Parere su uno schema di decreto, di natura regolamentare, teso a...
Parere su uno schema di decreto, di natura regolamentare, teso a individuare e specificare le categorie professionali, nonché i relativi settori di specializzazioni, in cui si suddivide l’albo dei periti, istituito presso ogni Tribunale, ai sensi dell’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - 23 ottobre 2025 [10197345]
[doc. web n. 10197345]
Parere su uno schema di decreto, di natura regolamentare, teso a individuare e specificare le categorie professionali, nonché i relativi settori di specializzazioni, in cui si suddivide l’albo dei periti, istituito presso ogni Tribunale, ai sensi dell’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - 23 ottobre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 624 del 23 ottobre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, di natura regolamentare, teso a individuare e specificare le categorie professionali, nonché i relativi settori di specializzazioni, in cui si suddivide l’albo dei periti, istituito presso ogni Tribunale, ai sensi dell’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Il comma 5-bis dell’articolo demanda a un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy l’individuazione delle categorie dell'albo dei periti presso il tribunale e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, ulteriori rispetto a quelle già previste al comma 2 (categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, trascrizione, interpretariato e traduzione).
RILEVATO
Lo schema di regolamento si compone di tre articoli e di due allegati (A e B) che ne costituiscono parte integrante e contengono l’elenco delle categorie e dei settori di specializzazione, ulteriori rispetto a quelle già previste dal comma 2 del citato articolo 67.
Al suo primo articolo, il provvedimento indica la finalità del regolamento, prevedendo che – in attuazione dell’articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale- vengano stabilite le categorie professionali in cui si suddivide l'albo dei periti, ulteriori rispetto a quelle già previste e i relativi settori di specializzazione.
L’articolo 2, invece, specifica ai primi due commi che le categorie indicate nell’allegato A sono suddivise in settori di specializzazione; al terzo comma, con riferimento alla categoria medico-chirurgica, sottolinea l’applicazione della tabella di equipollenza di cui all'allegato B.
L’ultimo comma precisa che nell’allegato A, nell’ambito della categoria dei traduttori, degli interpreti e di quella di mediazione interculturale, per ciascun perito sono indicate le lingue straniere nonché gli eventuali dialetti conosciuti.
L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
RITENUTO
Lo schema di regolamento, come indicato nella relazione illustrativa, risulta predisposto allineando, nei limiti di compatibilità, le categorie e i settori di specializzazione considerati a quelli già individuati per l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (All.ti A e B) nel procedimento civile con il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109. Esso reca, a sua volta, l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Sullo schema di tale decreto e sui relativi allegati, il Garante ha reso parere il 17 maggio 2023.
Si sottolinea che attualmente, come pure indicato dalla Relazione illustrativa, il decreto 109 del 2023 è in corso di revisione per includervi talune categorie (professione sanitaria infermieristica e ostetrica; periti assicurativi, massofisioterapisti e pedagogisti) e taluni settori di specializzazione (in relazione alla categoria degli interpreti e traduttori), nonché per ridefinire alcune specializzazioni cui riconoscere la multidisciplinarietà.
Dal punto di vista della protezione dei dati personali il testo non presenta particolari criticità e, pertanto, non residuano rilievi da formulare.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento.
Roma, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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