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Reti telematiche e Internet - Consenso preventivo ed informato per le e-mail promozionali - 1 ottobre 2003 [1082300]

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[doc. web. n. 1082300]

Reti telematiche e Internet - Consenso preventivo ed informato per le e-mail promozionali - 1 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Infoaffari s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscere la loro origine, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, opponendosi altresì al trattamento dei dati svolto per finalità promozionali e chiedendone infine la cancellazione, in particolare dell´indirizzo di posta elettronica.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con una nota inviata via fax il 31 luglio 2003, ha dichiarato che "ogni trattamento" di dati personali del ricorrente, con particolare riferimento all´indirizzo e-mail "è (…) cessato" e che "alcuna pubblicazione di dati personali (…) in violazione di norme vigenti e riferibili alla sua persona o ad altri, è presente" sul proprio sito.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 15 settembre 2003, dichiarandosi insoddisfatto dei riscontri ricevuti, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso va accolto.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

La resistente ha fornito un riscontro incompleto alle richieste dell´interessato. La stessa dovrà pertanto comunicare al ricorrente, entro un termine che appare congruo fissare al 10 novembre 2003, tutti i dati personali del ricorrente di cui non è risultato lecito il trattamento, se ancora detenuti, indicando altresì la loro origine e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento. Il titolare dovrà, inoltre, qualora non vi abbia già provveduto, cancellare dai propri archivi l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

Con riferimento alle restanti richieste del ricorrente (avere conferma dell´esistenza dei dati personali e opposizione ai trattamenti per fini promozionali) va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente fornito riscontro al riguardo affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cessato ogni trattamento di dati relativo al ricorrente.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare la presenza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Infoaffari s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, seppure dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, nonché l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 entro il 10 novembre 2003, nonché di cancellare i dati, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle restanti richieste;

c) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli