Parere Provincia Autonoma di Bolzano su una proposta di legge di novella...
Parere Provincia Autonoma di Bolzano su una proposta di legge di novella della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale" - 29 aprile 2025 [10141283]
[doc. web n. 10141283]
Parere Provincia Autonoma di Bolzano su una proposta di legge di novella della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale" - 29 aprile 2025
Registro dei provvedimenti
n. 240 del 29 aprile 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 1, lett. c);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”;
Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale reggente, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
La Provincia Autonoma di Bolzano ha richiesto il parere del Garante su di una proposta di legge di novella della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”.
Conformemente alle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, l’articolo 23 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, attribuisce, per la Provincia, le funzioni in ambito di medicina legale all’Azienda Sanitaria, che le esercita mediante il servizio di medicina legale.
Tra le funzioni indicate all’articolo 23 è compreso anche l’accertamento della condi-zione di disabilità (c. 2, lett. d)), effettuato per la Provincia – ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 – dalle Commissioni sanitarie istituite pres-so l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 della leg-ge 5 febbraio 1992, n. 104, che invece attribuisce tale funzione all’INPS.
A livello statale, infatti le competenze in materia di accertamenti sanitari relativi alle materie dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono ripartite tra le Aziende sanitarie locali e l’INPS, cui peraltro spettano gli accertamenti definitivi (v., tra gli altri, art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 120; art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 1, c. 1 e 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295; art. 1, c. 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68). All’ INPS, inoltre, sono ascritte le funzioni già svolte, sulla base di specifiche norme di legge, dalle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 45, c. 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).
RILEVATO
La novella introduce il comma 9-bis all’articolo 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 legittimando - ai fini della realizzazione degli scopi di rilevante interesse pubblico perseguiti dall’INPS, riconducibili alle materie di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettere s) e aa), del Codice - l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a comunicare all’Istituto i dati sanitari inerenti alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni mediche, necessari all’assolvimento dei compiti di competenza dell’Istituto. Tale comunicazione può avvenire anche mediante il ricorso a piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) (quest’ultimo erroneamente indicato come di “proporzionalità”, anziché di limitazione della finalità) e c), e all'articolo 25 del Regolamento.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la novella si giustificherebbe alla luce del richiamato quadro normativo , che riconduce l’attività svolta dalle commissioni mediche – afferenti, diversamente che in altre Regioni, alla stessa Azienda sanitaria dell’Alto-Adige, invece che all’INPS − alle competenze statutarie della Provincia in materia di tutela della salute. Tale soluzione normativa è analoga (e risponde a ragioni analoghe a quelle sottese) alla modifica della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 23 del 1991, sul cui schema il Garante ha reso parere il 14 novembre 2024, n. 692.
Pertanto, si ravvisa l’esigenza che l’INPS − già detentore, a livello statale, dei dati sanitari necessari al riconoscimento delle prestazioni economiche correlate allo stato di invalidità e disabilità degli interessati – disponga (anche) di alcuni dati sanitari contenuti nei verbali predisposti dalle commissioni mediche provinciali, ai fini delle valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dalla pertinente normativa statale.
La novella, in questo senso, legittimerebbe l’Istituto ad acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, fungendo da presupposto di liceità per la trasmissione a quest’ultimo, da parte dell’Azienda sanitaria provinciale, dei dati sanitari necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti su indicati.
La proposta oggetto del presente parere si conforma ai rilievi rivolti dal Garante alla Provincia di Trento con il citato parere del 14 novembre 2024.
In particolare, al primo periodo del comma di nuova introduzione, si autorizza la comunicazione dei dati sanitari sulla condizione di disabilità dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige all’INPS nella sola ipotesi in cui essi risultino necessari all’assolvimento dei compiti di competenza dell’Istituto e quando il loro trattamento, da parte dell’Istituto, sia previsto da una norma conformemente all’articolo 2-sexies, comma 2, lettere s) e aa) del Codice (v. punto a) del parere).
Al terzo periodo, inoltre – in linea con la condizione di cui alla lettera b) del parere –, si demanda alla Giunta provinciale la definizione delle tipologie di dati personali oggetto di trasmissione, delle modalità del trattamento e delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un livello adeguato di sicurezza, la tutela dei diritti degli interessati, nonché l’osservanza del principio di esattezza.
RITENUTO
La proposta legislativa, funzionale all’accertamento, da parte dell’INPS, della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni economiche previste in materia di disabilità e invalidità, non presenta profili di criticità in materia di protezione dei dati personali.
Va, tuttavia, precisata, all’ultimo periodo del comma, la natura - necessariamente conforme al disposto di cui all’articolo 2-sexies, c.1, del Codice - della deliberazione giuntale cui è demandata la disciplina attuativa, da sottoporre al previo parere del Garante.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sulla proposta di legge, con la condizione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all’esigenza di precisare la natura della deliberazione giuntale cui è demandata la disciplina attuativa, da sottoporre al previo parere del Garante.
Roma, 29 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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