Parere alla Provincia autonoma di Trento su uno schema di norma da...
Parere alla Provincia autonoma di Trento su uno schema di norma da inserirsi all’interno del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio provinciale del 2025, volta a definire le modalità di gestione delle informazioni raccolte attraverso la nuova rete provinciale di monitoraggio del traffico - 10 aprile 2025 [10141264]
[doc. web n. 10141264]
Parere alla Provincia autonoma di Trento su uno schema di norma da inserirsi all’interno del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio provinciale del 2025, volta a definire le modalità di gestione delle informazioni raccolte attraverso la nuova rete provinciale di monitoraggio del traffico - 10 aprile 2025
Registro dei provvedimenti
n. 198 del 10 aprile 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 1, lett. c);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di norma da inserirsi all’interno del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio provinciale del 2025, volta a definire le modalità di gestione delle informazioni raccolte attraverso la nuova rete provinciale di monitoraggio del traffico.
La proposta si inserisce nell’ambito di un progetto che, in attuazione delle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla progettazione di sistemi di monitoraggio del traffico, prevede la raccolta e l’analisi dei dati – individuazione dei flussi; verifica delle origini/destinazioni; percorsi, tipologia e classe di motorizzazione dei veicoli − provenienti dalle vetture in transito sulle strade del territorio provinciale, per fornire istruzioni e supporto decisionale nella gestione della rete.
Secondo quanto riportato nella corrispondente relazione illustrativa, il monitoraggio dei flussi veicolari avverrebbe attraverso un sistema di varchi, dislocati lungo gli assi principali della rete stradale territoriale, equipaggiati di telecamere per la lettura targhe. Le informazioni acquisite dal sistema verrebbero quindi anonimizzate, in ragione dell’irrilevanza, ai fini della realizzazione delle finalità perseguite, dei tracciati relativi ai singoli veicoli.
La proposta formulata dalla Provincia presenta – nei termini che saranno di seguito illustrati - un mutamento di costruzione normativa rispetto a quella oggetto del parere del Garante n. 538 del 12 settembre 2024 (doc. web n. 10062327), che pertanto rende opportuna una nuova consultazione dell’Autorità.
La Provincia ha altresì inviato, a corredo della proposta normativa, un disciplinare tecnico da cui si evincono le modalità del trattamento, i processi di “anonimizzazione” dei dati e le relative tempistiche di conservazione, nonché le valutazioni in ordine alle criticità riscontrate e alle contromisure adottate a mitigazione dei rischi, rinviando poi per gli ulteriori dettagli al Piano statistico provinciale
RILEVATO
Lo schema di norma legittima, al comma 1, la Provincia a trattare, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, minimizzazione e limitazione della finalità di cui all'articolo 5, par. 1, lettere b) e c), e articolo 25 del Regolamento, i dati relativi agli spostamenti dei veicoli che transitano sulla rete autostradale dalla stessa gestita per finalità di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi su essa inerenti. Il richiamo al principio di limitazione della finalità recepisce uno dei rilievi espressi dal Garante con il parere del 12 settembre 2024.
Il comma 2 demanda – non più al regolamento attuativo, come nella proposta oggetto del parere del 12 settembre 2024, ma – al Programma statistico provinciale la definizione dei criteri, delle modalità e delle misure di sicurezza relativi al trattamento, con individuazione puntuale delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi di interesse provinciale, nonché delle relative metodologie e modalità attuative, degli specifici dati trattati, delle operazioni eseguibili, dei periodi di conservazione e delle misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto. Rispetto al testo oggetto del parere del 12 settembre, l’attuale indica, al comma 2, nella finalità statistica lo scopo perseguito dal trattamento, in una correlazione con i fini, di natura amministrativa, richiamati al comma 1, non del tutto chiara.
Il medesimo comma, inoltre, demanda al Programma statistico provinciale la definizione, oltre alle specifiche modalità di raccolta dei dati, anche di “ogni altro elemento necessario a garantire un utilizzo dei dati unicamente in forma anonima e aggregata”, anche tramite il richiamo alle indicazioni metodologiche condivise con la struttura provinciale titolare della rilevazione statistica.
Il comma 3 ribadisce la regola espressa all’articolo 6-bis del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica), secondo cui “i dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non è più necessaria per i relativi trattamenti statistici”.
Conformemente alle indicazioni e alle garanzie stabilite dal Programma statistico provinciale, viene inoltre prevista la possibilità di raccogliere e comunicare i dati alla Provincia da parte degli enti locali (comma 4), come pure la loro utilizzabilità ai fini dell’adempimento − secondo le modalità individuate dalla normativa di riferimento − dell’obbligo di trasmissione dei dati all’archivio nazionale delle strade (articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada”), ovvero ad altre banche dati statali (comma 5).
La proposta normativa, al fine di adeguarsi alle osservazioni fornite nel parere del 12 settembre 2024, reca ora al comma 4 la precisazione secondo cui la Provincia e gli enti locali rivestono il ruolo di titolare del trattamento per i dati rispettivamente raccolti.
RITENUTO
Lo schema di disposizione provinciale, seppur già esaminato dal Garante in un testo diverso, richiede oggi una rinnovata attenzione da parte dell’Autorità in considerazione della sua mutata costruzione normativa.
Al riguardo, la Provincia – in seguito a espressa richiesta di chiarimento - ha indicato le ragioni del mutamento di impostazione principalmente nella “nuova e diversa valutazione” circa le tecnologie per la gestione del flusso di dati alla base della rete di monitoraggio del traffico, anche in considerazione dell’ampio ventaglio di opzioni tecnologiche disponibili, peraltro soggette a rapida evoluzione. Tale analisi ha indirizzato la Provincia verso una differente impostazione della disciplina sul monitoraggio, prediligendo un impianto normativo più snello rispetto a quello regolamentare, in grado di garantire maggiore celerità in termini di adozione e sostituzione delle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato.
In tale prospettiva, la Provincia ha ritenuto necessario ridefinire una costruzione normativa che permettesse di integrare il sistema in maniera dinamica, demandando quindi la disciplina di dettaglio al Programma statistico provinciale (adottato periodicamente con deliberazione della Giunta e sottoposto contestualmente al parere del Garante), anziché alla norma regolamentare (prevista nella precedente versione).
A tale costruzione non ostano la disciplina di protezione dei dati né quella di settore (artt. 5, 6 par. 1, lett. e) del Regolamento e 2-ter del Codice; l.p. 23 ottobre 2014, n. 9 e d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322), sebbene la fonte primaria debba essere integrata rispetto ad alcuni elementi essenziali del trattamento, di seguito esposti.
In primo luogo, è necessario chiarire il rapporto tra i trattamenti dei dati di cui ai commi 1 e 2, che perseguono finalità distinte (amministrative i primi, statistiche i secondi), nel rispetto del divieto di “implicazioni amministrative” dei trattamenti per fini statistici, sanciti dall’articolo 105 del Codice (norma che dovrebbe essere oggetto di una specifica clausola di salvaguardia da introdurre anche al comma 5). In tale prospettiva, il comma 1 andrebbe integrato con un riferimento esplicito alla natura aggregata dei dati trattati e non dovrebbe demandare al Programma statistico provinciale la disciplina di dettaglio, in ragione della diversità di contesto in cui si articola il trattamento.
Laddove, peraltro- come si evince dallo schema di Programma statistico provinciale trasmesso e oggetto di separato parere – si intenda coinvolgere, nel trattamento, soggetti terzi in qualità di responsabili ex articolo 28 del Regolamento, tale possibilità dovrebbe essere espressamente prevista dalla norma in esame.
Infine, si ribadisce quanto già osservato nel parere di settembre, in ordine alla necessità di specificare, al comma 5, le “altre banche dati statali” cui si intende trasmettere i dati, unitamente alle finalità sottese a tale comunicazione, per esigenze di conformità al principio di trasparenza del trattamento e di determinatezza della previsione normativa.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di norma proposto con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:
a) chiarire il rapporto tra i trattamenti dei dati di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto del disposto di cui all’articolo 105 del Codice;
b) integrare il comma 1 con un riferimento esplicito alla natura aggregata dei dati trattati, espungendo il richiamo al Programma statistico provinciale (implicito nel rinvio al comma 2) quale atto cui demandare la disciplina di dettaglio del trattamento;
c) prevedere espressamente la possibilità, ove si intenda avvalersene, di coinvolgere, nel trattamento, soggetti terzi in qualità di responsabili ex articolo 28 del Regolamento;
d) introdurre, al comma 5, una clausola di salvaguardia rispetto all’articolo 105 del Codice specificando, per altro verso, le “altre banche dati statali” cui si intende trasmettere i dati, unitamente alle finalità perseguite.
Roma, 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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