Provvedimento del 27 novembre 2025 [10209810]
Provvedimento del 27 novembre 2025 [10209810]
[doc. web n. 10209810]
Provvedimento del 27 novembre 2025*
*Il giudizio di opposizione contro il provvedimento è pendente
Registro dei provvedimenti
n. 702 del 27 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo del XX, XX, magistrato presso la Corte XX, ha lamentato per il tramite del proprio avvocato presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali – sia da parte della predetta Corte che da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, organo di autogoverno della magistratura XX - con riguardo al trattamento dei dati relativi alla sua salute nell’ambito della procedura relativa alla sua assegnazione interna presso altra sezione della medesima Corte.
In particolare, in base a quanto emerge dal reclamo, nel caso di specie l’istanza di trasferimento, presentata dal reclamante al Consiglio di Presidenza della Giustizia XX e motivata sulla base delle sue “condizioni fisiche gravi ed invalidanti, certificate dall’INPS” (cfr. reclamo), sarebbe stata rigettata dal Consiglio con l’adozione di una delibera nella quale veniva fatto esplicito riferimento alle “gravi limitazioni fisiche” dell’interessato nonché alle “sue condizioni fisiche gravi ed invalidanti”, con annesso il richiamo al verbale rilasciato dall’INPS (cfr. delibera n. XX).
Dal reclamo si evince, altresì, che la predetta delibera sarebbe stata successivamente trasmessa, ai fini della notificazione al reclamante, alla segretaria del Presidente della Corte - la quale, secondo il reclamante medesimo, “non avrebbe avuto alcun titolo per conoscere i dati” - e che il Presidente medesimo avrebbe successivamente indetto un interpello al fine “di coprire le vacanze createsi a seguito della richiesta di trasferimento”, in tal modo “divulga[…ndo] a tutti i giudici della Commissione […] due circostanze che dovevano rimanere coperte dal riserbo ossia quella della presentazione della domanda di trasferimento […] (circostanza che [secondo il reclamante] doveva essere invece sostituita dal riferimento generico “ad un giudice”) e le ragioni di tale domanda divulgate a tutti i colleghi del […] rinvenute nel riferimento spurio alle “sue condizioni personali” che alludono alle sue condizioni di salute” (cfr. reclamo).
Il reclamante ha, altresì, evidenziato che il riferimento alle “sue condizioni personali” sarebbe stato reiterato nel decreto che ha infine disposto il trasferimento, ossia il decreto n. XX, trasmesso per conoscenza al Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, ai Presidenti delle Sezioni interessate e “a tutti i componenti della Corte” (cfr. decreto n. XX cit.).
2. L’attività istruttoria.
Nell’ambito dell’istruttoria, il Ministero XX, con note del XX e del XX, ha fornito specifici elementi informativi in merito a quanto rappresentato nel reclamo, dai quali si evince in particolare che:
- “a seguito di interpello diramato in data XX […] per l’applicazione interna di n. X Vicepresidenti e n. XX giudici alle Sezioni specificamente indicate, il [... reclamante] ha manifestato la propria disponibilità a essere applicato in via esclusiva [… ad altra Sezione] della Sede centrale [… della] Corte, invocando, a fondamento dell’istanza e in ragione delle sue condizioni di salute, la Risoluzione n. XX del XX del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX; considerato che la richiesta era tesa a ottenere non l’applicazione interna a un’altra Sezione della Corte, con mantenimento dell’assegnazione alla propria Sezione di titolarità, bensì il trasferimento interno da una Sezione a un’altra, del tutto estraneo all’oggetto dell’interpello, e che, comunque, proprio in base alla Risoluzione consiliare richiamata dall’interessato, l’applicazione esclusiva andava semmai chiesta al [… Consiglio di Presidenza della Giustizia XX], con decreto del XX […] l’istanza è stata ritenuta non valutabile positivamente” (cfr. relazione della Corte XX, XX – prot. n. XX del XX, allegata alla menzionata nota del XX);
- “con istanza del XX [… il reclamante] – reiterando [… la predetta] precedente richiesta di analogo contenuto […] chiedeva [quindi] al Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, per il tramite gerarchico del Presidente della Corte XX, il trasferimento della titolarità presso una sezione […] della sede centrale dello stesso ufficio giudiziario a causa delle “sue condizioni fisiche gravi ed invalidanti, certificate dall’Inps […] con verbale […] di cui si allega copia” (cfr. nota del XX);
- “l’istanza, di cui veniva evidenziata l’”ovvia urgenza”, si fondava dichiaratamente sulla risoluzione n. XX [… del XX], che consente ai componenti delle Corti XX, in situazioni di grave e documentato impedimento personale per motivi di salute, di ottenere l’applicazione in via esclusiva presso altra sede – diversa da quella di assegnazione - più agevole al suo raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale” (cfr. nota del XX).
- “ravvisando nel caso concreto il ricorrere di una fattispecie differente dall’applicazione esclusiva presso altra sede, il Consiglio di Presidenza della Giustizia XX con delibera n. XX invitava il Presidente della Corte XX a provvedere sulla suddetta istanza, tesa ad ottenere piuttosto un’assegnazione interna presso altra sezione della medesima Corte” (cfr. nota del XX);
- ““Condizioni personali” è un termine volutamente generico, che non identifica necessariamente situazioni di salute e che può includere diverse fattispecie, come ad esempio: esigenze di conciliazione vita-lavoro, legate a particolari situazioni familiari o logistiche; motivazioni legate a condizioni personali o familiari difficili, che non rientrano necessariamente nella sfera sanitaria; altre ragioni che richiedono flessibilità, come incarichi di tipo accademico o amministrativo. Questa formulazione ha assicurato che solo il personale autorizzato potesse comprendere le circostanze specifiche e che non si rivelassero dettagli sanitari al personale non autorizzato” (cfr. relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX XX – XX prot. n. XX del XX, allegata alla menzionata nota del XX);
- “anche la successiva comunicazione della delibera n. XX - non pubblicata nel portale, ma effettuata per il tramite della casella PEC istituzionale dalla segreteria dell’organo di autogoverno alla segreteria della Corte XX - al fine di proseguire il procedimento attivato dall’istante e concludere lo stesso con la sua eventuale diversa assegnazione interna da parte del Presidente dell’ufficio giudiziario in oggetto, appare del tutto legittima” (cfr. nota del XX);
- “con riguardo agli atti ed ai documenti interni, prodotti nell’ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, si rappresenta che gli stessi risultano trattati esclusivamente da specifiche figure a ciò autorizzate, che hanno necessità di trattarli in ragione delle mansioni assegnate e dello specifico ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento […] e così anche nel contesto della Corte XX” (cfr. nota del XX
- in ogni caso, “gli atti amministrativi interni che gestiscono richieste come quella del [… reclamante] seguono un regime di pubblicità limitata. Essi sono infatti visibili esclusivamente a specifiche figure autorizzate, interne al Consiglio della Presidenza e della Commissione XX, al solo scopo di garantire la regolarità procedurale e la corretta gestione del personale. La documentazione di trasferimento non è pubblicamente accessibile e non viene condivisa con soggetti non autorizzati” (cfr. relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX – XX prot. n. XX del XX, allegata alla menzionata nota del XX);
- “la responsabile dell’Ufficio di Segreteria della Presidenza della Corte XX in esame […]aveva ogni facoltà di ricevere, nello svolgimento del proprio incarico, la comunicazione via PEC della delibera n. XX del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX e di conoscerne il contenuto per la sottoposizione al Presidente e l’assunzione da parte di quest’ultimo delle decisioni di competenza in merito alla successiva procedura di interpello” (cfr. nota del XX; inoltre, “dagli atti relativi alla vicenda del [… reclamante] risulta che egli, [… in precedenti] note […] ha comunicato il proprio stato di salute con i medesimi dettagli riportati nella delibera n. XX. Tali comunicazioni includevano come destinatari anche il personale della Segreteria della Corte, il medesimo personale che nel reclamo al Garante viene indicato come “non avente titolo per conoscere i dati” (cfr. relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX – XX prot. n. XX del XX, allegata alla menzionata nota del XX);
- “effettivamente, con provvedimento del XX […], il Presidente […] indiceva un interpello indirizzato a tutti i giudici dello stesso ufficio giudiziario, affinché esprimessero il loro eventuale interesse ad essere trasferiti verso […] le medesime sezioni alle quali lo stesso [… reclamante] aveva chiesto di essere trasferito con la richiamata istanza del XX e sulla quale lo stesso Presidente era stato invitato a provvedere direttamente dal Consiglio di Presidenza della Giustizia XX con la delibera n. XX. Nella sinteticità del citato interpello, i dati personali, della cui diffusione in ambito interno alla Corte XX il reclamante si duole, sono esclusivamente rappresentati dalle generalità dello stesso e dal cenno generico alle “sue condizioni personali”, di cui tenere debito conto. […] Peraltro, lo stesso modus operandi del Presidente della Corte XX, teso a minimizzare la conoscenza da parte degli altri giudici dei dati relativi alla salute dell’interessato, si ritrova nel proprio decreto presidenziale n. XX […] con il quale, all’esito dell’interpello, [… il reclamante] è stato trasferito […]. Infatti, anche nel provvedimento citato, è presente il richiamo generico delle “condizioni personali” dell’interessato, le quali hanno permesso [… allo stesso] di risultare vincitore dell’interpello ed essere conseguentemente nominato Presidente di altra sezione dello stesso ufficio giudiziario” (cfr. nota del XX);
- “i trattamenti effettuati in occasione dell’interpello del XX rivolto ai magistrati in servizio presso la Corte XX ed i conseguenziali trattamenti operati con il citato decreto n. XX sono riconducibili all’esclusivo alveo di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX ed alla Presidenza della Corte XXX” (cfr. nota del X).
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha avviato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, sul presupposto che il trattamento dei dati personali del reclamante, effettuato dalla Corte XX nell’ambito dell’interpello dei magistrati della medesima Corte indetto con provvedimento del XX nonché all’atto della trasmissione del decreto n. XX a tutti i componenti della Corte fosse stato effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione dei dati” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Con nota del XX, il Ministero XX ha ulteriormente ribadito come “le criticità rilevate abbiano ad oggetto provvedimenti rientranti nell’esclusivo alveo di competenza della Presidenza della Corte XX”.
Con nota del XX, la Corte XX, che non ha richiesto di essere audita, ha presentato i propri scritti difensivi, dai quali emerge, tra l’altro, quanto segue:
- “l'interpello per il trasferimento di un giudice […] non è stato bandito per esigenze d’ufficio, che in quel momento erano del tutto insussistenti (e che sono state, infatti, considerate unicamente per escludere che fossero ostative all'accoglimento della domanda di trasferimento), ma solo per dare seguito, su impulso del [… Consiglio di Presidenza della Giustizia XX], alla richiesta [… del reclamante], onde venire incontro alle sue esigenze di salute. E allora risulta chiaro come nell'interpello non potesse essere omesso alcun riferimento all'identità [… del reclamante] ne potessero essere omesse le ragioni poste a base della sua richiesta di trasferimento, ma occorreva indicare sia l'una che le altre, perché solo attraverso queste indicazioni altri eventuali aspiranti al trasferimento avrebbero potuto valutare se presentare anch'essi domanda, facendo se del caso valere titoli o esigenze personali, pure di salute, preminenti su quelli vantati [… dal reclamante]. Ciò che ovviamente non sarebbe potuto avvenire se della persona [… del reclamante] non fosse stata fatta menzione né fossero stati indicati, sia pure in maniera assolutamente generica, i motivi del trasferimento da lui richiesto, e che avrebbero comportato, se omessi, un incontestabile vizio di motivazione dell'interpello, il quale, riverberandosi sul decreto di trasferimento, ne avrebbe inficiato la validità, dando adito a impugnative di sicuro successo. Il richiamo generico alle "condizioni personali" [… del reclamante] era, dunque, indispensabile per garantite i fondamentali principi di trasparenza, par condicio e massima partecipazione, che, come noto, devono ispirare tutte le procedure comparative/concorsuali, anche sulla base del diritto europeo”;
- “il riferimento a del tutto generiche, indistinte e inindividuabili "condizioni personali" non può ritenersi lesivo del diritto [… del reclamante] alla protezione dei propri dati personali, poiché non consente di evocare con la dovuta certezza nessun dato relativo al suo stato di salute o ad altre eventuali delicate situazioni che lo riguardano”.
3. La disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Per quanto in particolare rileva in relazione alle questioni prospettate nel reclamo, si fa presente, in via preliminare, che in ambito lavorativo e professionale, i dati personali non possono, di regola, essere messi a conoscenza di coloro che non abbiano necessità di trattarli in ragione delle mansioni assegnate e dello specifico ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento e che, di conseguenza, non siano stati espressamente “autorizzati” al trattamento (cfr. artt. 4, n. 10, 28, par 3, lett. b), 29 e 32, par. 4, del Regolamento nonché art. 2-quaterdecies del Codice). Ciò in quanto, come affermato in molte occasioni dal Garante, la messa a disposizione dei dati a soggetti che, ancorché facenti parte dell’organizzazione del titolare del trattamento, non siano “autorizzati” al trattamento in ragione delle funzioni esercitate all’interno di detta organizzazione, può dare luogo, anche tenuto conto della definizione di “terzo”, contenuta nell’art. 4, par. 1, n. 10), del Regolamento, a una “comunicazione” di dati personali illecita in quanto sprovvista di un’idonea base giuridica (cfr. art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice nonché, nel caso in cui i dati oggetto di comunicazione appartengano a categorie particolari, artt. 9 del Regolamento).
Diversamente, come tradizionalmente affermato dal Garante, nessuna violazione della disciplina di protezione dei dati personali può essere riscontrata nelle ipotesi in cui i soggetti, cui fanno capo specifici compiti e poteri nonché prerogative o mansioni, vengano a conoscenza dei dati personali degli interessati, quando, alla luce della specifica disciplina applicabile e tenuto conto delle misure adottate sul piano organizzativo e tecnico, ciò risulti in concreto necessario per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Stessa considerazione può essere effettuata anche con riguardo ai soggetti istituzionali cui possono essere trasmessi gli atti di procedimenti riguardanti i dipendenti, nella misura in cui, alla luce della disciplina applicabile e delle realtà organizzative coinvolte, gli stessi risultino legittimati a conoscere gli atti del procedimento, in considerazione delle funzioni attribuite, del ruolo istituzionale svolto nonché delle eventuali responsabilità che in varia misura incombono su di essi, anche tenuto conto delle contingenti peculiarità di ciascun caso concreto.
Al datore di lavoro è, in ogni caso, richiesto di limitare l’accessibilità ai dati personali dei dipendenti ai soli soggetti che effettivamente ne necessitino in ragione delle funzioni esercitate all’interno dell’organizzazione del titolare e di ciascuna singola unità o struttura organizzativa nonché di evitare ogni occasione di superflua e ingiustificata conoscibilità dei dati da parte di soggetti non autorizzati. In tal senso, per quanto in particolare rileva ai fini del caso oggetto di reclamo, si evidenzia che - come chiarito dal Garante all’interno delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” del 14 giugno 2007, le quali, sebbene adottate nel contesto del previgente quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, forniscono indicazioni e orientamenti ancora validi – “il datore di lavoro deve adottare particolari cautele anche nelle trasmissioni di informazioni personali che possono intervenire tra i medesimi incaricati o responsabili nelle correnti attività di organizzazione e gestione del personale [… ed] evitare, in linea di principio, di fare superflui riferimenti puntuali a particolari condizioni personali riferite a singoli dipendenti, specie se riguardanti le condizioni di salute, selezionando le informazioni di volta in volta indispensabili, pertinenti e non eccedenti)” (cfr. spec. punti 5.1 delle predette Linee Guida).
A tali principi è stata data applicazione dal Garante con orientamento consolidato, in relazione a fattispecie diversificate, in numerosi casi concreti (cfr., tra i tanti, provv.ti 27 febbraio 2025, n. 101, doc. web n. 10123227; 27 febbraio 2025, n. 92, doc. web n. 10114763; 3 febbraio 2025, n. 70, doc. web n. 10118395; 30 gennaio 2025, n. 36, doc. web n. 10112750; 26 settembre 2024, n. 606, doc. web n. 10068155; 1° giugno 2023, n. 223, doc. web n. 9916798; 23 marzo 2023, n. 82, doc. web n. 9885151; 23 febbraio 2023, n. 43, doc. web n. 9868646; 16 settembre 2021, n. 322, doc. web n. 9711517; 27 maggio 2021, n. 214, doc. web. 9689234; 18 giugno 2020, n. 105, doc. web n. 9444865; 24 marzo 2022, n. 98, doc. web n. 976305; 11 febbraio 2021, n. 50, doc. web n. 9562866; 31 luglio 2014, n. 392, doc. web n. 3399423; 3 ottobre 2013, n. 431, doc. web 2747867; 8 maggio 2013, n. 232, doc. web n. 2501216; 18 ottobre 2012, n. 296, doc. web n. 2174351 e n. 297, doc. web n. 2174582).
4. Esito dell’attività istruttoria.
All’esito dell’attività istruttoria, è emerso che nel caso di specie:
- l’istanza del XX del reclamante recava espliciti riferimenti alle sue “condizioni fisiche gravi ed invalidanti” nonché, in allegato, copia del certificato rilasciato dall’INPS recante il verbale ai sensi della legge n. 104/1992; una richiesta di analogo contenuto era stata in precedenza presentata dal reclamante anche alla Corte XX, la quale la aveva comunque respinta;
- con delibera n. XX, il Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, esaminata l’istanza del XX e ritenuti non ricorrenti i presupposti previsti dalla disciplina interna applicabile, ha comunque inteso invitare il Presidente della Corte XX a valutare una diversa assegnazione interna del reclamante, ritenendo tale adempimento di esclusiva competenza della predetta Corte; la menzionata delibera, nella quale veniva richiamato il contenuto dell’istanza del reclamante (cfr. il riferimento alle sue “condizioni fisiche gravi ed invalidanti” e agli estremi identificativi del certificato dell’INPS allegato all’istanza), veniva quindi trasmessa alla Corte XX affinché quest’ultima proseguisse il procedimento avviato su istanza del reclamante ponendo in essere gli adempimenti di sua competenza;
- il predetto Ufficio giudiziario provvedeva quindi alla notifica della delibera al reclamante per il tramite del proprio Ufficio di segreteria e allo svolgimento, in data XX, di un interpello rivolto ai magistrati affinché gli stessi esprimessero il loro eventuale interesse all’assegnazione rivestita dal reclamante; ciò allo scopo di “dare seguito, su impulso del [… Consiglio di Presidenza della Giustizia XX], alla richiesta [… del reclamante], onde venire incontro alle sue esigenze di salute”;
- il citato interpello - e così anche il decreto di trasferimento n. XX successivamente disposto dalla Corte e comunicato, oltre che al Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, ai Presidenti delle Sezioni interessate e all’interessato, anche “a tutti i componenti della Corte” (cfr. decreto n. XX) - reca l’espresso riferimento al nominativo del reclamante e alle sue “condizioni personali”.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, alla luce delle dichiarazioni in atti, rese anche ai sensi dell’art. 168 del Codice, le informazioni riportate nella delibera n. XX erano state messe a disposizione del Presidente della Corte XX e del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX già per effetto di autonome e specifiche iniziative del reclamante stesso, ossia per il tramite della presentazione di proprie istanze di trasferimento, avanzate prima nei confronti della predetta Corte e poi nei confronti del Consiglio.
Non emerge, quindi, che la predetta delibera, nell’ambito del procedimento in questione, sia stata acceduta da soggetti che non fossero stati già investiti della conoscenza delle informazioni ivi contenute da parte del reclamante o che comunque, alla luce della documentazione in atti, non fossero autorizzati al trattamento di tali dati in base alle specifiche scelte organizzative assunte in tale ambito (cfr., in particolare, relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, XX prot. n. XX del XX, allegata alla nota del XX, ove si legge che “la documentazione di trasferimento non è pubblicamente accessibile e non viene condivisa con soggetti non autorizzati”). Né emerge che tali informazioni siano comunque state trattate per finalità ulteriori e non riconducibili alla gestione del procedimento avviato a seguito dell’istanza del reclamante.
Quanto, più nello specifico, alla trasmissione delle predette informazioni alla Segreteria di codesta Corte XX, nel rilevare che, comunque, in precedenti occasioni, il reclamante aveva già “comunicato il proprio stato di salute con i medesimi dettagli riportati nella delibera n. XX” proprio agli stessi soggetti poi ritenuti dallo stesso sprovvisti di legittimazione ad accedervi (cfr. relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX – XX prot. n. XX del XX, cit., allegata alla menzionata nota del XX), si prende atto anche del fatto che, in base a quanto risulta in atti, il personale di segreteria, in ragione delle mansioni ad esso attribuite, operava come personale autorizzato al trattamento dei dati personali; come risulta dalle dichiarazioni in atti, infatti, “la responsabile dell’Ufficio di Segreteria della Presidenza della Corte XX in esame […] aveva ogni facoltà di ricevere, nello svolgimento del proprio incarico, la comunicazione via PEC della delibera n. XX del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX e di conoscerne il contenuto per la sottoposizione al Presidente e l’assunzione da parte di quest’ultimo delle decisioni di competenza in merito alla successiva procedura di interpello” (cfr. nota del XX).
Dalla documentazione in atti emergono, tuttavia, anche specifici profili di non conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali del reclamante, effettuato dalla Corte XX (v., analogamente, provv. 16 gennaio 2025, n. 27, doc. web n. 10132315), sia nell’ambito dell’interpello dei magistrati della medesima Corte indetto con provvedimento del XX sia in relazione alla trasmissione del decreto n. XX a tutti i componenti della Corte, in merito ai quali si rappresenta quanto segue.
In particolare, con riguardo all’interpello dei magistrati da parte della predetta Corte, che reca l’espresso riferimento al nominativo del reclamante e alle sue “condizioni personali”, si osserva anzitutto che tale menzione, ancorché priva di riferimenti espliciti alla salute dell’interessato, evoca comunque la presenza di possibili vicende problematiche o delicate nell’ambito della sfera personale o della vita privata o familiare dell’interessato.
Tali informazioni sono state messe a disposizione della generalità dei magistrati della Corte – sia nella fase del preventivo interpello che, successivamente, a valle dell’adozione del decreto che ha disposto il trasferimento del reclamante - in assenza di adeguate motivazioni che potessero giustificarne la conoscibilità, atteso che gli stessi non potevano ritenersi legittimati ad accedervi né in ragione del ruolo rivestito o delle prerogative esercitate né in virtù di altre particolari necessità di carattere organizzativo. La finalità di trattamento perseguita nel caso di specie dalla Corte – ossia quella di dare seguito alla espressa indicazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia XX e assecondare, così, la richiesta del reclamante - poteva, infatti, essere ugualmente soddisfatta, senza pregiudizio della riservatezza dell’interessato, anche omettendo in radice qualsiasi riferimento alla sua identità e alle ragioni di carattere personale poste alla base della sua richiesta di trasferimento. Ciò nel rispetto di quanto nel tempo chiarito dal Garante in merito al fatto che devono essere selezionate e impiegate modalità di trasmissione della documentazione che ne garantiscano la ricezione e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative competenti e del solo personale autorizzato.
Ancorché, infatti, come da ultimo precisato dalla predetta Corte con le proprie memorie difensive del XX, tali riferimenti siano stati resi noti nell’interpello “perché solo attraverso queste indicazioni altri eventuali aspiranti al trasferimento avrebbero potuto valutare se presentare anch'essi domanda, facendo se del caso valere titoli o esigenze personali, pure di salute, preminenti su quelli vantati [… dal reclamante]”, si evidenzia che la Corte avrebbe potuto astenersi dal riferirsi espressamente alla vicenda che aveva originato l’interpello e, in particolare, alle “condizioni personali” del reclamante, limitandosi a formulare un espresso invito agli altri magistrati aspiranti al trasferimento a comunicare direttamente ed esclusivamente alla Corte stessa proprie particolari esigenze o circostanze di carattere personale od organizzativo, spettando poi unicamente alla Corte medesima valutare, nell’esercizio delle proprie prerogative discrezionali e in vista delle successive determinazioni, l’eventuale preminenza delle stesse rispetto a quelle fatte valere dal reclamante.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo al decreto n. XX, recante anch’esso i predetti dettagli personali riferiti al reclamante e trasmesso indiscriminatamente “a tutti i componenti della Corte”. Anche a voler ritenere che questi ultimi dovessero essere resi edotti di questioni che, per propria natura, hanno avuto un impatto sull’assetto organizzativo dell’Ufficio giudiziario (vacanze di posti createsi e trasferimento di magistrati), infatti, la Corte avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di minimizzazione, riportare esclusivamente le informazioni necessarie, senza fare riferimento a condizioni soggettive di persone fisiche identificate o identificabili ovvero, alternativamente, trasmettere ai componenti della Corte una versione del medesimo decreto dalla quale risultassero oscurati, anche ricorrendo alla tecnica degli “omissis”, tutti i riferimenti al reclamante e alle sue “condizioni personali”.
Quanto all’eventuale “vizio di motivazione” che ne sarebbe potuto derivare in tal caso secondo la Corte e che avrebbe potuto inficiare la validità anche del decreto di trasferimento (cfr. memorie difensive del XX), occorre precisare che le cautele sopra richiamate non avrebbero comunque compromesso l’obbligo di motivazione nell’ambito del documento che, nella sua integralità, resta agli atti della amministrazione ed è accessibile - ricorrendone i presupposti, come previsto dall’ordinamento nella prospettiva di assicurare la trasparenza e la partecipazione ai procedimenti amministrativi - da parte di tutti coloro che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241; artt. 59 e 60 del Codice).
Per le ragioni che precedono, tali trattamenti risultano essere stati effettuati nel caso di specie in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione dei dati” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
5. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019 non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Corte XX nei termini di cui sopra.
Tanto premesso, occorre, tuttavia, tenere in considerazione taluni elementi, anche di contesto, emersi nel corso dell’istruttoria, che risultano indispensabili ai fini della valutazione in concreto dell’entità delle violazioni riscontrate e della lesività della complessiva condotta (v. cons. 148 del Regolamento).
In particolare, tenuto conto in ogni caso che:
nel dare seguito alle indicazioni impartite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia XX, tanto nell’interpello rivolto ai magistrati quanto nel decreto adottato all’esito della procedura, la Corte XX ha, comunque, espunto i riferimenti espliciti alle condizioni di salute dell’interessato utilizzando una diversa locuzione (“condizioni personali”), secondo un approccio che, nell’intendimento della predetta Corte, era inteso a favorire la minimizzazione del dato trattato (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) e g), del Regolamento);
il titolare ha offerto una piena cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dalla Corte XX, aventi la medesima natura di quelle accertate in relazione ai fatti di reclamo (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento (cfr. anche cons. 148 e art. 83, par. 2, del Regolamento).
Considerato che la condotta ha ormai esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dalla Corte XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in XX, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice nei termini di cui in motivazione;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce la predetta Corte, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, come sopra descritto;
c) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
d) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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