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Attività giornalistica - Il Garante stigmatizza la pubblicazione di foto di minori deceduti a causa di una calamità naturale - 19 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Associazione "San Giuliano di Puglia 31/10/2002 ONLUS", in persona del presidente e legale rappresentante sig. Antonio Ritucci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Federico Grosso, Nicola Barone, Michele Campolieti, Nicola Mancini, Antonio Zio, Giancarlo Ventrella e Vincenzo Ioffredi

nei confronti di

RCS Periodici S.p.A., in qualità di editore del settimanale "VISTO";

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

L´associazione "San Giuliano di Puglia 31/10/2002 ONLUS" è stata costituta dopo il sisma del 31 ottobre scorso che ha colpito l´omonima località, al fine di perseguire alcuni scopi tra cui rientra, al primo posto, quello di tutelare "la memoria dei defunti nel tragico terremoto" ed, inoltre, quello di assicurare la "tutela legale e giurisdizionale dei familiari delle vittime".

Con un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 proposto in via d´urgenza senza il previo interpello dell´editore, l´associazione deduce che il settimanale "Visto" nel numero 48 del 22 novembre 2002 ha pubblicato in copertina e all´interno di un servizio le fotografie che ritraggono il viso di 23 dei 26 bambini deceduti nel crollo della scuola di San Giuliano.

L´acquisizione e la pubblicazione di tali immagini non è stata autorizzata dai genitori.

Le fotografie sono state inoltre acquisite dal settimanale riproducendo immagini apposte, peraltro non ancora stabilmente, nei luoghi in cui i bambini sono stati tumulati presso il locale cimitero, così realizzando una modalità di raccolta ritenuta illecita e non corretta.

La loro pubblicazione contrasterebbe con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull´attività giornalistica, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i minori di cui alla c.d. "Carta di Treviso" che prevedono una tutela rafforzata di tali soggetti.

Non si sarebbe infatti rispettato il parametro della prevalenza del diritto alla riservatezza dei minori, e non ricorrerebbero "né il diritto di cronaca, né il requisito dell´essenzialità dell´informazione rispetto ad un fatto di interesse pubblico", tenuto conto anche del target informativo del settimanale che, ad avviso dell´associazione, presenterebbe "le notizie in modo da colpire emotivamente i lettori, al di fuori di un effettivo perseguimento dell´interesse pubblico alla conoscenza ed all´approfondimento dei fatti";

A giudizio della ricorrente sussisteva il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile tale da giustificare l´immediato ricorso al Garante per "prevenire ogni ulteriore utilizzazione delle immagini dei bambini deceduti", senza attendere, quindi, l´inoltro della previa istanza formale ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 ed il decorso di almeno cinque giorni (secondo quanto previsto dall´art. 29 della medesima legge). Ciò in ragione della particolare delicatezza della vicenda, della forte attenzione dedicata all´evento anche al momento del ricorso dai mezzi di comunicazione di massa, della larga diffusione del settimanale e della sua appartenenza ad un gruppo editoriale di ampie dimensioni, che rendevano concreto il rischio di una reiterazione della pubblicazione delle immagini, in tutto o in parte, anche da parte di altre testate.

L´associazione ha chiesto che il Garante dichiari l´illiceità della pubblicazione, ordini la cessazione del comportamento illegittimo e indichi a tutela dei diritti degli interessati le misure inibitorie dell´ulteriore diffusione delle immagini anche mediante ritiro delle copie in commercio. Ha chiesto altresì di valutare le responsabilità del direttore della testata e dell´editore e di disporre l´invio del provvedimento all´Ordine dei giornalisti.

All´invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 25 novembre 2002, RCS Editori S.p.A., in qualità di editore del settimanale "Visto", ha risposto con nota anticipata via fax il 29 novembre 2002:

  • rimettendo a questa Autorità la valutazione della legittimazione dell´associazione ricorrente con particolare riferimento al relativo statuto;
  • sostenendo che la pubblicazione delle fotografie sarebbe avvenuta senza violare le disposizioni in materia di tutela del ritratto e dell´immagine contenute anche nell´art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d´autore, il quale non richiede il consenso degli interessati o degli eredi quando la riproduzione è "collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico";
  • ritenendo parimenti legittima l´acquisizione delle fotografie in quanto esse "non sono altro che la riproduzione di quelle deposte presso i loculi" in cui sono sepolti i bambini deceduti a causa del sisma. Tali foto sarebbero state scattate "in luogo senza dubbio pubblico (o quanto meno aperto al pubblico)" nel quale l´esposizione delle fotografie in corrispondenza di ciascuna tomba autorizzerebbe anche la loro libera riproduzione e la perdita della facoltà di inibirla;
  • affermando che le immagini ed il testo dell´articolo pubblicato affronterebbero in modo sobrio, e con partecipazione al dolore della comunità, le conseguenze del grave evento che ha colpito San Giuliano di Puglia, "senza nessun tono scandalistico, nessuna frase ad effetto" ed anzi con "commozione e rispetto per le emozioni e le sofferenze altrui";
  • impegnandosi volontariamente, pur rivendicando la buona fede e la legittimità della condotta tenuta, "a non utilizzare in futuro, su nessuna delle testate edite dal gruppo, le fotografie pubblicate dal settimanale "VISTO" e ad eliminarle sia dall´archivio elettronico che da quello cartaceo".

Le posizioni della ricorrente sono state ribadite con memoria in data 2 dicembre 2002 e nel corso dell´audizione svoltasi il successivo 5 dicembre, nella quale sono state precisate ancora una volta le modalità di acquisizione delle fotografie (che sarebbero state spostate dal luogo dove si trovavano, dinanzi ai loculi, e rifotografate: "…Si trattava infatti di foto provvisorie che ancor oggi sono collocate dinanzi ai loculi stessi, non ancorate stabilmente alla lapide").

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità, relativa alla pubblicazione di foto di minori a corredo di un articolo pubblicato su un settimanale dopo una grave calamità naturale che ha suscitato l´attenzione di tutti i mezzi di informazione, concerne la liceità e correttezza di un trattamento di dati personali effettuato per finalità giornalistiche.

La raccolta, l´utilizzo e la diffusione a mezzo stampa delle informazioni riferite ai minori interessati, deceduti tragicamente a seguito del crollo della scuola del loro paese, configurano un trattamento di "dati personali" che possono essere costituiti, come nel caso di specie, anche da immagini (art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 675/1996.

Alla condotta contestata si applicano le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in ambito giornalistico contenute nella legge n. 675/1996 (in particolare, artt. 9, 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25), nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) e nelle altre fonti da queste richiamate.

Tale complesso di disposizioni prevede la facoltà per il giornalista di raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso degli interessati, ferma restando la necessità che i dati personali siano raccolti e diffusi secondo liceità e correttezza, utilizzandoli per scopi compatibili con quelli per i quali essi sono in precedenza trattati e rispettando i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza (in particolare, l´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico). Particolari garanzie sono poste poi in tema di minori, anche dal menzionato codice.

Il ricorso è ammissibile.

Dalla documentazione in atti (atto costitutivo dell´associazione e procura speciale rilasciata al legale rappresentante della stessa) risulta che la medesima associazione (di cui sono soci tutti i genitori dei bambini scomparsi) era legittimata a proporre ricorso al Garante a tutela dei diritti dei minori deceduti nel crollo della scuola di San Giuliano di Puglia (art. 13, comma 3, legge n. 675/1996, che permette a "chiunque vi abbia interesse" l´esercizio dei diritti di cui al medesimo articolo concernenti persone defunte). E´ stata inoltre depositata memoria esplicativa per documentare ulteriormente che tutti i genitori dei minori ritratti nelle fotografie sono soci dell´associazione.

Anche in ragione della richiamata disposizione di cui all´art. 13, comma 3, non può poi ritenersi, come pure sostenuto dalla resistente, che la tutela dei diritti dei minori scomparsi perda qualsiasi garanzia per effetto della loro morte.

Risultano altresì sussistenti e adeguatamente motivate dall´associazione le ragioni di urgenza presupposte dall´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, le quali legittimavano, nel caso di specie, la presentazione immediata di un ricorso al Garante prescindendo dalla previa presentazione della menzionata istanza ex art. 13, specie in riferimento al concreto rischio che venisse reiterata la contestata pubblicazione delle immagini su una qualunque testata anche radiotelevisiva, in occasione di successivi articoli sulla vicenda.

Le richieste di merito presentano vari profili di fondatezza.

Il ricorso riguarda unicamente le fotografie pubblicate in copertina e alle pagine 12 e 13 del numero del settimanale, e non anche quelle riportate nelle altre pagine, che riportano episodi di vita locale dopo il terremoto.

La vicenda su cui si innesta la pubblicazione riguarda un grave evento di indubbio interesse collettivo nel quale una cronaca anche circostanziata, che ha coinvolto tutti i media, risponde alle esigenze di informazione su fatti di interesse pubblico.

Tali esigenze non sarebbero state pregiudicate dalla mancata pubblicazione di immagini raccolte in violazione dei principi di liceità e correttezza e di compatibilità degli scopi sanciti dal richiamato art. 9 della legge n. 675/1996.

E´ pacifico tra le parti che le fotografie siano state raccolte senza il consenso dei genitori presso le tombe dove le famiglie le avevano esposte peraltro ancora precariamente.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, tale esposizione in un luogo pure aperto al pubblico aveva una circoscritta finalità relativa al ricordo, alla memoria e alla pietà per i defunti, rendendo conoscibili le immagini alle persone, anche non familiari, in visita presso il cimitero.

Non può invece sostenersi fondatamente che tale esposizione renda per ciò stessa legittima una riproduzione sistematica delle immagini in loco e il loro ulteriore sfruttamento per finalità di informazione di un vasto pubblico, senza tener conto anche del legittimo interesse al decoro e al riserbo personale e familiare delle famiglie interessate.

Non può altresì eccepirsi, come pure ipotizzato dalla resistente, che la pubblicazione delle immagini sia comunque giustificata dal collegamento con un fatto o avvenimento di interesse pubblico o svoltosi in pubblico, giacché tale "collegamento" deve essere pur sempre in qualche modo effettivo, diretto o immediato e non può ritenersi sussistente in presenza di un qualunque accostamento tematico possibile tra il fatto o l´avvenimento (nel caso di specie, il tragico crollo della scuola) e l´immagine riprodotta (nel medesimo caso, fotografie non sottoposte all´attenzione del pubblico e detenute nel contesto quasi "privato" sopra descritto).

In presenza delle accertate modalità di raccolta delle immagini e del loro connotato di non correttezza e liceità, non può ritenersi che la successiva loro divulgazione sia giustificata dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche che prescindono dal consenso per finalità di cronaca.

Risulta al contrario meritevole di tutela il diritto dei genitori riuniti nell´associazione di opporsi all´ulteriore diffusione delle specifiche immagini in questione, tenendo anche conto delle particolari sensibilità e sentimenti di dolore manifestati unanimemente dalle famiglie interessate.

Ciò anche in riferimento alle disposizioni contenute o richiamate nel codice di deontologia in materia giornalistica che garantiscono una specifica tutela della figura del minore coinvolto in fatti di cronaca che non viene meno con la morte degli interessati.

Va constatato che alla luce della manifestazione di volontà della resistente di non utilizzare in alcun modo le immagini, anche attraverso altre testate, e di eliminarle altresì da ogni archivio anche cartaceo, si deve conseguentemente dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito una risposta, a seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, da ritenersi idonea in rapporto alle istanze dell´associazione che sottendono una complessiva opposizione al trattamento dei dati.

Ciò rende non necessario analizzare la fondatezza delle richieste formulate a proposito delle modalità per interrompere l´ulteriore diffusione dei dati.

Va peraltro disposto che alla predetta dichiarazione di impegno faccia seguito una dichiarazione di conferma da parte di RCS Periodici S.p.A. dell´effettiva distruzione delle immagini conservate, con dichiarazione di cui i sottoscriventi risponderanno anche ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 concernente eventuali falsità in dichiarazioni e notificazioni a questa Autorità.

Va disposta infine la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti e al competente Ordine, per quanto di rispettiva competenza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sul presupposto che RCS Periodici S.p.A. si è impegnata a distruggere le immagini conservate nei termini di cui in motivazione, e con riserva di adozione di eventuali provvedimenti ai sensi del comma 11 del medesimo articolo ;

b) dispone che RCS Periodici S.p.A. fornisca alla ricorrente una dichiarazione scritta di conferma dell´effettiva distruzione delle immagini conservate, dandone conferma a questa Autorità entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

c) dispone che copia del provvedimento sia trasmessa al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti e al competente Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli