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Provvedimento del 27 novembre 2025 [10211243]

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[doc. web n. 10211243]

Provvedimento del 27 novembre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 725 del 27 novembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo presentato all’Autorità, i sig.ri XX e XX hanno rappresentato che, all’inizio dell’anno scolastico XX, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo G. Falcone di Rende-Quattromiglia (di seguito l’Istituto), ha sottoposto ai genitori degli alunni della scuola “la sottoscrizione di alcuni modelli, tra cui uno contenente il consenso alla videoripresa [degli alunni] durante la gita scolastica o eventi didattici della scuola” e di aver provveduto a sottoscrivere tale modello pur ritenendolo “generico […] e preventivo”.

I reclamanti hanno lamentato, in particolare, che alla fine del mese di XX, la Dirigente scolastica dell’Istituto ha provveduto a incaricare “un soggetto che si dice influencer” affinché effettuasse “un video per sponsorizzare la scuola cosi favorendo le iscrizioni scolastiche” e che il video, “girato all’interno dell’istituto scolastico” […] e divulgato dal Sig. [… di seguito, l’influencer] su tutti i suoi profili social: instagram, facebook, tik tok ect”, contenesse, all’insaputa dei genitori e senza che questi avessero prestato il loro consenso, una ripresa della propria figlia “seduta al pianoforte, intenta a suonarlo”.

È stato infine rappresentato che la Dirigente scolastica “a fronte delle rimostranze [… dei reclamanti] ha sostenuto che avendo firmato quel modulo di cui all'allegato I allora ella aveva legittimamente dato mandato al Sig. […] per il video promozionale della scuola”.

2. L’attività istruttoria.

Con nota del XX (prot. n. XX), rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:

- “può effettuare attività di trattamento quando necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso alla funzione istituzionale dell’Istituto, sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e come previsto anche dall’art. 2-ter del D.lgs. 196/2003. Il progetto di promozione delle attività scolastiche rientra tra le finalità istituzionali della scuola ai sensi del DPR 275/1999, art. 3, e mira a valorizzare l’offerta formativa e la partecipazione della comunità scolastica, come anche indicato nel PTOF dell’Istituto in cui è riportato l’obiettivo di “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale”;

- “il video di promozione scolastica, oggetto del reclamo […] contiene pochi secondi di ripresa della [figlia dei reclamanti] mentre suona il pianoforte, di spalle e non riconoscibile”;

- “questa dirigenza, proprio con l’obiettivo di minimizzare i dati rispetto alle finalità, ha ritenuto necessario adottare misure di limitazione, volendo mettere in risalto l’attività svolta nella scuola senza rendere riconoscibile l’alunna”;

- “in relazione al ruolo dell’[…influencer], la sua partecipazione è stata volontaria, gratuita e limitata alla realizzazione una tantum di un breve video promozionale e per il quale erano state impartite precise indicazioni da parte della dirigenza e relativa supervisione, tra cui: evitare la ripresa riconoscibile di minori; non divulgare contenuti lesivi della privacy o della dignità degli alunni. La sua attività, inoltre, si è svolta a titolo del tutto gratuito e volontario, senza alcun corrispettivo economico da parte dell’Istituto”;

- “All’inizio dell’anno scolastico, è stato chiesto alle famiglie di esprimere la propria volontà su una serie di aspetti, tra cui la realizzazione e utilizzo di immagini, in particolare: è stata fornita informativa alle famiglie e agli alunni; è stato richiesto e ottenuto il consenso scritto dai genitori della minore pur ribadendo, in relazione al presente procedimento, che nel video realizzato l’alunna è di spalle e non riconoscibile”;

- “il video, pur non consentendo di fatto la riconoscibilità dell’alunna, è stato rimosso dai canali social utilizzati per la promozione, accogliendo la segnalazione dei genitori”.

Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione di un video contenete le immagini della minore, su canali social tra cui Tik Tok, Instagram, Facebook etc., da parte dell’influencer, per conto dell’Istituto, ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1-3 del Regolamento e 2-ter del Codice e in quanto l’Istituto non ha provveduto a designare l’influencer […] in qualità di responsabile del trattamento in violazione dell’art. 28 del Regolamento.

Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

L’Istituto non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

3. Esito dell’attività istruttoria

3.1 Normativa applicabile

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), prevede che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice.

La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).

In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).

Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).

In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).

Il titolare del trattamento è poi in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati (art. 5, del Regolamento) tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

In base al Regolamento, inoltre, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del [...] Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” e “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” [...] (art. 28, parr. 1 e 3).

3.2 La pubblicazione del video sui profili social

Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti, a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che l’influencer ha effettuato all'interno della scuola, su incarico dell’Istituto, un “breve video promozionale” che contiene alcune immagini ritraenti la figlia dei reclamanti, di spalle, intenta a suonare il pianoforte.

Tale video sarebbe stato pubblicato dall’influencer sui suoi profili social: instagram, facebook, tik tok etc, al fine di promuovere l’Istituto, e successivamente rimosso, su indicazione dell’Istituto, “accogliendo la segnalazione dei genitori”.

L’attività svolta dall’influencer è stata effettuata “a titolo del tutto gratuito e volontario, senza alcun corrispettivo economico da parte dell’Istituto”.

In via preliminarmente si osserva che il Regolamento definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

Giova inoltre chiarire che al fine di considerare identificabile una persona “è opportuno considerare tutti i mezzi [di cui] un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente” (cons. 26 del Regolamento). Con il termine “identificare” non si intende “solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione” (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, WP216). La diffusione di immagini di persone fisiche, anche nel caso in cui il cui volto non sia visibile, può, in taluni casi, comunque consentire l’identificazione delle stesse, allorquando taluni elementi di contesto, considerati in associazione tra di loro, riconducano a uno specifico interessato (es. abbigliamento, etc.).

Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter del Codice.

In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.

Al riguardo si osserva che l’Istituto non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare, da parte dell’influencer incaricato di girare il video per conto dell’Istituto, la pubblicazione sui canali social, delle immagini della figlia dei reclamanti (cfr. Provvedimento 13 marzo 2025, n. 134, doc. web n. 10127792).

Per quanto concerne il riferimento all’informativa fornita ai reclamanti in relazione “alla realizzazione di riprese video e fotografiche nella scuola” e al consenso espresso da questi ultimi, si rileva che nella “liberatoria” fornita dall’Istituto viene indicato che i genitori “autorizzano la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il proprio figlio, in occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica […] ai fini di: formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni/mostre); divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); stampe e giornalini scolastici; partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali”. Il trattamento descritto, dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video nell’ambito di viaggi d’istruzione e/o per finalità didattica mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su profili social, oltretutto non riconducibili all’Istituto scolastico, come si è verificato nel caso in esame.

Atteso che il potere-dovere dei genitori di prestare o negare il consenso al trattamento dei dati personali del minore, incontra il limite del perseguimento del superiore interesse del minore medesimo, superiore interesse certamente incompatibile con la pubblicazione del video oggetto del presente procedimento per asserite finalità promozionali, (cfr. Provvedimento 10 luglio 2025, n. 410 doc. web n. 10162731) si osserva, in ogni caso, che il  consenso deve intendersi “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento” (art. 4, par. 1, n. 11 del Regolamento).

Al riguardo, considerato che l’informativa fornita ai genitori dell’interessata contemplava la pubblicazione eventuale di foto o video nell’ambito di viaggi d’istruzione e/o per finalità didattica mentre non conteneva alcun riferimento al trattamento riguardante la pubblicazione su profili social, oltretutto non riconducibili all’Istituto scolastico, è evidente che il consenso fornito in ogni caso non ha i requisiti contemplati dal Regolamento in termini di trasparenza e inequivocabilità.

Per completezza, si rammenta, inoltre, che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sui canali social, di un video contenete le immagini della minore, ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1-3 del Regolamento e 2-ter del Codice.

Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video dai canali social utilizzati per la promozione.

3.3 La mancata regolamentazione del rapporto con l’influencer.

Da quanto emerso nel corso dell’Istruttoria, risulta inoltre che l’influencer ha effettuato il video oggetto di reclamo, su incarico, anche se non retribuito, dell’Istituto.

Come sopra rappresentato, il titolare può avvalersi di un responsabile per lo svolgimento di alcune attività di trattamento, cui impartisce specifiche istruzioni (cfr. considerando 81 del Regolamento). In tal caso il titolare “ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto [le predette misure] adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati” (art. 28, par. 1, del Regolamento).

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, il titolare può quindi affidare un trattamento anche a soggetti esterni, disciplinandone il rapporto con un contratto o un altro atto giuridico e impartendo le istruzioni in merito ai principali aspetti del trattamento (art. 28, par. 3, del Regolamento). Il responsabile del trattamento è, pertanto, legittimato a trattare i dati degli interessati “soltanto su istruzione documentata del titolare” (art. 28, par. 3, lett. a), del Regolamento; al riguardo v. Cass., Sez. I Civ., ordinanza n. 21234 del 23 luglio 2021).

Nel caso di specie, l’Istituto, titolare del trattamento, anziché realizzare in autonomia il video promozionale in esame, ha stabilito di avvalersi dell’attività offerta da un soggetto esterno. Pertanto, quest’ultimo ha avuto accesso ai locali dell’Istituto, effettuando riprese a luoghi, docenti, personale e alunni, tra cui la figlia dei reclamanti, al fine di predisporre un video da pubblicare sui canali social per conto e nell’interesse dell’Istituto.

L’Istituto scolastico, tuttavia, in qualità di titolare del trattamento avrebbe dovuto fornire specifiche istruzioni all’influencer nell’ambito di un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, individuando, in particolare, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, oltre che gli ulteriori elementi di cui all’art. 28, par. 3 del Regolamento.

Sul punto si osserva che non risulta, in base alla documentazione acquisita in atti, che l’Istituto abbia provveduto in tal senso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, non consentono di superare tutti i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento, e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019 non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per aver effettuato il trattamento di dati personali in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1-3 e 28 del Regolamento e 2-ter del Codice.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.

Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni più gravi, relative agli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1-3 del Regolamento e 2-ter del Codice, sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

Tenuto conto che:

- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che il video oggetto del reclamo contiene pochi secondi di ripresa della figlia dei reclamanti, ripresa di spalle (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto, di aver acquisito il consenso degli interessati e che l’alunna non fosse identificabile in quanto ripresa di spalle (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

- riguardo alle categorie di dati personali comunicati, non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).

Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).

Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni, dotato di limitate risorse economiche, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:

- l’istituto ha provveduto a rimuovere il video dai canali social sui quali era stato pubblicato, una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);

- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento).

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1-3 e 28 del Regolamento e 2-ter del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.

Ciò in considerazione del fatto che la pubblicazione ha ad oggetto dati personali relativi ad una minore e pertanto ad un soggetto particolarmente vulnerabile.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” Rende-Quattromiglia, nei termini di cui in motivazione, per la violazione artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1-3 e 28 del Regolamento e 2-ter del Codice;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo “G. Falcone” Rende-Quattromiglia, con sede legale in Via Buenos Aires Quattromiglia - Rende, 87063 (CS), CF: 98077920787, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

all’Istituto Comprensivo “G. Falcone” Rende-Quattromiglia (CS):

- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;

ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 27 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori