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Provvedimento del 25 maggio 2005 [1131847]

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[doc. web. n. 1131847]

Provvedimento del 25 maggio 2005


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero dell´interno ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto che dovrà definire gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per le esigenze dello sportello unico per l´immigrazione istituito presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo (art. 22 d. lg. n. 286/1998 e succ. modif.; art. 30-ter d.P.R. n. 394/1999 e succ. modif.).

Il decreto si affianca ad altre iniziative che il Ministero intende assumere per attuare lo sportello unico, cui la legge attribuisce la responsabilità dei procedimenti relativi all´assunzione di lavoratori stranieri e al ricongiungimento familiare (artt. 22 e 29 d. lg. n. 286/1998).

In particolare, il Ministero dell´interno dovrà definire, con separato decreto, i "dati identificativi e informativi in materia di immigrazione" e le "ulteriori informazioni" da registrare nell´"archivio informatizzato" del medesimo sportello (art. 30-quater, comma 3, d.P.R. n. 394/1999).

Con l´odierno parere il Garante prende in esame solo il trattamento dei dati raccolti attraverso la modulistica allegata allo schema di decreto, riservandosi di fornire ogni eventuale altra indicazione in ordine ai dati da registrare nell´archivio informatizzato in sede di espressione dell´ulteriore parere previsto.

OSSERVA:

In termini generali, il trattamento di dati personali da parte dello sportello unico per il rilascio di provvedimenti di nulla osta in materia di assunzione di lavoratori stranieri o di ricongiungimento familiare è basato su un´idonea base giuridica e rispetta quindi il principio di liceità (artt. 22 e ss. d. lg. n. 286/1998; artt. 30 e ss. d.P.R. n. 394/1999; art. 11, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le finalità del trattamento dei dati sensibili -in specie di quelli relativi a particolari patologie o handicap (all. A, G, M)- in applicazione della disciplina in materia di immigrazione e, in particolare, per il rilascio di permessi, autorizzazioni e altri simili atti o provvedimenti sono considerate dal Codice di rilevante interesse pubblico (artt. 20 e 64 del Codice). Le amministrazioni interessate dovranno, pertanto, individuare con atto regolamentare i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, anche nell´eventuale ambito di un decreto riguardante altre finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art. 20, comma 2, del Codice).

Ciò premesso, occorre valutare in concreto il trattamento dei dati raccolti attraverso la modulistica allegata allo schema e, in particolare, la necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite dallo sportello unico (artt. 3 e 11 del Codice).


1. Modelli di richiesta del datore di lavoro per assunzione di lavoratori

1.1. Consenso dell´interessato
E´ necessario espungere dai modelli, ovunque ricorra, ogni riferimento all´"autorizzazione" al trattamento dei dati personali da parte del richiedente finalizzato alla valutazione della richiesta di nulla osta, in quanto per i trattamenti di dati effettuati, come nel caso di specie, da soggetti pubblici, questi sono tenuti, in base al Codice, a non richiedere il consenso dell´interessato (all. A, B, H, M, P e Q; art. 18, comma 4, del Codice).

1.2. Dati idonei a rivelare lo stato di salute
Nei modelli concernenti la richiesta di nulla osta al lavoro domestico si richiede al datore di lavoro di indicare, nella proposta di contratto di soggiorno, le generalità del "componente della propria famiglia affetto da patologie o handicap che ne limitano l´autosufficienza", alla cui assistenza dovrebbe essere preposto lo straniero (all. A e G).

Nelle istruzioni, previa inserzione di un richiamo accanto ai campi che riguardano le generalità del componente della famiglia affetto da patologia o da handicap, andrebbe precisato che la compilazione dei campi è, come sembra, facoltativa per il datore di lavoro che intenda sottoporsi alla verifica di congruenza delle proprie capacità economiche rispetto agli oneri derivanti dall´assunzione del lavoratore (art. 30-bis, comma 8, secondo periodo, d.P.R. n. 394/1999).

2. Modelli di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare
Dagli atti disponibili non risulta necessaria l´indicazione nei modelli di nulla osta al ricongiungimento familiare delle altre persone che coabitano con l´interessato, cui non fanno riferimento le pertinenti disposizioni in materia (all. R e S, punto 3; artt. 29 d. lg. n. 286/1998 e 6 d.P.R. n. 394/1994).

3. Titolare del trattamento
Nel modello di informativa all´interessato si indica nello sportello unico il titolare del trattamento dei dati raccolti mediante i modelli.

Al riguardo, si invita a valutare se, in rapporto alla competenza dello sportello unico e a quelle delle amministrazioni interessate, sia corretto ritenere che il titolare del trattamento sia solo lo sportello unico. La complessità delle relazioni intercorrenti fra i diversi soggetti coinvolti nei procedimenti, rende, infatti, necessario un chiarimento. Va tenuta presente la specifica competenza ad adottare le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e alla sicurezza dei dati, anche in relazione alla composizione "mista" dello sportello e ad una possibile titolarità distinta o contitolarità del trattamento fra le amministrazioni interessate(artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice).


4. Informativa all´interessato
Si invita a perfezionare lo schema di informativa agli interessati:

a) menzionando, nell´intestazione, il Codice in materia di "protezione" dei dati personali;

b) precisando che nei modelli vi sono alcuni dati (posti in evidenza ed eventualmente contrassegnati con un asterisco) il cui conferimento è facoltativo, e che per gli altri non può invece prescindersi dalla loro indicazione;

c) sopprimendo, nel quarto punto, le parole "presso terzi";

d) indicando meglio i soggetti cui i dati potranno essere comunicati (ad es. i centri per l´impiego), la dislocazione del non meglio precisato "Centro elaborazione dati" e la presenza di eventuali terzi designati quali responsabili o incaricati del trattamento;

e) indicando anche gli eventuali responsabili "interni" del trattamento e quello eventualmente preposto ai riscontri agli interessati in caso di esercizio dei diritti di cui all´articolo 7 del Codice (art. 13, comma 1, lett. f) del Codice);

f) indicando con maggiore dettaglio i diritti di cui al predetto articolo 7 (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1131847
Data
25/05/05

Tipologie

Parere del Garante