14).
L’articolo 29, c. 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e s.m.i. prevede, infine, che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
RITENUTO
Le proposte emendative novellano, in particolare, l’articolo 16, comma secondo, del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 prevedendo che il nuovo catasto edilizio urbano sia costituito, oltre che dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalle mappe urbane, anche dalle planimetrie delle unità immobiliari.
Tale novella non presenta, di per sé, significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.
L’inclusione, tra gli elementi costitutivi del nuovo catasto edilizio urbano, della planimetria catastale non appare, infatti, eccedere le finalità a quest’ultimo ascritte dal citato articolo 17 del Regio decreto-legge, in ragione della funzionalità di tali atti rispetto alla valutazione della consistenza dell’unità immobiliare.
Tuttavia, l’idoneità delle planimetrie a rivelare la rappresentazione della disposizione interna delle unità immobiliari e, dunque, a fornire elementi conoscitivi su scelte personali degli interessati, suggerisce di introdurre cautele corrispondenti sotto il profilo del regime di accessibilità di tali documenti da parte di soggetti diversi da coloro i quali vantino diritti reali sull’immobile o dagli altri soggetti legittimati sulla base della disciplina vigente.
L’inclusione delle planimetrie nell’ambito degli elementi costitutivi del nuovo catasto edilizio urbano ne determinerebbe, infatti, la soggezione al regime di pubblicità previsto dall’articolo 65 del d.P.R. n. 1142 del 1949, che dispone appunto la “pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprietà della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unità immobiliari urbane”.
Per tale ragione, è opportuno che la novella proposta sia integrata dalla previsione espressa dell’esclusione delle planimetrie dal novero degli atti soggetti al regime di cui al citato articolo 65 e suscettibili, comunque, di ostensione a soggetti diversi da coloro i quali vantino diritti reali sull’immobile o dagli altri soggetti legittimati (quali, ad esempio, i notai o soggetti delegati dall’autorità giudiziaria o dagli stessi proprietari, anche ai sensi dell’articolo 27, comma 2-undecies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) sulla base della disciplina vigente, che coniuga il diritto alla riservatezza degli interessati con le esigenze di conoscibilità degli atti a rilevanza catastale.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento esprime parere favorevole sugli emendamenti proposti con la condizione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’esigenza di integrarne il testo con la previsione dell’espressa esclusione, delle planimetrie, dal novero degli atti soggetti al regime di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e suscettibili, comunque, di ostensione a soggetti diversi da coloro i quali vantino diritti reali sull’immobile o dagli altri soggetti legittimati sulla base della disciplina vigente.
Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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