Provvedimento del 13 marzo 2025 [10137429]
Provvedimento del 13 marzo 2025 [10137429]
[doc. web n. 10137429]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 137 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il verbale della Questura di Roma – VI Distretto di Pubblica Sicurezza “Casilino” – il quale riferisce di un controllo effettuato, in data 7.10.2022, presso il pubblico esercizio denominato “Minimarket di Jaman Zayed”, con domicilio fiscale in Guidonia Montecelio (RM) via Federico Torre 8B e luogo di esercizio in Roma via Don Primo Mazzolari 238, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza regolarmente funzionante, in assenza di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere;
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento.
Con nota del 10.10.22, la Questura di Roma – VI Distretto di Pubblica Sicurezza “Casilino” - trasmetteva a questa Autorità il verbale del controllo effettuato, in data 7.10.22, dal predetto Corpo di polizia, presso il pubblico esercizio denominato “Minimarket di Jaman Zayed”, con luogo di esercizio in Roma via Don Primo Mazzolari 238, esercente l’attività di “Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari”, il cui titolare risulta essere la impresa individuale Jaman Zayed, con cui veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, regolarmente funzionante, composto da 6 telecamere, in assenza di idonei cartelli informativi della presenza delle stesse.
L’Ufficio, con nota del 5.12.2022 (prot. n. 76247), provvedeva pertanto a notificare, al titolare del trattamento, l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.
Nonostante sia stato informato della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, il titolare del trattamento, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo.
2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.
A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).
Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).
Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”.
Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.
Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.
3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.
Sulla base dell’accertamento effettuato è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso il pubblico esercizio denominato “Minimarket di Jaman Zayed” con luogo di esercizio in Roma via Don Primo Mazzolari 238 era attivo e funzionante e che non risultava essere stato apposto alcun cartello recante l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
Nel caso di specie, risulta quindi comprovato che è stato effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa.
Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.
4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.
Il trattamento dei dati personali effettuato dalla impresa individuale Jaman Zayed risulta pertanto illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 (informativa) del Regolamento.
La violazione accertata nei termini di cui in motivazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del grado di responsabilità e della maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. cons. 148 del Regolamento).
All’esito dell’istruttoria e accertata l’illiceità della condotta come sopra descritta, deve:
ingiungersi al titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 58 par. 2 lett. d) del Regolamento, di procedere all’applicazione di idonei cartelli recanti le informazioni sul trattamento come indicato al punto 2 del presente provvedimento
adottarsi un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
OMISSIS
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla impresa individuale Jaman Zayed attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale denominato “Minimarket di Jaman Zayed” con luogo di esercizio in Roma via Don Primo Mazzolari 238, di cui la impresa individuale risulta titolare, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5 e 13 del Regolamento;
OMISSIS
DISPONE
ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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